Art. 38.
          Norme di semplificazione in materia di sequestro,
              fermo, confisca e alienazione dei veicoli
  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 213:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso
di  sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato
in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo
in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie
spese,  in  un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo
al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Il  documento  di  circolazione  e'  trattenuto  presso  l'ufficio di
appartenenza  dell'organo  di polizia che ha accertato la violazione.
Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione.;
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  2-bis.  Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti
i  ricorsi  anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente   i   termini  per  la  loro  proposizione,  e'  divenuto
definitivo  il  provvedimento  di  confisca,  il  custode del veicolo
trasferisce  il  mezzo,  a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per  la  circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato  dal
prefetto  ai  sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente  il  suddetto  termine,  il  trasferimento del veicolo e'
effettuato  a  cura  dell'organo  accertatore  e a spese del custode,
fatta   salva  l'eventuale  denuncia  di  quest'ultimo  all'autorita'
giudiziaria  qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal  sigillo dell'ufficio cui
appartiene  il  pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto  dirigenziale,  di  concerto  fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia  del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
  2-ter.  All'autore  della  violazione  o ad uno dei soggetti con il
medesimo  solidalmente  obbligati  che  rifiutino  di  trasportare  o
custodire,  a  proprie  spese,  il  veicolo, secondo, le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del  pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche'
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel   verbale   di  sequestro  i  motivi  che  non  hanno  consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni  dell'articolo  214-bis.  La  liquidazione  delle  somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del  Governo.  Divenuto  definitivo  il provvedimento di confisca, la
liquidazione   degli   importi  spetta  all'Agenzia  del  demanio,  a
decorrere  dalla  data di trasmissione del provvedimento da parte del
prefetto.
  2-quater.  Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede  con  il  verbale  di  sequestro  a dare avviso scritto che,
decorsi  dieci  giorni,  la  mancata  assunzione  della  custodia del
veicolo  da  parte  del  proprietario  o,  in  sua vece, di altro dei
soggetti  indicati  nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera'  l'immediato  trasferimento  in  proprieta'  al custode,
anche   ai   soli   fini   della   rottamazione  nel  caso  di  grave
danneggiamento  o  deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo
di  polizia  che  procede  al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro.  Il  termine  di  dieci  giorni  decorre  dalla data della
notificazione  del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o
ad  uno  dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il  predetto  termine,  l'organo  accertatore  trasmette  gli atti al
prefetto,  il  quale  entro  i successivi dieci giorni, verificata la
correttezza  degli  atti,  dichiara  il  trasferimento in proprieta',
senza  oneri,  del  veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque   onere   e   spesa  di  custodia  a  carico  dello  Stato.
L'individuazione    del   custode-acquirente   avviene   secondo   le
disposizioni     dell'articolo    214-bis.    La    somma    ricavata
dall'alienazione   e'   depositata,   sino   alla   definizione   del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di  confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose  oggetto  del  sequestro  in  luogo della vendita e' disposta la
distruzione.  Per  le  modalita'  ed  il luogo della notificazione si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  201, comma 3. Ove
risulti  impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere
alla  notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di  cui  al  presente  comma,  la  notifica  si  ha  per eseguita nel
ventesimo   giorno   successivo  a  quello  di  affissione  dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.;
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  3.  Avverso  il  provvedimento  di  sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il   sequestro   e'   confermato.  La  declaratoria  di  infondatezza
dell'accertamento  si  estende  alla  misura  cautelare ed importa il
dissequestro  del  veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il
prefetto  dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
all'articolo  204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso,  le  necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il  prefetto  dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo  sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento  di  confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in    cui    nei    confronti   del   verbale   di   accertamento   o
dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  che  dispone  la  sola
confisca  sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la  cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto,
