Art. 37.
               Esatta ricognizione dei soggetti tenuti
                  al pagamento di tasse su veicoli
                    e natanti per anni pregressi
  1.  Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo
fondati  su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei
soggetti  che nulla piu' devono per avere fatto ricorso agli istituti
di  definizione  di  cui  all'articolo  5-quinquies del decreto-legge
24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio   2003,  n.  27,  nonche'  all'articolo  13  della  legge
27 dicembre  2002,  n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3,  comma  3,  della  legge  27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui
all'articolo   5   del   decreto-legge   30 dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
successive  modificazioni,  relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle
tasse  dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei
pubblici  registri  e dei relativi interessi e penalita', che scadono
nel  periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed
il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 5-quinquies del citato
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  21 febbraio  2003,  n.  27,
          recante:  Disposizioni  urgenti  in  materia di adempimenti
          comunitari  e  fiscali,  di  riscossione  e di procedure di
          contabilita':
              Art.     5-quinquies     (Definizione    della    tassa
          automobilistica  erariale).  -  1.  Le  violazioni commesse
          entro  il  31 dicembre  2001, connesse al mancato pagamento
          della   tassa   automobilistica  erariale,  possono  essere
          definite  mediante il pagamento della tassa stessa entro il
          16 aprile   2003,   secondo   le   ordinarie  modalita'  di
          versamento.  In  tale  caso  non  sono  dovuti  interessi e
          sanzioni.
              2.  Qualora  sia stata notificata cartella di pagamento
          relativa  alla  tassa  di  cui  al  comma  1, le violazioni
          possono   essere   definite   mediante   il   pagamento  al
          concessionario della riscossione della tassa medesima entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto. Non si fa luogo al
          rimborso  delle  somme  eccedenti  pagate entro la medesima
          data..
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante:  Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003:
              Art.  13  (Definizione  dei  tributi  locali). - 1. Con
          riferimento  ai tributi propri, le regioni, le province e i
          comuni  possono  stabilire,  con  le  forme  previste dalla
          legislazione   vigente   per  l'adozione  dei  propri  atti
          destinati  a  disciplinare  i  tributi stessi, la riduzione
          dell'ammontare  delle  imposte e tasse loro dovute, nonche'
          l'esclusione  o  la  riduzione  dei  relativi  interessi  e
          sanzioni,   per   le  ipotesi  in  cui,  entro  un  termine
          appositamente  fissato  da  ciascun  ente,  non inferiore a
          sessanta  giorni  dalla  data di pubblicazione dell'atto, i
          contribuenti     adempiano     ad     obblighi    tributari
          precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
              2.  Le  medesime agevolazioni di cui al comma i possono
          essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso
          procedure  di  accertamento  o procedimenti contenziosi' in
          sede  giurisdizionale.  In  tali casi, oltre agli eventuali
          altri  effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in
          relazione   ai   propri   procedimenti  amministrativi,  la
          richiesta  del  contribuente  di  avvalersi  delle predette
          agevolazioni  comporta la sospensione, su istanza di parte,
          del  procedimento  giurisdizionale,  in  qualunque  stato e
          grado  questo  sia  eventualmente pendente, sino al termine
          stabilito  dalla  regione  o  dall'ente  locale,  mentre il
          completo  adempimento  degli  obblighi  tributari,  secondo
          quanto   stabilito   dalla   regione  o  dall'ente  locale,
          determina l'estinzione del giudizio.
              3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si
          intendono  tributi  propri  delle regioni, delle province e
          dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui
          gettito  siano  integralmente  attribuiti ai predetti enti,
          con  esclusione  delle  compartecipazioni  ed addizionali a
          tributi  erariali,  nonche' delle mere attribuzioni ad enti
          territoriali  del  gettito,  totale  o parziale, di tributi
          erariali.
              4.  Per le regioni a statuto speciale e per le province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano  l'attuazione  delle
          disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e
          compatibilmente  con  le  forme  e  condizioni  di speciale
          autonomia previste dai rispettivi statuti..
