Art. 39.
              Altre disposizioni in materia di entrata
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, la
disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma  4, primo periodo, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche
relativamente   al   pagamento   delle  imposte  di  consumo  di  cui
all'articolo  62  del  medesimo testo unico nonche', dalla data della
relativa  istituzione,  del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003,
il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.
504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e
l'acconto,  di  misura  non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli
minerali,   escluso   il   gas  metano,  relativamente  alla  seconda
quindicina  del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i
prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per
i  prodotti  di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n.
504, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per
le immissioni in consumo relative al mese di novembre.
  2.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla riscossione dei crediti
vantati  dagli  enti  pubblici  nazionali individuati con decreto del
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  il
30 novembre   2003.   Le  modalita'  di  riscossione,  i  termini  di
riversamento  agli  enti  delle  somme incassate, nonche' il rimborso
degli  oneri  sostenuti  dall'Agenzia,  sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze.  Restano  impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari
dei  crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni
ai  sensi  della  normativa  vigente,  nonche',  in  caso  di mancato
spontaneo  pagamento  del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
della riscossione coattiva.
  3.  Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
2  sono  ridotti,  per  l'anno  2004,  di 500 milioni di euro. Con il
decreto  di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti
enti,  l'ammontare  della  riduzione  dei trasferimenti. Tenuto conto
dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia
di  definizioni  tributarie  agevolate, di cui alla legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, in sede di definizione
dell'atto  di  indirizzo  annuale, di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  valevole per l'anno 2004, si
procede  al  nuovo  orientamento delle linee dell'azione accertatrice
delle   strutture   dell'Amministrazione   finanziaria   al  fine  di
rafforzare  significativamente,  a  decorrere  dallo  stesso  anno, i
risultati dell'attivita' di controllo tributario.
  4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  Le  richieste  sono
corredate,  in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da
una   scheda   rappresentativa   degli  effetti  economico-finanziari
conseguenti   alla  variazione  proposta..  Tale  disposizione  trova
applicazione   anche   nei   riguardi   delle   richieste   formulate
anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento;
in  relazione  a  tali  richieste,  il termine per la conclusione del
procedimento  di  valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in
cui  perviene  alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta,
la   scheda   di   cui   al   primo   periodo   del  presente  comma.
Nell'articolo 21,  comma  8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole:  30 aprile  2003  sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre
2003.
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
289,  le  parole:  entro  il  31 dicembre  2003 sono sostituite dalle
seguenti: entro il 31 ottobre 2004.
  6.  Al  comma  6  dell'articolo  110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le parole: la durata di
ciascuna  partita  sono  sostituite  dalle  seguenti: la durata della
partita;  ((  le  parole:  non  e'  inferiore  a  dieci  secondi sono
sostituite  dalle  seguenti: e' compresa tra sette e tredici secondi;
))  le  parole:  a  venti  volte  il costo della singola partita sono
sostituite  dalle  seguenti: a 50 euro; le parole: 7.000 partite sono
sostituite  dalle  seguenti:  14.000 partite; le parole: 90 per cento
sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento.
((   7. Il termine del 1 gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma
7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e
successive modificazioni e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente
ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b),
per  i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla
osta  di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
e  sono  state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1 gennaio
2004,  nei  casi  in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre
2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1 maggio 2004,
nei  casi  in  cui  e'  stato  rilasciato il predetto nulla osta, gli
apparecchi  e  congegni  di  cui  al  periodo  precedente non possono
consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non
convertiti  in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
ovvero  comma  7,  lettere  a)  e  c), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:
    a) gli  stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio  2004  e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite
con   decreto   dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) ferme  restando  le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
    c) all'autorita'  amministrativa  e'  preclusa la possibilita' di
rilasciare  al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo
di cinque anni
  7-bis.  Nell'articolo  110  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  7-bis.  Gli  apparecchi  e  congegni  di cui al comma 7 non possono
riprodurre  il  gioco  del  poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali ))
  8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,  e successive modificazioni e
integrazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il seguente: A
decorrere  dal  1 gennaio  2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo  si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per
il  gioco  lecito  di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo
unico..
  9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  abrogate  le  parole:  e  per ciascuno di quelli
successivi.
  10.  All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni ed
integrazioni,  dopo  le  parole:  per  l'anno  2001 e per ciascuno di
quelli successivi sono aggiunte le seguenti: fino all'anno 2003.
  11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo  il comma 3 e' inserito il seguente: 3-bis. Per gli apparecchi e
congegni  di  cui  all'articolo  110,  comma 7, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.   773,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  ai  fini
dell'imposta  sugli  intrattenimenti  la misura dell'imponibile medio
forfetario  annuo  e',  per  l'anno  2004  e  per  ciascuno di quelli
successivi, prevista in:
    a) 1.800  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
    b) 2.500  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
    c) 1.800  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110..
  12.  Il  comma  4  dell'articolo  14-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  e'  sostituito dal seguente: 4. Entro il 30 giugno
2004  sono  individuati,  con  procedure  ad  evidenza  pubblica  nel
rispetto   della  normativa  nazionale  e  comunitaria,  uno  o  piu'
concessionari  della  rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di
cui  all'articolo  110,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono
la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco  lecito  previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente comma..