entro  dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.;
  4) il comma 5 e' abrogato;
    b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  1.   Nelle   ipotesi   in   cui  il  presente  codice  prevede  che
all'accertamento   della  violazione  consegna  l'applicazione  della
sanzione   accessoria   del  fermo  amministrativo  del  veicolo,  il
proprietario,  nominato  custode,  o, in sua assenza, il conducente o
altro  soggetto  obbligato  in  solido,  fa cessare la circolazione e
provvede  alla  collocazione  del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo,  secondo  le  modalita' e con le caratteristiche fissate con
decreto  del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo,  e'  rimosso  a  cura  dell'ufficio  da  cui  dipende
l'organo  di  polizia  che  ha  accertato la violazione ovvero di uno
degli  organi di polizia stradale di cui (( all'articolo 12, )) comma
1.  Il  documento  di  circolazione  e' trattenuto presso l'organo di
polizia,  con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione  o  ad  uno  dei  soggetti  con  il  medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo,  secondo  le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo
di  polizia  che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il  suo  trasporto  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi  delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita'
previste  dal  regolamento.  Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione  della violazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le  norme  sul  sequestro  dei  veicoli,  ivi  comprese quelle di cui
all'articolo  213, comma (( 2-quater, )) e quelle per il pagamento ed
il recupero delle spese di custodia.;
    c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
((     214-bis   (Alienazione  dei  veicoli  nei  casi  di  sequestro
amministrativo,  fermo e confisca). )) - 1. Ai fini del trasferimento
della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma   1,   ultimo  periodo,  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro
amministrativo  o  a  fermo,  nonche'  dell'alienazione  dei  veicoli
confiscati  a  seguito  di sequestro amministrativo, l'individuazione
del  custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili
al  luogo  o  alla  data  di  esecuzione  del  sequestro o del fermo,
nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con
il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello
svolgimento   di   gare   ristrette,   ciascuna  relativa  ad  ambiti
territoriali  infraregionali.  La convenzione ha ad oggetto l'obbligo
ad   assumere   la   custodia  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro
amministrativo  o  a  fermo  e  di  quelli  confiscati  a seguito del
sequestro  e  ad  acquistare  i  medesimi  veicoli  nelle  ipotesi di
trasferimento  di  proprieta',  ai sensi degli articoli 213, comma ((
2-quater,  ))  e  214,  comma  1,  ultimo  periodo,  e di alienazione
conseguente  a  confisca.  Ai  fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare  delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione  del  custode-acquirente, indicati nel primo periodo
del  presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma   1,  ultimo  periodo,  in  relazione  al  trasferimento  della
proprieta'  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro amministrativo o a
fermo,  per  i  veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento  dal quale risulta la determinazione all'alienazione da
parte  dell'Agenzia  del  demanio.  Il  provvedimento  notificato  e'
comunicato   al  pubblico  registro  automobilistico  competente  per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
  3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
all'alienazione   dei  veicoli  confiscati  a  seguito  di  sequestro
amministrativo  in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189..
  2.  I  veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione  di  misure  di  sequestro  e  sanzioni  accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti,
purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi
di  interesse  storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre
due  anni  alla  data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati,
sono  alienati,  anche  ai  soli  fini  della  rottamazione, mediante
cessione  al  soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta
sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza
documentazione   dello   stato   di  conservazione.  I  veicoli  sono
individuati  secondo  il  tipo,  il  modello  ed il numero di targa o
telaio.
  3.  All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse
procedono  congiuntamente  il  Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
  4.   Il   corrispettivo   dell'alienazione   e'  determinato  dalle
Amministrazioni  procedenti  in  modo  cumulativo  per  il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei     veicoli,     dell'ammontare    delle    somme    dovute    al
depositario-acquirente,  computate  secondo  i  criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali
oneri    di   rottamazione   che   possono   gravare   sul   medesimo
depositario-acquirente.
  5.  L'alienazione  del  veicolo  si  perfeziona  con la notifica al
depositario-acquirente   del   provvedimento  dal  quale  risulta  la
determinazione    all'alienazione   da   parte   dell'Amministrazione
procedente,   anche   relativamente   ad   elenchi   di  veicoli.  Il
provvedimento   notificato   e'   comunicato   al  pubblico  registro
automobilistico  competente  per  l'aggiornamento  delle  iscrizioni,
senza oneri.