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, comma 3, della
          citata  legge  27 luglio 2000, n. 212, recante: Diposizioni
          in materia di statuto dei diritti del contribuente:
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  5  del  citato
          decreto-legge  30 dicembre  1982,  n.  953, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1983,  n.  53,
          recante: Misure in materia tributaria:
              Art. 5. - I contributi imposti dai consorzi di bonifica
          e  le  spese generali per le concessioni di opere pubbliche
          agli  stessi  assentite  dallo Stato, dalle Regioni e dalla
          Cassa   per  il  Mezzogiorno  non  costituiscono,  ai  fini
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto,  corrispettivi  per
          prestazioni  di  servizi svolte nell'esercizio di attivita'
          commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile.
              Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e
          tranviarie   ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  sono  considerate opere di urbanizzazione
          primaria.
              Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di
          registro,   ipotecarie   e  catastali,  nonche'  quelle  di
          trascrizione  previste  dalla  tabella  allegata alla legge
          23 dicembre   1977,   n.   952,   stabilite  dalle  vigenti
          disposizioni in misura inferiore a tale importo.
              Le  aliquote  dell'imposta  di  registro  indicate  nei
          sottoindicati  articoli della  prima  parte  della tariffa,
          allegato  A,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 634, sono cosi' elevate:
                art. 2: dal 2 al 3 per cento;
                art. 3: dallo 0,50 all'1 per cento;
                art. 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;
                art. 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento;
                art. 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento;
                art. 9: dal 2 al 3 per cento.
              Le  disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si
          applicano  agli atti di trasferimento a favore dello Stato,
          delle  regioni,  delle province e dei comuni, conseguenti a
          decreti di esproprio.
              Omissis.
              Ornissis.
              Le   aliquote  stabilite  dal  primo  e  secondo  comma
          dell'art.  18  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al
          2  per  cento  e  allo  0,75  per cento per i finanziamenti
          erogati  in  base  a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983.
          L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e
          garantiti  da cooperative e consorzi di garanzia collettiva
          fidi.
              L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti
          all'esportazione,  di  durata  superiore  a  diciotto mesi,
          erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di
          cui  alla  legge 24 maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella
          misura dello 0,25 per cento.
              Le  disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano
          agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
          o  emanati  ed alle scritture private autenticate a partire
          dal  1 gennaio  1983  nonche'  alle  scritture  private non
          autenticate  presentate  per la registrazione da tale data.
          Le  disposizioni  del  quinto  e settimo comma si applicano
          agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
          o   emanati   ed   alle   scritture   private   autenticate
          dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione del
          presente   decreto   nonche'  alle  scritture  private  non
          autenticate presentate per la registrazione da tale data.
              A   decorrere   dal   1 febbraio   1983   le   aliquote
          dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di
          rendita  vitalizia  stabilite  dalla  tariffa,  allegato A,
          annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate
          del 50 per cento.
              Se  nel  periodo  ricompreso  tra il 1 ed il 31 gennaio
          1983  la  rivalsa  di cui al primo comma dell'art. 17 della
          legge  29 ottobre  1961,  n.  1216, e' stata esercitata per
          l'ammontare  dell'imposta  determinato  in applicazione del
          comma  precedente  del presente articolo, le relative somme
          debbono  comunque  essere  iscritte  nel  registro premi ed
          essere versate allo Stato.
              A  decorrere  dal  1 maggio  1983 le aliquote stabilite
          dalla  tariffa,  allegato  A, annessa alla legge 29 ottobre
          1961, n. 1216, sono modificate come segue:
                a) 2  per  cento  per le assicurazioni sulla vita, le
          assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro
          le  malattie,  le  assicurazioni  dei  rischi connessi alla
          utilizzazione    pacifica    dell'energia    nucleare,   le
          assicurazioni  contro  i  rischi  d'impiego, i contratti di
          capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;
                b) 10  per  cento  per  le  assicurazioni  contro  la
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli  a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri
          rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati
          dalla   loro   circolazione,  le  assicurazioni  di  rischi
          agricoli,   le   assicurazioni   contro   i   rischi  della
          navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi
          dei  trasporti  terrestri,  le assicurazioni di crediti, le
          assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;
                c) 17  per  cento  per  le  assicurazioni  diverse da
          quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).
              Le  assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A
          e  B  dell'art.  8  della tariffa, allegato A, annessa alla
          legge  29 ottobre  1961,  numero  1216,  sono  assoggettate
          all'aliquota   prevista   nella   lettera   a)   del  comma
          precedente.
