Art. 30.
                 Valorizzazione immobili dello Stato
                   attraverso strumenti societari
((       1. Ai    fini    della    valorizzazione,    trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo
3  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse
le   societa'   di  trasformazione  urbana  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta'
dello  Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  attraverso  1'Agenzia del demanio, delle regioni,
delle province, e delle societa' interamente controllate dallo stesso
Ministero.  Nel  caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto
alla  costituzione  di  tali  societa' entro centottanta giorni dalla
comunicazione  da  parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione
dei  beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  mediante  l'Agenzia  del  demanio, ne promuove la
costituzione.  ))  L'Agenzia  del  demanio  individua  gli  azionisti
privati   delle  societa'  di  trasformazione  tramite  procedura  di
evidenza pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite
ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a
titolo  di  concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari
di  proprieta'  dello  Stato  individuati  dall'Agenzia  del  demanio
d'intesa  con  i  comuni,  le  province e le regioni territorialmente
interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla
tutela  nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma,  del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti,
anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio
e  la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione contenente, a pena di nullita', gli obb lighi e i diritti
delle  parti.  Una  quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione
degli  immobili  attraverso  le  procedure  di  cui al presente comma
spettante  agli  azionisti  pubblici delle societa' di trasformazione
urbana,  da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  e'  destinata  alla  realizzazione di programmi di edilizia
residenziale  convenzionata,  finalizzati  a  sopperire alle esigenze
abitative  dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa
con le regioni e gli enti locali interessati. (( I predetti programmi
prevedono  una  quota,  di  norma pari al 25 per cento, di alloggi da
destinare  ai  soggetti  indicati  nei  primi due periodi del comma 4
dell'articolo 3   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
))
  2.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del  demanio,  puo'  partecipare a societa' di trasformazione urbana,
promosse   dalle   citta'   metropolitane  e  dai  comuni,  ai  sensi
dell'articolo 120  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, che includano nel
proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.
((    2-bis.  Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta
dall'Agenzia  del  demanio anche nella fase di trasformazione in ente
pubblico  economico  e  di  garantire  la  massima  efficienza  nello
svolgimento  dei  compiti  assegnati  ai sensi del presente articolo,
nonche'  degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in
servizio   presso   la  predetta  Agenzia  puo  esercitare  l'opzione
irrevocabile  per  la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o
per   il   passaggio   ad   altra  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  entro  due  mesi  dalla  data di
approvazione  del  nuovo  statuto  e comunque non oltre il 31 gennaio
2004.  L'eventuale  opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3,
comma  5,  del  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende
confermata  ove,  entro  il  predetto  termine,  non  venga revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma  5  e'  inserito  il  seguente: 5-bis. I dipendenti in servizio
all'atto  della  trasformazione in ente pubblico economico mantengono
il   regime  pensionistico  e  quello  relativo  alla  indennita'  di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello
statuto,  i  predetti  dipendenti  possono  esercitare opzione per il
regime   pensionistico   cui   e'   iscritto   il  personale  assunto
successivamente a detta data.. ))
          Riferimenti normativi:
              -   Per   il   testo  del  comma  15  dell'art.  3  del
          decreto-legge 351/2001, vedasi in nota all'art. 26
              -   Il   testo  deIl'art.  120  del  T.U.  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
              Art.  120  (Societa' di trasformazione urbana). - 1. Le
          citta'   metropolitane   e   i   comuni,   anche   con   la
          partecipazione  della  provincia  e  della regione, possono
          costituire  societa' per azioni per progettare e realizzare
          interventi  di  trasformazione  urbana, in attuazione degli
          strumenti  urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni
          dovranno  in  ogni caso prevedere che gli azionisti privati
          delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
          evidenza pubblica.
              2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
          preventiva    acquisizione   degli   immobili   interessati
          dall'intervento,     alla     trasformazione     e     alla
          commercializzazione  degli  stessi. Le acquisizioni possono
          avvenire  consensualmente  o tramite ricorso alle procedure
          di esproprio da parte del comune.
              3.   Gli   immobili   interessati   dall'intervento  di
          trasformazione  sono individuati con delibera del consiglio
          comunale.   L'individuazione   degli  immobili  equivale  a
          dichiarazione  di pubblica utilita', anche per gli immobili
          non   interessati  da  opere  pubbliche.  Gli  immobili  di
          proprieta'  degli  enti  locali interessati dall'intervento
          possono  essere  conferiti  alla societa' anche a titolo di
          concessione.
              4.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali  azionisti e la
          societa'   per   azioni   di   trasformazione  urbana  sono
          disciplinati  da  una  convenzione  contenente,  a  pena di
          nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
              - Gli articoli 823 e 829 del codice civile recano:
              Art.  23 (Condizione giuridica del demanio pubblico). I
          beni che fanno parte del demanio pubblico [c. c. 822, 825],
          sono  inalienabili e non possono formare oggetto di diritti
          a  favore  di  terzi  [c.  c.  1145], se non nei modi e nei
          limiti  stabiliti  dalle leggi che li riguardano [c. c. 30,
          700].