  6.  Al  custode  e'  riconosciuto,  in  deroga  alle tariffe di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982,  n.  571,  un  importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto,  calcolato,  per  ciascuno  degli  ultimi  dodici  mesi di
custodia,  in  euro  6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro
24,00  per  gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi  di  massa  complessiva
inferiore  a  3,5  tonnellate,  nonche'  per  le macchine agricole ed
operatrici,  ed  in  euro  30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate.  Gli  importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno,
o  frazione  di  esso,  di  custodia  del  veicolo, salva l'eventuale
intervenuta    prescrizione    delle    somme    dovute.   Le   somme
complessivamente  riconosciute  come  dovute  sono  versate in cinque
ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
  7.  Se  risultano  vizi  relativi alla notificazione degli atti del
procedimento   sanzionatorio   non  si  procede,  nei  confronti  del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
  8.  Nei  casi  previsti  dal presente articolo, la prescrizione del
diritto  alla  riscossione  delle  somme  dovute a titolo di sanzione
amministrativa,  nonche'  il  mancato  recupero,  nei  confronti  del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilita' contabile.
  9.  Le  operazioni  di  rottamazione  o  di alienazione dei veicoli
oggetto  della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento  di  qualsiasi  tributo  od onere ai fini degli adempimenti
relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
  10.  Le  procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono state
avviate  dalle  singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente  articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non
ancora  liquidati  sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla
base  di  una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo
che  a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento
meno onerose per l'erario.
  11.  In  relazione  ai  veicoli,  diversi  da  quelli oggetto della
disciplina  stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto sono giacenti presso le depositerie
autorizzate  a  seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di
fermo  previste  dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di
polizia  che  ha  proceduto  al  sequestro  o  al  fermo  notifica al
proprietario l'avviso previsto dal comma (( 2-quater )) dell'articolo
213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera
a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in
caso  di  rifiuto  della  custodia  del  veicolo  a proprie spese, si
procedera',  altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria  e  della  sanzione amministrativa accessoria previste, al
riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma
1,  lettera  a),  n.  2)  del  presente articolo. Il termine di dieci
giorni,  dopo  il  cui  inutile  decorso si verifica il trasferimento
della  proprieta'  del  veicolo  al custode, decorre dalla data della
notificazione  dell'avviso.  La  somma  ricavata  dall'alienazione e'
depositata,  sino  alla  definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero  presso  la  tesoreria  dello  Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto.
  12.   Nelle  ipotesi  disciplinate  dagli  articoli 213,  comma  ((
2-quater,  )) e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente
articolo,  fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo
214-bis  del  medesimo  decreto  legislativo, introdotto dal presente
articolo,  l'alienazione  o la rottamazione dei veicoli continuano ad
essere  disciplinate  dalle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  13.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche'  le  disposizioni  degli  articoli 395,  397, comma 5, e 398,
comma  3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  degli  articoli  213  e  214  del decreto
          legislativo  30  aprile  1992, n. 285, recante Nuovo codice
          della strada (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          1992,  n.  114,  S.O.),  come  modificati  dalla  legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              Art.  213  (Misura  cautelare  del sequestro e sanzione
          accessorio    della    confisca   amministrativa).   -   1.
          Nell'ipotesi  in cui il presente codice prevede la sanzione
          accessoria   della  confisca  amministrativa,  l'organo  di
          polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
          veicolo   o  delle  altre  cose  oggetto  della  violazione
          facendone  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
          violazione.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui al comma 1, il proprietario
          ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o
          altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con
          l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia
          la  disponibilita'  o di custodirla, a proprie spese, in un
          luogo  non  sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
          trasporto  in  condizioni  di sicurezza per la circolazione
          stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
          l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di polizia che ha
          accertato   la   violazione.   Il   veicolo   deve   recare
          segnalazione  visibile  dello  stato  di  sequestro  con le
          modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Di  cio'  e' fatta
          menzione nel verbale di contestazione della violazione.
              2-bis.  Entro  i  trenta giorni successivi alla data in
          cui,  esauriti  i  ricorsi  anche  giurisdizionali proposti
          dall'interessato  o  decorsi  inutilmente  i termini per la
          loro  proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
          di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
          proprie   spese   e  in  condizioni  di  sicurezza  per  la
          circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuata dal
          prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.
          Decorso  inutilmente  il suddetto termine, il trasferimento
          del  veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
          a  spese  del  custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
          quest'ultimo    all'autorita'    giudiziaria   qualora   si
          configurino   a  suo  carico  estremi  di  reato.  Le  cose
          confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
          appartiene  il  pubblico  ufficiale  che  ha  proceduto  al
          sequestro.  Con  decreto  dirigenziale,  di concerto fra il
          Ministero   dell'interno  e  l'Agenzia  del  demanio,  sono
          stabilite  le  modalita'  di  comunicazione, tra gli uffici
          interessati,  dei  dati  necessari  all'espletamento  delle
          procedure di cui al presente articolo.