              Sono  esenti  dall'imposta  le  assicurazioni  di  beni
          soggetti  alla  disciplina  della  legge  1 giugno 1939, n.
          1089.
              E'  soppresso l'art. 10 della legge 29 ottobre 1961, n.
          1216.
              Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa
          su  titoli  e valori stabilite dalla tabella A, allegata al
          decreto-legge  30 giugno  1960, n. 589 convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come
          modificate   dalla  legge  6 ottobre  1964,  n.  947,  sono
          quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
          azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b)
          della  tabella  sono  quintuplicate  e  quelle  di cui alle
          lettere c) e d) sono triplicate.
              Per  i contratti a termine e di riporto di cui al comma
          precedente,  di  durata superiore a 135 giorni, le aliquote
          delle  tasse  sono  stabilite  in  misura  doppia di quelle
          dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a
          90 giorni e non eccedente 135 giorni.
              Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a
          contanti  aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato
          o garantiti dallo Stato.
              L'importo  minimo delle tasse speciali sui contratti di
          borsa e' stabilito in lire cento.
              Le  facolta'  attribuite alle aziende di credito e agli
          agenti  di  cambio  per il pagamento in modo virtuale delle
          tasse  sui  contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi
          del  decreto-legge  30 giugno  1960,  n. 589, convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla legge 14 agosto 1950, n.
          826,  della  legge  29 dicembre  1962, n. 1745, della legge
          11 ottobre  1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n.
          558,  possono  essere estese ai commissionari ammessi nelle
          borse   valori   che  fanno  uso  di  proprie  attrezzature
          meccanografiche  o elettrocontabili ovvero si avvalgono del
          servizio  di centri elettrocontabili istituiti dai comitati
          direttivi  degli  agenti  di cambio. Le modalita', alla cui
          osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite
          con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro del tesoro.
              I  soggetti  autorizzati  a  pagare in modo virtuale le
          tasse  speciali  sui  contratti di borsa devono effettuare,
          presso  l'ufficio del registro competente per territorio, i
          versamenti  delle  tasse  dovute  in  via  provvisoria  per
          ciascun  anno  entro  i  mesi di marzo, giugno, settembre e
          dicembre.
              Il  termine  di  cui  al quarto comma dell'art. 8 della
          legge  29 dicembre  1962,  n.  1745,  e' elevato a sessanta
          giorni.
              Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
          per  gli  utili  distribuiti  successivamente  alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto.
              A  decorrere  dal  1 gennaio 1983, la soprattassa annua
          dovuta  per  le  autovetture  e  per gli autoveicoli per il
          trasporto  promiscuo  di persone e cose azionati con motore
          diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
          n.  691, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
          30 novembre  1976,  n. 786, come modificato dall'art. 9 del
          decreto-legge  23 dicembre  1977,  n.  936,  convertito  in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n.
          38,  e'  aumentata  a  lire ventisettemila per ogni cavallo
          fiscale di potenza del motore.
              L'aumento  previsto dal precedente comma non si applica
          alle  autovetture  ed  agli  autoveicoli  per  il trasporto
          promiscuo  di  persone e cose con potenza fiscale fino a 15
          cavalli,  per  i  quali  la  soprattassa  minima  annua  e'
          stabilita in lire trecentomila.
              Coloro  che  hanno  gia' versato il tributo per periodi
          fissi  dell'anno  1983 debbono corrispondere l'integrazione
          relativa  a  tali  periodi  nei  termini e con le modalita'
          stabiliti  con  decreto  del Ministro delle finanze. Con lo
          stesso  decreto  sono  altresi'  stabiliti  i  termini e le
          modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro
          che  hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi
          fissi  del  1983  anteriormente  all'entrata  in vigore del
          decreto-legge  21 dicembre  1982,  n.  923, e di coloro che
          alla  data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto
          o  in  parte,  la  maggiorazione dell'80 per cento prevista
          dall'art.  2  del  decreto-legge  22 dicembre 1981, n. 787,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          26 febbraio 1982, n. 52.