              Spetta  all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
          che  fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
          di  procedere  in  via  amministrativa,  sia di valersi dei
          mezzi  ordinari  a difesa della proprieta' [c. c. 948, 949,
          950,  951]  e  del  possesso [c. c. 1168, 1169, 1170, 1171,
          1172] regolati dal presente codice.
              Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio).
          -  Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio
          dello    Stato    dev'essere    dichiarato   dall'autorita'
          amministrativa.  Dell'atto  deve essere dato annunzio nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
              Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
          il  provvedimento  che  dichiara il passaggio al patrimonio
          deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
          comunali e provinciali [c. c. 826].
              -  Per il testo del comma 4 dell'art. 3 del gia' citato
          decreto-legge 351/2001, vedasi in nota all'art. 26.
              - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  e successive modificazioni (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              Art.  1  (Finalita' ed ambito di applicazione). (Art. 1
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come modificato
          dall'art.  1  del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo  97, comma primo, della Costituzione, al fine
          di:
                a)  accrescere  l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quello del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n, 300.
              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117 della
          Costituzione.  Le  regioni a statuto ordinario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e  successive modificazioni, e
          dall'articolo  11,  comma  4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e
          per  le  provincie  autonome  di Trento e di Bolzano, norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica..
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio
          2003,  n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia
          e  delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art.
          1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              Art.  3  (Disposizioni  transitorie  e finali). - 1. In
          relazione  alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e di
          monitoraggio  degli  andamenti della finanza pubblica ed in
          attesa   dei   provvedimenti   di   revisione  dell'assetto
          organizzativo  del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da emanare ai sensi dell'art. 2:
                a) il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze puo'
          procedere  al  conferimento di incarichi di consulenza, con
          le  modalita'  previste dalla normativa vigente, a soggetti
          di        comprovata        professionalita'       estranei
          all'amministrazione,   su   materie   di   competenza   dei
          Dipartimenti,  con contestuale indisponibilita' di posti di
          funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da
          individuare   con   decreto   ministeriale.   La   predetta
          indisponibilita'  puo'  avere ad oggetto un numero di posti
          di   livello   dirigenziale  non  superiore,  per  l'intero
          Ministero, a quindici;
                b)   gli   Uffici  centrali  del  bilancio  presso  i
          Ministeri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,   e  successive
          modificazioni,   si  configurano  come  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale.  Sono contestualmente soppressi gli
          Uffici  centrali  del  bilancio  costituiti  sulla base del
          precedente  ordinamento,  gli Uffici centrali di ragioneria
          presso  la  Direzione  generale  per  la  cooperazione allo
          sviluppo   e  presso  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
          lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente,
          all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
          affari  esteri  ed all'Ufficio centrale del bilancio presso
          il  Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria
          presso  il  Magistrato  per  il Po, le cui funzioni residue
          sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di
          Parma.  I  dipartimenti  provinciali  indicati  al  comma 5
          dell'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica
          20 febbraio  1998,  n.  38,  e successive modificazioni, si
          configurano   come   uffici  di  livello  dirigenziale  non
          generale.  Resta  fermo  il numero complessivo dei posti di
          livello   dirigenziale   generale   del   Ministero.  Resta
          parimenti  fermo il numero complessivo dei posti di livello
          dirigenziale non generale del Ministero;
                c) le  funzioni  della  soppressa Commissione tecnica
          per  la  spesa  pubblica  continuano  ad  essere svolte dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi
          della  struttura  di  supporto dell'Alta Commissione di cui
          all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
                d) il   Comitato   di   coordinamento   del  Servizio
          consultivo  ed  ispettivo  tributario e' integrato dai capi
          dei  dipartimenti  del  Ministero  e  dai  direttori  delle
          Agenzie  fiscali.  La  partecipazione  alle  riunioni dello
          stesso  e'  gratuita  per  tutti  i  componenti.  La durata
          massima  dell'incarico di esperto, rinnovabile per non piu'
          di  una  volta,  e'  stabilita in tre anni. Il direttore e'
          nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli
          esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di
          tre  anni.  Il direttore e' responsabile del raggiungimento
          degli  obiettivi  stabiliti  dal  Ministro,  cura  l'esatta
          esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla
          conservazione,  agli  atti  del  Servizio,  degli elaborati
          degli  esperti.  Tali  elaborati sono atti riservati, salvo
          che  il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi
          possono   comunque   accedere   il  Ministro,  i  capi  dei
          Dipartimenti  del  Ministero,  il Comandante generale della
          Guardia  di  finanza  ed i direttori delle Agenzie fiscali.