              2-ter.   All'autore  della  violazione  o  ad  uno  dei
          soggetti   con   il  medesimo  solidalmente  obbligati  che
          rifiutino  di  trasportare o custodire, a proprie spese, il
          veicolo,  secondo  le  prescrizioni  fornite dall'organo di
          polizia,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  euro 1549,37 a euro 6197,48,
          nonche'   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi. In
          questo  caso  l'organo  di  polizia  indica  nel verbale di
          sequestro  i  motivi che non hanno consentito l'affidamento
          in  custodia  del  veicolo  e ne dispone la rimozione ed il
          trasporto  in  un apposito luogo di custodia individuata ai
          sensi   delle   disposizioni   dell'art.   214-   bis.   La
          liquidazione  delle  somme  dovute  alla depositeria spetta
          alla   prefettura   -  ufficio  territoriale  del  Governo.
          Divenuto   definitivo  il  provvedimento  di  confisca,  la
          liquidazione  degli importi spetta all'Agenzia del demanio,
          a decorrere dalla data di trasmissione dei provvedimento da
          parte del prefetto.
              2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
          di  polizia  provvede  con  il  verbale di sequestro a dare
          avviso  scritto  che,  decorsi  dieci  giorni,  la  mancata
          assunzione   della   custodia  del  veicolo  da  parte  del
          proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
          nell'art.  196 o dell'autore della violazione, determinera'
          l'immediato  trasferimento  in proprieta' al custode, anche
          ai   soli   fini  della  rottamazione  nel  caso  di  grave
          danneggiamento  o  deterioramento.  L'avviso  e' notificato
          dall'organo   di   polizia   che   procede   al   sequestro
          contestualmente  al  verbale  di  sequestro.  Il termine di
          dieci  giorni  decorre  dalla  data della notificazione del
          verbale  di  sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
          dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
          predetto  termine,  l'organo accertatore trasmette gli atti
          al  prefetto,  il  quale  entro  i  successivi  10  giorni,
          verificata   la   correttezza   degli   atti,  dichiara  il
          trasferimento  in  proprieta',  senza oneri, del veicolo al
          custode,  con  conseguente  cessazione di qualunque onere e
          spesa  di  custodia  a carico dello Stato. L'individuazione
          del  custode-acquirente  avviene  secondo  le  disposizioni
          dell'art.  214-bis.  La  somma ricavata dall'alienazione e'
          depositata,  sino  alla  definizione  del  procedimento  in
          relazione  al  quale  e' stato disposto il sequestro, in un
          autonomo  conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
          In  caso  di  confisca,  questa  ha  ad  oggetto  la  somma
          depositata;  in  ogni  altro  caso  la  medesima  somma  e'
          restituita  all'avente  diritto.  Per le altre cose oggetto
          del  sequestro  in  luogo  della  vendita  e'  disposta  la
          distruzione.   Per   le   modalita'   ed   il  luogo  della
          notificazione  si applicano le disposizioni di cui all'art.
          201,  comma  3.  Ove  risulti  impossibile,  per comprovate
          difficolta'  oggettive, procedere alla notifica del verbale
          di  sequestro  integrato  dall'avviso  scritto  di  cui  al
          presente   comma,  la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel
          ventesimo   giorno   successivo   a  quello  di  affissione
          dell'atto   nell'albo   del   comune   dov'e'   situata  la
          depositeria.
              3.  Avverso  il  provvedimento  di sequestro e' ammesso
          ricorso  al  prefetto  ai  sensi dell'art. 203. Nel caso di
          rigetta   del  ricorso,  il  sequestro  e'  confermato.  La
          declaratoria  di  infondatezza dell'accertamento si estende
          alla  misura  cautelare  ed  importa  il  dissequestro  del
          veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il prefetto
          dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
          all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in
          ogni   caso,   le  necessarie  prescrizioni  relative  alla
          sanzione  accessoria.  Il  prefetto dispone la confisca del
          veicolo  ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
          della  somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
          confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
          delle  spese  di  trasporto  e di custodia del veicolo. Nel
          caso  in  cui  nei  confronti del verbale di accertamento o
          dell'ordinanza-ingiunzione  o dell'ordinanza che dispone la
          sola    confisca    sia    proposta   opposizione   innanzi
          all'autorita'   giudiziaria,  la  cancelleria  del  giudice
          competente  da'  comunicazione  al  prefetto,  entro  dieci
          giorni,  della  proposizione  dell'opposizione e dell'esito
          del relativo giudizio.
