Art. 35.
     Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo  19,  terzo  comma,  la lettera e) e' sostituita
dalla  seguente:  e  operazioni  non soggette all'imposta per effetto
delle   disposizioni   di   cui  al  primo  comma  dell'articolo  74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.;
    b) nell'articolo  68,  primo  comma,  la  (( lettera c-bis) )) e'
soppressa;
    c) nell'articolo  70,  dopo  il  quinto  comma,  e'  aggiunto  il
seguente:  Alle  importazioni  di  beni  indicati  ((  nel  settimo e
nell'ottavo comma )) dell'articolo 74, concernente (( disposizioni ))
relative  a  particolari settori, si applicano le disposizioni di cui
al comma precedente,;
    d) nell'articolo 74:
      1)  ((  il  settimo comma e' sostituito )) dal seguente: Per le
cessioni  di  rottami,  cascami  e  avanzi  di  metalli ferrosi e dei
relativi  lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa,
di  pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche
quelle  relative  agli  anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,
selezionati,  tagliati,  compattati. lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti  atti  a  facilitarne  l'utilizzazione, il trasporto e lo
stoccaggio  senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e'
tenuto  il  cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello   Stato.   La   fattura,  emessa  dal  cedente  senza  addebito
dell'imposta,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di cui agli ((
articoli 21  ))  e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al
presente   comma,   deve   essere   integrata   dal  cessionario  con
l'indicazione  dell'aliquota  e  della relativa imposta e deve essere
annotata  nel  registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di
ricevimento  ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni  dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso
documento,  ai  fini della detrazione, e' annotato anche nel registro
di  cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo  comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili.  Le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano
anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti  voci  della  tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
2003:
        a) ghise  gregge  e  ghise specolari in pani, salmoni o altre
forme primarie (v.d. 72.01);
        b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
        c) prodotti   ferrosi   ottenuti  per  riduzione  diretta  di
minerali  di  ferro  ed  altri  prodotti  ferrosi spugnosi, in pezzi,
palline  o  forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%,
in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
        d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare,
di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).;
((    1-bis)  all'ottavo  comma  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21);
      2) i commi nono e decimo sono abrogati. ))
  2.  Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono soppresse le parole: non soggetta, nonche' le parole: e 74,
commi ottavo e nono.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          recante:  Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  19 - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta
          a  norma  del  primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di
          cui   al   secondo   comma   dell'art.  30,  e'  detraibile
          dall'ammontare   dell'imposta   relativa   alle  operazioni
          effettuate,   quello  dell'imposta  assolta  o  dovuta  dal
          soggetto  passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
          relazione  ai  beni  ed  ai  servizi importati o acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai beni e servizi
          acquistati  o  importati sorge nel momento in cui l'imposta
          diviene  esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
          con  la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
          quello  in  cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
          condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto
          medesimo.
              2. Non  e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione  di  beni  e  servizi afferenti operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto  dell'art.  19-bis2.  In nessun caso e' detraibile
          l'imposta  relativa all'acquisto o all'importazione di beni
          o  servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
          a premio.