              Salvo  quanto  previsto  dal  seguente  comma, le tasse
          sulle   concessioni   governative  previste  dalla  tariffa
          annessa   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 641, sono aumentate del 20 per cento,
          con  esclusione  delle  tasse previste dai numeri 115 e 125
          della   tariffa   medesima,   nonche'   dell'imposta  sulle
          concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n.
          312.  I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille
          lire  superiori.  Nei  casi in cui il pagamento deve essere
          effettuato  con  applicazione  di  marche  e manchino o non
          siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto,
          il  pagamento  del  solo  aumento  o dell'intera tassa puo'
          essere  eseguito  in  modo  ordinario. L'aumento si applica
          alle  tasse  sulle  concessioni  governative il cui termine
          ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e
          successive     modificazioni    e    integrazioni,    scade
          successivamente  al 30 dicembre 1982. L'aumento puo' essere
          versato,  senza  applicazione  di sanzioni, entro 15 giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto.
              Dal   1 gennaio   1983   le   tasse  sulle  concessioni
          governative,  di  rilascio e annuali, relative alle patenti
          di  guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a),
          del  numero 115 della tariffa annessa al citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 641, e
          successive     modificazioni     e    integrazioni,    sono
          rispettivamente  elevate  a  lire  15.000, 12.000, 11.000 e
          12.000;  le  tasse  sulle concessioni governative di cui al
          sottonumero  5,  lettera b), sono elevate a lire 23.000 per
          tassa  di  rilascio  e  a lire 12.000 per tassa annuale. La
          differenza  di  tassa annuale puo' essere corrisposta anche
          con  le  normali  marche  di  concessione  governative,  da
          annullarsi a cura del contribuente.
              A   decorrere  dal  1 gennaio  1983  i  veicoli  e  gli
          autoscafi  sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe
          annesse  alla  legge  21 maggio  1955,  n. 463, per effetto
          della  loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le
          disposizioni   del  presente  comma  e  dei  successivi  si
          applicano  anche  alla  tassa  regionale di circolazione ed
          alla  soprattassa  istituita con l'art. 8 del decreto-legge
          8 ottobre   1976,   n.   691,   convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
              Al  pagamento  delle  tasse  di cui al comma precedente
          sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
          il  pagamento  stabilito  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze  da  emanarsi  ai  sensi  dell'art.  18 della legge
          21 maggio  1955,  n.  463, risultano essere proprietari dal
          pubblico  registro  automobilistico,  per i veicoli in esso
          iscritti,   e   dai  registri  di  immatricolazione  per  i
          rimanenti  veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere
          il  tributo  cessa con la cancellazione dei veicoli e degli
          autoscafi  dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al
          pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori,
          degli  autoscafi  non  iscritti  nei  registri e dei motori
          fuoribordo  applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e
          degli  autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per
          i  veicoli,  gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati
          agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i
          periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.
              A  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello
          dell'avvenuta  immatricolazione  all'estero  del  veicolo o
          dell'autoscafo,  le  tasse  non sono dovute dai soggetti di
          cui  al  trentaduesimo  comma  che  diano la prova di avere
          esportato  definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei
          pubblici  registri  a  seguito del trasferimento all'estero
          della residenza.
              Per  quanto concerne la circolazione di prova, la tassa
          dovuta   deve   essere   corrisposta   dai  titolari  delle
          autorizzazioni   di   cui   all'art.  63  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15 giugno  1959,  n. 393, ed
          all'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
              Gli  autoveicoli  e  i  motocicli  d'interesse storico,
          iscritti   nei  registri:  Automotoclub  storico  italiano,
          Storico   Lancia,   Italiano   FIAT,  Italiano  Alfa  Romeo
          costruiti  da  oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e
          dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.
              Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e
          semirimorchi,  temporaneamente esportati ai sensi dell'art.
          214  del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43,  e  successive  modificazioni,  e'  concesso
          l'esonero  del  pagamento  della  tassa  per  il periodo di
          permanenza  all'estero,  qualora questa non sia inferiore a
          12   mesi.   L'esportazione  e  la  reimportazione  debbono
          risultare  dal prescritto documento doganale da comunicarsi
          all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro
          30 giorni dal rilascio.