              4.  Chiunque,  durante  il periodo in cui il veicolo e'
          sottoposto   al  sequestro,  circola  abusivamente  con  il
          veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
          Si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria della
          sospensione della patente da uno a tre mesi.
              5. (Comma abrogato).
              6.  La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
          il  veicolo  appartiene  a persone estranee alla violazione
          amministrativa  e  l'uso  puo'  essere  consentito mediante
          autorizzazione amministrativa.
              7.  Il  provvedimento con il quale e' stata disposta la
          confisca  del  veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
          per l'annotazione nei propri registri.
              Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle
          ipotesi   in   cui   il   presente   codice   prevede   che
          all'accertamento  della  violazione consegua l'applicazione
          della  sanzione  accessoria  del  fermo  amministrativo del
          veicolo,  il  proprietario,  nominato  custode,  o,  in sua
          assenza,  il  conducente  o  altro  soggetto  obbligato  in
          solido,   fa   cessare  la  circolazione  e  provvede  alla
          collocazione  del  veicolo  in  un  luogo  di  cui abbia la
          disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un
          luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve
          essere  collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le
          caratteristiche   fissate   con   decreto   del   Ministero
          dell'interno,    che,   decorso   il   periodo   di   fermo
          amministrativo,  e'  rimosso  a  cura  dell'ufficio  da cui
          dipende  l'organo di polizia che ha accertato la violazione
          ovvero  di  uno  degli  organi  di  polizia stradale di cui
          all'art.  12,  comma  1.  Il  documento  di circolazione e'
          trattenuto  presso  l'organo  di  polizia, con menzione nel
          verbale  di contestazione. All'autore della violazione o ad
          uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che
          rifiuti  di  trasportare  o  custodire, a proprie spese, il
          veicolo,   secondo   le  prescrizioni  fornite  dall'organo
          polizia,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  euro  656,25 a euro 2628,15,
          nonche'   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della  patente  di  guida  da  uno a tre mesi.
          L'organo  di  polizia  che  procede  al  fermo  dispone  la
          rimozione  del  veicolo  ed il suo trasporto in un apposito
          luogo  di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
          dell'art.   214-bis,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          regolamento.  Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel verbale di
          contestazione  della  violazione.  Si  applicano, in quanto
          compatibili,  le  norme  sul  sequestro  dei  veicoli,  ivi
          comprese  quelle  di  cui  all'art.  213, comma 2-quater, e
          quelle  per  il  pagamento  ed  il  recupero delle spese di
          custodia.
              1-bis.  Se l'autore della violazione e' persona diversa
          dal  proprietario  del  veicolo,  ovvero  da  chi  ne ha la
          legittima   disponibilita',  e  risulta  altresi'  evidente
          all'organo  di  polizia  che  la  circolazione  e' avvenuta
          contro  la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
          restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
          verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
              2.  Il  veicolo  e'  affidato  in  custodia  all'avente
          diritto  o, in caso di trasgressione commessa da minorenne,
          ai  genitori  o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
          appositamente  delegata,  previo  pagamento  delle spese di
          trasporto e custodia.
              3.  Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
          in copia all'interessato.
              4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
          veicolo  e'  ammesso  ricorso al prefetto a norma dell'art.
          203.
              5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
          l'accertamento  della  violazione,  l'ordinanza estingue la
          sanzione  accessoria ed importa la restituzione del veicolo
          dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
              6.  Quando  sia  stata  presentata opposizione ai sensi
          dell'art.  205,  la  restituzione  non puo' avvenire se non
          dopo  il  provvedimento  della  autorita'  giudiziaria  che
          rigetta il ricorso.
              7.  E'  sempre  disposto  il  fermo  amministrativo del
          veicolo  per  uguale  durata  nei  casi  in cui a norma del
          presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
          della  carta  di  circolazione. Per l'esecuzione provvedono
          gli  organi  di  polizia  di  cui all'art. 12, comma 1. Nel
          regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  e le forme per
          eseguire detta sanzione accessoria.