              3. La  indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
          se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
                a) operazioni  di  cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
          queste  assimilate  dalla legge, ivi comprese quelle di cui
          agli  articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427;
                b) operazioni  effettuate  fuori dal territorio dello
          Stato  le  quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
                c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
          a), b), d) ed f);
                d) cessioni   di   cui   all'art.   10,  numero  11),
          effettuate  da soggetti che producono oro da investimento o
          trasformano oro in oro da investimento;
                e) operazioni  non  soggette  all'imposta per effetto
          delle  disposizioni  di  cui  al  primo comma dell'art. 74,
          concernente disposizioni relative a particolari settori.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          recante:  Istituzione,  disciplina  dell'imposta sul valore
          aggiunto, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art. 68 - Non sono soggette ali imposta:
                a) le  importazioni di beni indicati nel primo comma,
          lettera  c)  dell'art.  8,  nell'art.  8-bis,  nonche'  nel
          secondo  comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei
          corrispettivi  di  cui  al  n.  9  dello  stesso  articolo,
          sempreche'  ricorrano  le condizioni stabilite nei predetti
          articoli;
                b) le  importazioni  di  campioni  gratuiti di modico
          valore, appositamente contrassegnati;
                c) ogni  altra importazione definitiva di beni la cui
          cessione  e'  esente  dall'imposta  o  non vi e' soggetta a
          norma  dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
          investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
          applica  allorche'  i  requisiti  ivi indicati risultino da
          conforme   attestazione  resa,  in  sede  di  dichiarazione
          doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
                c-bis) (lettera soppressa);
                d) la  reintroduzione di beni nello stato originario,
          da  parte  dello  stesso  soggetto  che li aveva esportati,
          sempre  che  ricorrano  le  condizioni  per  la  franchigia
          doganale;
                e);
                f) la  importazione  di  beni donati ad enti pubblici
          ovvero  ad  associazioni  riconosciute  o fondazioni aventi
          esclusivamente   finalita'   di   assistenza,  beneficenza,
          educazione,   istruzione,  studio  o  ricerca  scientifica,
          nonche'  quella  di  beni donati a favore delle popolazioni
          colpite  da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
          ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
                g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
          lettera l), dell'art. 2.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  70 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          recante:  Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggunto, come modificato dalla legge qui pubblicata.
              Art.  70  -  L'imposta  relativa  alle  importazioni e'
          accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si
          applicano   per   quanto  concerne  le  controversie  e  le
          sanzioni,  le disposizioni delle leggi doganali relative ai
          diritti di confine.
              Per  le  importazioni  effettuate  senza  pagamento  di
          imposta,    di   cui   alla   lettera   c)   dell'art.   8,
          all'importatore  che  attesti  falsamente di trovarsi nelle
          condizioni   richieste   per  fruire  del  trattamento  ivi
          previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica
          la  pena  pecuniaria  di  cui  al terzo comma dell'art. 46,
          salvo  che  il  fatto costituisca reato a norma della legge
          doganale.
              L'imposta  dovuta  per  l'introduzione  dei  beni nello
          Stato  tramite  il  servizio  postale  deve  essere assolta
          secondo  le  modalita'  stabilite  con apposito decreto del
          Ministro  delle  finanze  di concerto con il Ministro delle
          poste e delle telecomunicazioni.
              L'imposta  assolta  per l'importazione di beni da parte
          di  enti,  associazioni  ed  altre  organizzazioni  di  cui
          all'art.  4, quarto comma, puo' essere richiesta a rimborso
          secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con  decreto del
          Ministro   delle   finanze,   se  i  beni  sono  spediti  o
          trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica
          europea.  Il  rimborso  e'  eseguito a condizione che venga
          fornita  la  prova  che  l'acquisizione intracomunitaria di
          detti  beni  e'  stata assoggettata all'imposta nello Stato
          membro di destinazione.
              Per  l'importazione  di  materiale  d'oro,  nonche' dei
          prodotti  semilavorati  di  purezza  pari o superiore a 325
          millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello
          Stato  l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
          doganale,  in  base  ad  attestazione resa in tale sede, e'
          assolta  a  norma delle disposizioni di cui al titolo Il; a
          tal  fine  il  documento doganale deve essere annotato, con
          riferimento  al  mese di rilascio del documento stesso, nei
          registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti
          della detrazione, nel registro di cui all'art. 25.