              La  perdita  del  possesso del veicolo o dell'autoscafo
          per   forza   maggiore   o   per   fatto   di  terzo  o  la
          indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria  o della pubblica amministrazione, annotate nei
          registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno
          l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta
          successivi   a   quello   in   cui   e'   stata  effettuata
          l'annotazione.
              L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese
          in   cui   avviene   il   riacquisto   del  possesso  o  la
          disponibilita'    del    veicolo   o   dell'autoscafo.   La
          cancellazione  dell'annotazione  di cui al precedente comma
          che   deve  essere  richiesta  entro  quaranta  giorni  dal
          riacquisto anzidetto.
              Per    la    mancata    richiesta    di   cancellazione
          dell'annotazione   della   perdita  del  possesso  o  della
          disponibilita'  si applica una soprattassa pari a due volte
          l'importo  delle  tasse  annuali  dovute.  La  perdita e il
          riacquisto    del    possesso    o   della   disponibilita'
          dell'autoveicolo   o  dell'autoscafo  devono  risultare  da
          attestazioni dei competenti pubblici uffici.
              Le  tasse  di  cui  al  trentunesimo  comma ed ai commi
          successivi  debbono  essere corrisposte nei termini, con le
          modalita'  e  per  i periodi fissi d'imposta previsti dalle
          vigenti  disposizioni in materia di tassa di circolazione e
          si  applicano  con  i  criteri  stabiliti  per quest'ultimo
          tributo  dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso
          corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
              Gli  uffici  che curano la tenuta del pubblico registro
          automobilistico  e degli altri registri di immatricolazione
          per   veicoli   e   autoscafi   sono  tenuti  a  comunicare
          all'Amministrazione  finanziaria  le notizie occorrenti per
          l'applicazione  del  tributo  e  per  la individuazione del
          proprietario   del  veicolo  o  dell'autoscafo  nonche'  le
          relative variazioni.
              Se  il  Ministro delle finanze si avvale della facolta'
          prevista  dall'art.  4  del  testo  unico delle leggi sulle
          tasse   automobilistiche,   approvato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  5 febbraio  1953,  n. 39, le
          comunicazioni  di  cui  al  precedente  comma devono essere
          inviate   al   competente   ufficio   dell'Automobile  Club
          d'italia.
              Per  i  rimorchi  e i semirimorchi di proprieta' di una
          stessa     impresa,    che    possono    essere    trainati
          alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima
          impresa,    le    tasse    possono    essere    corrisposte
          cumulativamente,    previa    convenzione   da   stipularsi
          annualmente  con la competente intendenza di finanza, nella
          misura  risultante dal prodotto del numero delle motrici di
          cui  l'impresa  dispone per la tassa massima annua prevista
          per  i  rimorchi  e  i semirimorchi dalla tariffa F annessa
          alla legge 21 maggio 1955, n. 463.
              Se,  nel  corso del periodo di tempo in cui e' efficace
          la  convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero
          delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una
          maggiorazione nel numero delle stesse motrici, e' dovuta la
          tassa  nella  misura indicata nel comma precedente per ogni
          motrice  aggiunta.  Per  i  rimorchi  in  ordine  ai  quali
          intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere
          effetto  la  convenzione,  la tassa deve essere corrisposta
          nella  misura  ordinaria  a decorrere dal periodo fisso nel
          quale avviene la modificazione stessa.
              Per   i   veicoli   ed  autoscafi  consegnati,  per  la
          rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al
          commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse
          automobilistiche  e  dei  tributi  connessi e' interrotto a
          decorrere  dal  periodo  fisso  immediatamente successivo a
          quello  di  scadenza di validita' delle tasse corrisposte e
          fino al mese in cui avviene la rivendita.
              Al  fine  di  ottenere la interruzione dell'obbligo del
          pagamento,  le imprese interessate devono spedire, mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione
          finanziaria  o  all'ente cui e' affidata la riscossione dei
          tributi,  nel  mese successivo ai quadrimestri con scadenza
          ad  aprile,  agosto,  e dicembre di ogni anno, un elenco di
          tutti  i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel
          quadrimestre.  Per  ciascun  veicolo  od  autoscafo  devono
          essere  indicati  i  dati  di  immatricolazione,  i dati di
          rilevanza  fiscale,  la  categoria  ed il titolo in base al
          quale  e'  avvenuta  la  consegna  per  la  rivendita, ed i
          relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del
          regime  di  interruzione  dell'obbligo  del pagamento della
          tassa.