              8.  Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
          amministrativo,  salva l'applicazione delle sanzioni penali
          per  la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro  656,25  a euro 2.628,15. E' disposta,
          inoltre,   la   custodia   del   veicolo   in  un  deposito
          autorizzato.
              -  Il  testo  dell'art.  12  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante: Norme per
          l'attuazione   degli   articoli 15,   ultimo  comma  e  17,
          penultimo  comma,  della  legge  24 novembre  1981, n. 689,
          concernente modifiche al sistema penale e' il seguente:
              Art.  12.  -  Salvo  che  la  custodia  sia affidata al
          soggetto  riconosciuto  responsabile  della violazione o ad
          uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il
          custode,  nominato  ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 7
          ovvero  del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso
          di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione
          delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
              Il custode puo' anche essere autorizzato dall'autorita'
          indicata  nel  primo  comma  dell'art.  18  della  legge ad
          avvalersi  di  ausiliari, quando cio' sia necessario per le
          operazioni connesse all'incarico affidatogli.
              La  liquidazione  delle  somme  dovute  al custode, ivi
          comprese  quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata
          dall'autorita'  di  cui  al  primo comma dell'art. 18 della
          legge,  tenuto  conto  delle  tariffe  vigenti  e degli usi
          locali,  a  richiesta  del  custode  dopo  che sia divenuto
          inoppugnabile  il  provvedimento  che  dispone  la confisca
          ovvero  sia  stata  disposta  la  restituzione  delle  cose
          sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei
          quali  e'  consegnato  all'interessato. La stessa autorita'
          puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme
          dovute.
              Le  somme  dovute  sono  corrisposte  dall'ufficio  del
          registro  nell'ambito  della cui competenza territoriale e'
          situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale
          che  ha  eseguito  il  sequestro.  Si  osservano, in quanto
          applicabili,  le  disposizioni concernenti le anticipazioni
          delle  spese  di  giustizia  contenute  nel regolamento per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1929, n. 827, e successive modificazioni.
              Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le
          somme  l'originale del provvedimento di liquidazione in suo
          possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
              Qualora  venga  disposta  la  restituzione  delle  cose
          sequestrate,  le  somme liquidate possono essere versate al
          custode  direttamente  dall'interessato  quando  questi sia
          tenuto al pagamento delle spese di custodia.
              In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto
          pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorita'
          di  cui  al  secondo  comma,  restituendole l'originale del
          provvedimento di liquidazione in suo possesso.
              -  Il  testo dell'art. 49 della legge 28 dicembre 2001,
          n.   448,  recante:  Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria   2002),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              Art.   49   (Beni   mobili   registrati  sequestrati  e
          confiscati).  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge, e' emanato, previ pareri
          del  Consiglio  di  Stato  e  delle  competenti Commissioni
          parlamentari,   un   regolamento   governativo,   ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          che provveda a:
                a) (lettera abrogata);
                b) (lettera abrogata);
                c) (lettera abrogata);
                d)  attribuire all'autorita' amministrativa il potere
          di  disporre,  anche  d'ufficio, la distruzione della merce
          contraffatta  sequestrata  nelle  vendite  abusive  su aree
          pubbliche,  decorso  il  termine  di tre mesi dalla data di
          effettuazione  del  sequestro,  salva  la  conservazione di
          campioni  da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando
          la  possibilita'  degli interessati di proporre opposizione
          avverso   tale  provvedimento,  nelle  forme  di  cui  agli
          articoli 22  e  23  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
          successive  modificazioni,  e prevedendo che il termine per
          ricorrere   decorra   dalla   data   di  notificazione  del
          provvedimento   che  dispone  la  distruzione  della  merce
          sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione,
          per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
              2. (Comma abrogato).
              3.   Tutti  i  beni  mobili  registrati  sequestrati  e
          confiscati  devono  essere  posti  in vendita, tramite asta
          pubblica,  entro  un  anno  dalla  data  della confisca. Il
          ricavato,  al  netto  delle somme di euro 77,50 milioni per
          l'anno  2002,  129,10  milioni  per  l'anno  2003  e 232,40
          milioni  a  decorrere  dall'anno  2004,  e'  utilizzato per
          l'acquisto  di  attrezzature  necessarie all'ammodernamento
          tecnologico  e  strumentale degli uffici della Polizia, dei
          Carabinieri,  della  Guardia  di  finanza  e  della Polizia
          penitenziaria,  previa  deduzione  delle spese procedurali.
