Art. 39. Altre disposizioni in materia di entrata 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre. 2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva. 3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario. 4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.. Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: 30 aprile 2003 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2003. 5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: entro il 31 dicembre 2003 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 ottobre 2004. 6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: la durata di ciascuna partita sono sostituite dalle seguenti: la durata della partita; (( le parole: non e' inferiore a dieci secondi sono sostituite dalle seguenti: e' compresa tra sette e tredici secondi; )) le parole: a venti volte il costo della singola partita sono sostituite dalle seguenti: a 50 euro; le parole: 7.000 partite sono sostituite dalle seguenti: 14.000 partite; le parole: 90 per cento sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento. (( 7. Il termine del 1 gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1 gennaio 2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1 maggio 2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia; c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni 7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali )) 8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: A decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico.. 9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: e per ciascuno di quelli successivi. 10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi sono aggiunte le seguenti: fino all'anno 2003. 11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110; b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110; c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.. 12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.. (( 12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato. 13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto: a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio; 13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13. 13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi. 13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle, finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono , anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita' di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma. 13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno. 13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse. )) 14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli. (( 14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: sei viaggi mensili, sono inserite le seguenti: o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine. 14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati gia' definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate. 14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali. 14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: che abbiano la proprieta', sono inserite le seguenti: o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto. 14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi. 14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. 14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: non superiore a tre sono sostituite dalle seguenti: non superiore a cinque. 14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti. 14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: 16 maggio 2003, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 16 marzo 2004. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative: 4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. - Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative: Art. 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio). - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I. 2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'art. 21, comma 4. - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante: Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni: Art. 6 (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti). - 1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce IMPOSIZIONI DIVERSE. 2. (Omissis). 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5-bis. Art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, e' istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica: a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi; b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi; c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume. 4. Obbligato al pagamento del contributo e': a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale; b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria; c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi. 5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica: a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione. 5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, sono determinati: a) le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1; b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili; c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attivita'; d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei prodotti ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione; e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1; f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di cui alla lettera e); g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attivita' di trasformazione di cui al comma 7; h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati; i) le modalita' per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1; l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari. 6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' all'attivita' di trattamento di rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio. 7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'art. 21, comma 2, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta. 8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto. 9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro. 10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'art. 18 citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche: a) (aggiunge la lettera l-bis) al comma 3 dell'art. 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); b) nell'art. 33, comma 8, e' soppressa la lettera c). - Si riporta il titolo della legge 27 dicembre 2002, n. 289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). - Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organiz-zazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma primo, della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, recante Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.. - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, della citata legge 27 dicembre 2003, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata: 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2003, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata: 1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.. - Si riporta il testo dell'art. 110 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. 2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. 7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1 giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18. 9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'art. 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria. 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.. - Si riporta il testo dell'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: Imposta sugli spettacoli, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparechi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo. A decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato art. 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Ammin istrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo. 2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifi-cazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003. 3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all'anno 2003: a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110; b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110; c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110. 3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110; b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110; c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110. 4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfettari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfettariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.. - Si riporta il testo dell'art. 38, commi 2 e 5, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001: 2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. (Omissis). 5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 230, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: 230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.. - Si riporta il testo dell'art. 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, recante: Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali: 5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto direttoriale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validita' da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. 6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformita' alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. 7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalita' di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione. 8. La disposizione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provve-dimenti e' stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5. 9. Dal 1 gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari e' pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.. - Il citato decreto dirigenziale emanato ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, reca: Rideterminazione e modalita' di pagamento dei minimi garantiti dovuti dai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche. - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della citata legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: Primi interventi per il rilancio dell'economia: 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.. - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante: Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita': 1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilita', concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Dal 1 aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilita', ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.. - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 reca: Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.. - Si riporta il testo dell'art. 124, commi 1 e 4, del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante: Riforma delle leggi sul lotto pubblico: 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata. (Omissis). 4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione e' notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto del massimo.. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: 4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi: a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalita' per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'indivi-duazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalita' di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative; b) previsione della possibilita' di effettuare le operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da piu' ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalita' di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organiz-zazioni non lucrative di utilita' sociale dei premi non assegnati e non richiesti; c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale gia' assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori; d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: Imposta sugli spettacoli: 3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69 reca: Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, come modificato dalla legge qui pubblicata: 5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis.. - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 22, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289: 22. Le disposizioni previste dall'art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali. - Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 24 novembre 1989, n. 689, recante: Modifiche al sistema penale: Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provve-dimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.. - La legge 29 aprile 1949, n. 264 reca: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante: Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione: Art. 8 (Assunzioni a tempo indeterminato). - 1. Le amministrazioni e gli enti ai quali i rispettivi ordinamenti consentono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli a carattere stagionale, provvedono alle relative assunzioni previa selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie di cui all'art. 3, comma 8, avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego sul cui territorio e' da eseguire il lavoro. 2. Nei casi in cui, relativamente ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, gli ordinamenti consentono l'assunzione a termine di personale di talune qualifiche, categorie o profili per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, le amministrazioni e gli enti inoltrano richiesta urgente alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio e' da svolgere il lavoro. La sezione soddisfa la richiesta al massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione, mediante l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di graduatoria, di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire e, in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto, dando la precedenza ai lavoratori iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 3, comma 8. 3. I lavoratori avviati con le procedure di cui al comma 2 sono convocati telegraficamente dalle amministrazioni e dagli enti richiedenti e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione entro il primo giorno utile successivo alla ricezione dell'avviso. 4. Nei casi in cui sussista urgente necessita' di evitare gravi danni alle persone, alla collettivita' o ai beni pubblici o di pubblica utilita', le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione e' data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria. 5. Fermo restando l'ordine di avviamento, si puo' prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia gia' svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a cio' idoneo in precedente prova selettiva, nella stessa o in altra amministrazione o ente salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato. 6. Le amministrazioni e gli enti debbono indicare nella richiesta di avviamento anche il limite massimo di eta' previsto dai loro ordinamenti ai fini dell'assunzione di personale con rapporto a termine.. - Il decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443 reca: Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, della citata legge 30 aprile 1999, n. 136, recante: Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, come modificata dalla legge qui pubblicata: 4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'art. 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini' della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza apetta ai soggetti che abbiano la proprieta' o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.. - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante: Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 31. - 1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.. - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, recante: Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata: Art. 4. - Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.. - Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 7 aprile 2003, n. 80, recante: Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 10. - 1. L'attuazione della riforma e' modulata con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' integrata dei necessari elementi di informazione. 1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP. 5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8. 6. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa. 7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara' compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante: Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si intendono per: a) - c) (Omissis); d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque.. - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici: Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. (Omissis).. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla legge qui pubblicata: 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 marzo 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 marzo 2004..