              Alle  importazioni  di  beni  indicati  nel  settimo  e
          nell'ottavo  comma  dell'art.  74,  concernente  relative a
          particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al
          comma precedente.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante
          Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
          come modificato della legge qui pubblicata:
              Art.  74 - In deroga alle disposizioni dei titoli primo
          e secondo, l'imposta e' dovuta:
                a) per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
                b) per  il  commercio  dei  fiammiferi, limitatamente
          alle   cessioni  successive  alle  consegne  effettuate  al
          Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
          base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
          applica  nei  confronti  del soggetto che effettua la prima
          immissione   al   consumo   di  fiammiferi  di  provenienza
          comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
          cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
          legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
                c) per   il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 70 per cento per i libri e
          dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei  supporti  integrat  ivi non sia superiore al cinquanta
          per  cento  del prezzo della confezione stessa. Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi  delle  disposizioni  della legge
          16 dicembre  1991,  n.  398,  applicano, per le cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie   vendute,  second  o  le  modalita'  previste  dalla
          predetta  legge.  Non si considerano supporti integrativi o
          altri  beni  quelli che, integrando il contenuto dei libri,
          giornali    quotidiani    e   periodici,   esclusi   quelli
          pornografici,  sono  ad esso funzionalmente connessi e tale
          connessione  risulti  da  dichiarazione sostitutiva di atto
          notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata
          prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35,
          presso   il  competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto;
                d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi   mezzo   tecnico   per  fruire  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
                e) per   la   vendita   al   pubblico,  da  parte  di
          rivenditori  autorizzati,  di documenti di viaggio relativi
          ai  trasporti  pubblici  urbani  di  persone dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  e per la vendita al pubblico di
          documenti   di   sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari
          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
              e-bis).
              Le  operazioni  non  soggette all'imposta in virtu' del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
              Le  modalita'  ed  i  termini  per l'applicazione delle
          disposizioni  dei  commi  precedenti  saranno stabiliti con
          decreti del Ministro delle finanze.
              Gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27  e  i relativi versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di  distribuzione  di  carburante per uso di autotrazione e
          agli  autotrasportatori  di  cose  per conto terzi iscritti
          all'albo  di  cui  alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  33  per  le
          liquidazioni  ed  i versamenti trimestrali effettuati dagli
          esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso
          di   autotrazione   e   dagli   autotrasportatori  iscritti
          nell'albo  sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
          versamenti  trimestrali  disposti  con decreti del Ministro
          delle  finanze,  emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
          lettera  e), e del primo periodo del presente comma. Per le
          prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel
          periodo  precedente,  effettuate nei confronti del medesimo
          committente,  puo'  essere emessa, nel rispetto del termine
          di  cui  all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola
          fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In
          deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  23, primo comma, le
          fatture  emesse  per le prestazioni di servizi dei suddetti
          autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
          trimestre solare successivo a quello di emissione.
              Nel  caso  di  operazioni  derivanti  da  contratti  di
          subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato
          pattuito  un  termine  successivo  alla consegna del bene o
          alla    comunicazione    dell'avvenuta   esecuzione   della
          prestazione,  il subfornitore puo' effettuare il versamento
          con   cadenza   trimestrale,   senza   che   si  dia  luogo
          all'applicazione di interessi.
              Per  gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
          di  cui  alla  tariffa  allegata  al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, l'imposta si
          applica  sulla  stessa  base  imponibile dell'imposta sugli
          intrattenimenti  ed  e'  riscossa  con  le stesse modalita'
          stabilite  per  quest'ultima. La detrazione di cui all'art.
          19  e'  forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento
          dell'imposta   relativa   alle  operazioni  imponibili.  Se
          nell'esercizio   delle   attivita'  incluse  nella  tariffa
          vengono  effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e
          cessioni  o  concessioni di diritti di ripresa televisiva e
          di   trasmissione   radiofonica,   comunque  connesse  alle
          attivita'  di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica
          con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata
          in   misura   pari  ad  un  decimo  per  le  operazioni  di
          sponsorizzazione  ed  in  misura  pari  ad  un terzo per le
          cessioni   o   concessioni   di  ripresa  televisiva  e  di
          trasmissione   radiofonica.  I  soggetti  che  svolgono  le
          attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
          di   fatturazione,   tranne   che  per  le  prestazioni  di
          sponsorizzazione,  per le cessioni o concessioni di diritti
          di  ripresa  televisiva e di trasmissione radiofonica e per
          le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
          obblighi  di  registrazione  e  dichiarazione, salvo quanto
          stabilito  dall'art.  25;  per il contenzioso si applica la
          disciplina  stabilita  per l'imposta sugli intrattenimenti.