          Restano   ferme  le  disposizioni  vigenti  che  consentono
          l'affidamento  e  l'assegnazione dei beni mobili registrati
          sequestrati  e  confiscati  alle  Forze  di  polizia che ne
          facciano    richiesta    per    l'impiego    in   attivita'
          istituzionali..
              -  Il  testo  degli  articoli  397  e 398 del succitato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              Art.  397 (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo. -
          1.  La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo,
          di  cui all'art. 215, comma 1, del codice, e' attuata dagli
          organi di polizia che accertano la violazione attraverso il
          trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati
          dall'ente  proprietario  della  strada.  Tali luoghi devono
          essere  attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati
          siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume
          la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono
          compilare   annualmente   un   elenco  dei  depositi  cosi'
          attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere
          depositati  e  comunicarlo  agli  organi  di polizia di cui
          all'art.  12  del  codice, incaricati dell'esecuzione della
          sanzione. Ove in una determinata localita', i depositi sono
          piu'  d'uno,  gli organi di polizia suddetti devono, per il
          trasferimento  e il deposito del veicolo rimosso, scegliere
          quello  piu'  vicino  al  luogo dell'infrazione, nei limiti
          della loro capienza.
              2.    Il    trasferimento   del   veicolo   dal   luogo
          dell'infrazione  al  luogo  del  deposito  e'  effettuato o
          direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente
          proprietario  ovvero  con gli autoveicoli appartenenti alle
          ditte  cui il servizio e' stato concesso ai sensi dell'art.
          159,  comma  2, del codice, e dell'art. 354. In ogni caso i
          veicoli    adibiti   alla   rimozione   devono   avere   le
          caratteristiche   prescritte   dall'art.  12.  L'organo  di
          polizia   procedente  comunica  all'interessato  l'avvenuta
          rimozione  ed  il  luogo di deposito, quando possibile. Nel
          caso   in   cui   l'interessato   sopraggiunga  durante  le
          operazioni   di   rimozione   del  veicolo,  e'  consentita
          l'immediata   restituzione   del   veicolo  stesso,  previo
          pagamento   delle   spese   di   intervento   e   rimozione
          all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione
          che ne rilascia ricevuta.
              3.  Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi
          del  comma  1  assume la figura di custode si applicano, in
          quanto  compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso
          di sequestro di cui all'art. 394.
              4.    Per   la   restituzione   del   veicolo   rimosso
          l'interessato   o  la  persona  da  lui  delegata  si  deve
          presentare  al  responsabile del luogo di deposito provando
          il  titolo  alla  restituzione,  e  versando  le  spese  di
          intervento,  rimozione e custodia secondo tabelle preparate
          ed  annualmente  aggiornate  dall'ente  proprietario. Della
          avvenuta  restituzione  e'  redatto  verbale  (modello V.2)
          sottoscritto  dal  custode e dal proprietario del veicolo o
          persona  da lui delegata che espressamente deve dichiarare,
          previo  accertamento,  che  il  veicolo non ha subito danni
          palesi  od occulti a seguito della rimozione. Una copia del
          verbale  e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle
          spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode.
              5. (Comma abrogato).
              Art.  398 (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo. - 1.
          Nell'ipotesi  del  blocco dei veicoli, di cui all'art. 215,
          comma  3,  del  codice,  l'organo di polizia che accerta la
          violazione   provvede,   anche   a   mezzo   di   personale
          specializzato,   ad   applicare  alle  ruote  gli  attrezzi
          descritti  nell'art.  355, con le modalita' di applicazione
          indicate nello stesso articolo.
              2.  Per  la  rimozione  del  blocco  l'avente  diritto,
          dimostrando  il suo titolo, deve farne richiesta all'organo
          di  polizia  di  cui  al  comma  1,  versando  le  spese di
          intervento,   bloccaggio   e   rimozione   secondo  tabelle
          preparate  ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario
          della  strada.  Se il versamento e' effettuato direttamente
          al   suddetto   organo   di  polizia,  questi  ne  rilascia
          quietanza. La rimozione avviene secondo le modalita' di cui
          al  comma 1. Della rimozione e' redatto verbale, di cui una
          copia e' rilasciata all'avente diritto.
              3. (Comma abrogato).