              Le  imprese  interessate devono indicare nell'elenco di
          cui  al  comma  precedente  i veicoli o autoscafi venduti o
          radiati   nel  quadrimestre,  specificando,  oltre  i  dati
          relativi  al  veicolo  od  autoscafo,  le  generalita' e la
          residenza  dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di
          trasferimento  o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o
          incompleto  adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco
          di  cui  sopra,  si  applica  la  pena  pecuniaria  da lire
          duecentomila a lire un milione e duecentomila.
              Le  imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione
          con  targa  di  prova,  decadono dal regime di interruzione
          dell'obbligo  del  pagamento  della  tassa  se il veicolo o
          l'autoscafo  per il quale e' stata richiesta l'interruzione
          del  pagamento  e' posto in circolazione anteriormente alla
          rivendita.  In  tale  caso  si  applica  la pena pecuniaria
          prevista nel precedente comma.
              Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede
          la  interruzione  del  pagamento  dei  tributi  deve essere
          corrisposto   all'Amministrazione  finanziaria  o  all'ente
          incaricato   della   riscossione,   secondo   le  modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  un
          diritto fisso di lire 3.000.
              Con  decreto  del Ministro delle finanze sono stabiliti
          termini  e  modalita' per il versamento del diritto fisso e
          sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati
          gli elenchi di cui sopra.
              (Omissis).
              Per  la  repressione  delle  violazioni  alle norme del
          trentunesimo  comma  e  dei  commi  successivi del presente
          articolo   si   applicano   le   disposizioni  della  legge
          24 gennaio 1978, n. 27.
              L'azione   dell'Amministrazione   finanziaria   per  il
          recupero  delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto
          dell'iscrizione   di   veicoli  o  autoscafi  nei  pubblici
          registri  e  delle  relative  penalita' si prescrive con il
          decorso  del  terzo  anno successivo a quello in cui doveva
          essere  effettuato  il  pagamento.  Nello stesso termine si
          prescrive  il  diritto  del  contribuente al rimborso delle
          tasse indebitamente corrisposte.
              Entro  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto,  con decreto del Ministro delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministro di grazia e giustizia, sono
          determinate   le  modalita'  e  le  procedure  semplificate
          nonche'   stabiliti   i   termini   per  consentire,  senza
          penalita',   agli   intestatari  di  veicoli  ed  autoscafi
          iscritti    in   pubblici   registri   di   richiedere   la
          cancellazione    dagli    stessi   registri   o   il   loro
          aggiornamento.
              Colui  che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini
          stabiliti  nel  decreto  di  cui  al  comma  precedente,  a
          richiedere  le  formalita' suindicate e' punito con la pena
          pecuniaria  da  lire  1.000.000  a lire 2.000.000, oltre al
          pagamento  della tassa fino alla scadenza del periodo fisso
          nel quale viene effettuata la formalita'.
              Per  i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato
          effettuato  alcun pagamento della tassa di circolazione per
          periodi  fissi  relativi  agli anni successivi al 1977 o e'
          stato  effettuato  il  pagamento  per  uno solo dei periodi
          fissi  relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai
          pubblici registri e' effettuata d'ufficio se per gli stessi
          veicoli  e  autoscafi  non  sono state corrisposte entro il
          31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983.
              Se  i  veicoli  e gli autoscafi cancellati ai sensi del
          precedente  comma  sono comunque posti in circolazione, nei
          confronti    del    responsabile   del   ripristino   della
          circolazione   si   applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
          2.000.000 a lire 12.000.000, oltre il pagamento delle tasse
          dovute  dal 1 gennaio 1983 e delle altre penalita' previste
          dalle vigenti disposizioni.