          Le   singole  imprese  hanno  la  facolta'  di  optare  per
          l'applicazione   dell'imposta  nei  modi  ordinari  dandone
          comunicazione  al  concessionario  di  cui  all'art. 17 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
          prima  dell'inizio  dell'anno  solare  ed all'ufficio delle
          entrate  secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli
          ferrosi  e  dei  relativi  lavori,  di  carta da macero, di
          stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e
          plastica,  intendendosi comprese anche quelle relative agli
          anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,  selezionati,
          tagliati,  compattati,  lingottati  o  sottoposti  ad altri
          trattamenti   atti   a   facilitarne   l'utilizzazione,  il
          trasporto  e  lo stoccaggio senza modificarne la natura, al
          pagamento   dell'imposta   e'  tenuto  il  cessionario,  se
          soggetto  passivo  d'imposta nel territorio dello Stato. La
          fattura,  emessa  dal  cedente senza addebito dell'imposta,
          con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21
          e  seguenti  e  con  l'indicazione  della  norma  di cui al
          presente  comma,  deve essere integrata dal cessionario con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere  annotata  nel registro di cui agli articoli 23 o 24
          entro  il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
          ma  comunque  entro  quindici  giorni dal ricevimento e con
          riferimento  al relativo mese; lo stesso documento, ai tini
          della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
          all'art.  25.  Agli effetti della limitazione contenuta nel
          terzo  comma  dell'art.  30  le  cessioni  sono considerate
          operazioni  imponibili.  Le disposizioni di cui al presente
          comma  si  applicano anche per le cessioni dei semilavorati
          di  metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa
          doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
                a) ghise  gregge e ghise specolari in pani, salmoni o
          altre forme primarie (v.d. 72.01);
                b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
                c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di
          minerali  di  ferro  ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in
          pezzi,  palline  o forme simili; ferro di purezza minima in
          peso,  di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d.
          72.03);
                d) graniglie  e  polveri,  di ghisa greggia, di ghisa
          specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non
          ferrosi  e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli
          non  ferrosi  di  cui  alle  seguenti  voci  della  tariffa
          doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
                a) rame  raffmato  e  leghe  di  rame,  greggio (v.d.
          74.03);
                b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
                c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
                d) piombo  greggio,  raffinato, antimoniale e in lega
          (v.d. 78.01);
                e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
                e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
                e-ter) filo  di  rame  con  diametro  superiore  a  6
          millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
                e-quater) filo  di  alluminio non legato con diametro
          superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
                e)-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro
          superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
                e) sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).
              (comma abrogato).
              (comma abrogato).
              Nelle  operazioni indicate nel primo comma, lettere a),
          b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione
          con rappresentanza ad esse relative.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 42 del decreto-legge
          30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              Art. 42 - 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti
          dall'imposta  gli  acquisti  intracomunitari di beni la cui
          cessione  nel  territorio dello Stato e' non imponibile o a
          norma degli articoli 8, 8-bis, 9 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni,   ovvero  e'  esente  dall'imposta  a  norma
          dell'art. 10 dello stesso decreto.
              2. Per  gli  acquisti  intracomunitari effettuati senza
          pagamento  dell'imposta  a  norma delle disposizioni di cui
          alla  lettera  c)  del  primo  comma  e  al  secondo  comma
          dell'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, non si applica la disposizione di
          cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma  dell'art.  1 del
          decreto-legge  29 dicembre  1983,  n.  746, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17..