          Ferma  restando  la  disciplina  relativa  agli esperti con
          rapporto  di  collaborazione  coordinata e continuativa, in
          materia   di   incompatibilita',   cumulo  di  impieghi  ed
          incarichi,  si  applicano  agli  esperti  del  Servizio  le
          disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni.  Il  numero  massimo  di unita' di personale
          addetto al Servizio e' ridotto da duecento a cento. In sede
          di prima applicazione della presente lettera:
                  1)  per gli incarichi in corso alla data di entrata
          in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di
          tre  anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine
          originario dell'incarico non scada anticipatamente;
                  2)  per  gli  incarichi  in  corso  non puo' essere
          disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei
          anni;
                  3)  il  direttore  del  Servizio da ultimo nominato
          continua  a  svolgere  le  sue  funzioni  sino alla data di
          nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi;
                  4)  con decreto non avente natura regolamentare del
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanare entro
          sei  mesi,  sono  approvate le nuove norme di funzionamento
          del Servizio;
                e)  i membri di diritto del comitato di coordinamento
          del    Servizio    consultivo   ed   ispettivo   tributario
          costituiscono  il  Comitato  di  indirizzo strategico della
          Scuola   superiore   dell'economia   e  delle  finanze.  La
          partecipazione   al   predetto  Comitato  di  indirizzo  e'
          gratuita;
                f)  della  Commissione consultiva per la riscossione,
          operante  presso  l'Agenzia  delle  entrate,  fa  parte  il
          Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza o, in sua
          sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;
                g) e'  istituita,  presso  l'Amministrazione autonoma
          dei  Monopoli  di  Stato, in sostituzione degli organismi e
          delle  commissioni  che  esercitano  compiti  analoghi, una
          Commissione  per  la trasparenza dei giochi, con il compito
          di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di
          esprimere  pareri  su  questioni  giuridiche attinenti alla
          materia,   anche   in   ordine   alla  risoluzione  in  via
          amministrativa,   nei  casi  previsti  dalla  legge,  delle
          relative  contestazioni,  nonche' di esprimere pareri sulle
          modifiche  normative  concernenti  la  materia.  Le risorse
          finanziarie  utilizzate  per gli organismi e le commissioni
          soppressi  ai  sensi  della presente lettera nonche' quelle
          derivanti   dall'applicazione  del  secondo  periodo  della
          lettera   d)   del   presente   comma   sono  destinate  al
          funzionamento della predetta commissione per la trasparenza
          dei  giochi  nonche'  all'applicazione  di  quanto previsto
          dalla   lettera  f)  del  presente  comma  in  ordine  alla
          Commissione  consultiva  per  la riscossione. I compensi in
          favore  dei  componenti  delle  predette  commissioni  sono
          determinati,  tenendo  conto di quanto previsto dal periodo
          precedente, con decreto ministeriale.
              2.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'art. 67 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dal    presente   decreto   legislativo,   ferma   restando
          l'applicabilita'   ai   direttori   delle  Agenzie  fiscali
          dell'art.  6,  comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145,
          il  termine di durata triennale dell'incarico dei direttori
          e  dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre
          dalla  data  in cui le Agenzie sono state rese operative. I
          comitati  direttivi  delle  Agenzie  fiscali  continuano ad
          operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da
          effettuare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo.
              3.  All'art.  41,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le
          parole: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca,  sono  aggiunte  le  seguenti:  e, per il comparto
          delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime.
              4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le
          modalita'  previste  dall'articolo 66, comma 2, del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive
          modificazioni,    all'approvazione    del   nuovo   statuto
          dell'Agenzia    del    demanio.   Entro   sessanta   giorni
          dall'approvazione  dello  statuto  il  comitato di gestione
          delibera,  ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma
          3,  del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi
          regolamenti   di  contabilita'  e  di  amministrazione,  da
          approvare  con le modalita' previste dall'art. 60, comma 2,
          del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.
              5.   Tutti   gli   atti  connessi  alle  operazioni  di
          trasformazione  dell'Agenzia  del  demanio in ente pubblico
          economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
          pertanto,  effettuati  in regime di neutralita' fiscale. Le
          disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art. 71 del decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  si  applicano  al
          personale  dell'Agenzia  del demanio fino alla stipulazione
          del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad
          uno  specifico settore individuato nello statuto. Entro tre
          mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  il  personale in servizio presso l'Agenzia del
          demanio  puo'  optare  per la permanenza nel comparto delle
          agenzie  fiscali  o  per  il  passaggio  ad  altra pubblica
          amministrazione.  In  tale  caso, sentite le organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative,  il personale che
          esercita  la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia
          fiscale o ad altra pubblica amministrazione.
              5-bis.   I   dipendenti   in  servizio  all'atto  della
          trasformazione   in  ente  pubblico  mantengono  il  regime
          pensionistico   e   quello   relativo  alla  indennita'  di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei  mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  dello  statuto,  i predetti dipendenti
          possono  esercitare opzione per il regime pensionistico cui
          e'  iscritto  il  personale assunto successivamente a detta
          data.
              6.  Dall'attuazione  del  presente decreto non derivano
          nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.