              Le  cancellazioni effettuate entro il termine stabilito
          dal  decreto  di  cui  al precedente comma cinquantaduesimo
          hanno  effetto  dal 1 gennaio 1983. Gli interessati possono
          proporre  opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il
          termine  di  trenta  giorni  dalla  scadenza del periodo di
          pubblicazione  degli  elenchi dei veicoli e degli autoscafi
          che  risultano  soggetti  a  cancellazione; entro lo stesso
          termine  possono  altresi'  richiedere che non si dia luogo
          alla  cancellazione  d'ufficio  con domanda alla quale deve
          essere  allegata  la  prova  dell'avvenuto  pagamento delle
          tasse  automobilistiche dal 1 gennaio 1983, delle penalita'
          e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29,
          e  successive  modificazioni;  nello  stesso  termine  pua'
          essere  presentata  istanza  di  cancellazione di veicoli o
          autoscafi  che  non  risultano  compresi negli elenchi, pur
          sussistendo  i  presupposti  per  la  loro cancellazione di
          ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo.
          L'opposizione,  la  richiesta  e  la  istanza  di cui sopra
          devono  essere  presentate  all'ufficio  che ha predisposto
          l'elenco.
              Il   duplicato   del   disco   contrassegno  attestante
          l'avvenuto  pagamento  della  tassa  deve  essere richiesto
          all'ufficio  o  ente  cui  e'  demandata la riscossione del
          tributo,  previo  pagamento  di  un  diritto  fisso di lire
          tremila  spettante  al predetto ufficio o ente in luogo del
          diritto   fisso  previsto  dall'art.  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
              Sulle  tasse  di  cui  al  trentunesimo comma e' dovuta
          l'addizionale  prevista  dall'art. 25 della legge 24 luglio
          1961, n. 729.
              Continuano  ad  applicarsi,  in  quanto compatibili, le
          disposizioni  di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
          automobilistiche,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5 febbraio  1953,  n. 39, nonche' quelle
          della legge 16 maggio 1970, n. 281.
              Per  i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di
          entrata in vigore del presente decreto e' stata corrisposta
          la   tassa  di  circolazione  per  periodi  fissi  relativi
          all'anno  1983, le corrispondenti disposizioni del presente
          articolo  si  applicano  a decorrere dalla scadenza di tali
          periodi fissi.
              (Omissis).
              Con  decorrenza  dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni
          doganali  in  forma scritta previste nell'art. 56 del testo
          unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1973,  n.  43,  deve  essere indicato il codice
          fiscale  dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali
          e di quelli ad esse interessati.
              Il  Ministro  delle finanze, con decreti da pubblicarsi
          nella   Gazzetta   Ufficiale,   puo'   disporre  che  nelle
          dichiarazioni    indicate    nel   comma   precedente,   in
          sostituzione  del  codice  fiscale,  venga  indicato  altro
          codice  ad  uso  meccanografico  a  condizione  che  esista
          corrispondenza,  nel  sistema  informativo  doganale  o nel
          sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria,  tra detti
          codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.
              Per  le  violazioni  degli  obblighi  stabiliti dai due
          commi  precedenti,  accertate  dagli  uffici  doganali,  si
          applicano,  a  cura degli uffici medesimi, con le modalita'
          di  cui  al  titolo  VII,  capo III, del citato testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  doganale, le
          sanzioni  previste  dall'art.  13, terzo comma, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
          e successive modificazioni. Per la definizione in via breve
          delle predette violazioni si applica la disposizione di cui
          all'art. 39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689.  Le  sanzioni  non  si  applicano  qualora  i predetti
          obblighi  vengano  assolti  prima della registrazione della
          dichiarazione da parte dell'ufficio doganale.
              (Omissis).
              Il  termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo
          unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al
          31 dicembre  1984.  E' fatta comunque salva la facolta' del
          Ministro  delle  finanze  di  provvedere,  con  decreto  da
          pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di
          alcuni  degli  uffici  distrettuali  delle  imposte dirette
          inclusi  nella tabella A allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.
              Le   minori  entrate  derivanti  dall'applicazione  del
          presente  decreto  sono  valutate in complessive lire 6.980
          miliardi.
              Alle  minori  entrate  derivanti  dall'applicazione del
          presente  decreto  nell'anno  1983,  valutate in lire 5.160
          miliardi,  si  provvede,  quanto a lire 2.850 miliardi, con
          riduzione  dello  stanziamento iscritto al capitolo n. 6820
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
          medesimo  anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi,
          con  quota  parte delle maggiori entrate di cui al presente
          decreto recante misure in materia tributaria.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Il  presente  decreto  entra in vigore il giorno stesso
          della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la
          conversione in legge.