Art. 3.
          Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori
                        residenti all'estero
  1.  I  redditi  di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, ((
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita'  di  ricerca  all'estero  presso  universita'  o  centri di
ricerca  pubblici  o  privati  per almeno due anni continutivi )) che
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia,  e  che  conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel
territorio  dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai
fini  delle  imposte  dirette,  e  non concorrono alla formazione del
valore  della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.  L'incentivo  di  cui  al  presente  comma si applica nel
periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente
nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi ((
sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. ))