((    12-bis.  Per  la  definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati   della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai  sensi  dei
regolamenti  emanati  in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della
legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  8,  commi  5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  147,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7
sopra indicato.
  13.  Agli  apparecchi  e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati
in  rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del
13,5  per  cento  delle  somme  giocate.  Per  l'anno  2004,  fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
    a) per  gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 gennaio al
31 maggio  2004,  il  nulla  osta  di cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di:
      1)  1.000  euro  contestualmente  alla richiesta del nulla osta
stesso;
      2)  3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di
cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni;
    b) per  gli  apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 giugno al
31 ottobre  2004,  il  nulla  osta  di  cui  al  citato  comma  5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
      1)  1.000  euro  contestualmente  alla richiesta del nulla osta
stesso;
      2)  1.700  euro  antecedentemente  al  richiamato  collegamento
obbligatorio;
  13-bis.   Con   decreto   del   Ministero   dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, da emanare
entro  il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di
assolvimento  del  prelievo  erariale  unico e dell'acconto di cui al
comma 13.
  13-ter.   Ferme   restando  le  attribuzioni  del  Ministero  delle
attivita'  produttive  in materia di concorsi ed operazioni a premio,
le  disposizioni  in  tema  di  attribuzione  unitaria  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  delle  funzioni  statali  in  materia  di organizzazione e
gestione  dei  giuochi,  ed  in particolare quelle introdotte con gli
articoli 12,  comma  1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma
1,  del  decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del
decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  come  sostituito
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono  nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
  13-quater.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare i compiti
amministrativi   diretti  a  contrastare  comportamenti  elusivi  del
monopolio  statale  dei  giuochi,  senza aggravio degli adempimenti a
carico  dei  soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio,
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  trasmette  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  all'atto  del loro ricevimento, copia delle comunicazioni
preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.
430,   nonche'   dei  relativi  allegati.  Entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  della  copia  delle  comunicazioni  di  cui  al  periodo
precedente,      il      Ministero     dell'economia     e     delle,
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  qualora
individui  coincidenza  tra  il  concorso a premio e una attivita' di
giuoco  riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso,
assegnando  il  termine  di  cinque  giorni  per  la cessazione delle
attivita'.  Il  provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e
al  Ministero  delle  attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni  amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio   decreto-legge  19 ottobre  1938,  n.  1933,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1939,  n.  973,  e successive
modificazioni,  e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
prosecuzione  del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con
la  comunicazione  di  cui  al primo periodo, e' punita con l'arresto
fino  ad  un  anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle
attivita'   produttive   e   del   Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato  sono
rideterminate  le  forme  della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi  a  premio, anche per consentire la loro trasmissione in via
telematica.  Il  Ministero  delle attivita' produttive e il Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  d'intesa  fra  loro,  stabiliscono , anche in vista della
completa   informatizzazione   del  processo  comunicativo,  adeguate
modalita'  di  trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al
primo periodo del presente comma.
  13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
statale  dei  giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita'
richiamate  dall'articolo  19,  comma  4,  lettera  d),  della  legge
27 dicembre  1997,  n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque
prima  della  comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
comunicazione      al     Ministero     dell'economia     e     delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e
con  le  modalita'  stabilite  con provvedimento dirigenziale di tale
Amministrazione.  Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte
del  Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  si  intende comunque rilasciato nulla osta
all'effettuazione  delle  attivita' di cui al primo periodo; entro lo
stesso     termine,    il    Ministero    dell'economia    e    delle
finanze-Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato  puo'
espressamente   subordinare   il   nulla   osta  all'ottemperanza  di
specifiche  prescrizioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento delle
attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con
attivita'  di  giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni   amministrative   di  cui  al  citato  regio  decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato,  lo  svolgimento  delle  attivita' di cui al primo periodo, in
caso  di  diniego  di  nulla  osta  ovvero  senza  l'osservanza delle
prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad
un anno.
  13-sexies.  Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 marzo  2002,  n.  69,  si  applicano  anche  alle  bande  musicali
amatoriali,  ai  cori  ed  alle compagnie teatrali amatoriali, per le
manifestazioni organizzate dalle stesse. ))
  14.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze,  adottati  ai  sensi  dell'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio  1999,  n.  133,  sono  disciplinate  le  nuove scommesse a
totalizzatore  nazionale  su  eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo  principi  di  armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei  concorsi  pronostici  su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi  di  distribuzione,  di  semplificazione della disciplina delle
citate  scommesse  anche  con  riferimento  al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di
tutela  dello  scommettitore,  destinando  a  premio  una  quota  non
inferiore  al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui
al  presente  comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono
abrogate   le   tipologie  di  scommesse  a  totalizzatore  nazionale
disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174,  e  2 agosto  1999,  n.  278. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione
delle  disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i
requisiti  tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su
eventi diversi dalle corse dei cavalli.
((    14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla  data  del  1 gennaio  2004,  all'articolo  1,  comma  5, ultimo
periodo,  del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  1998,  n. 30, e successive
modificazioni,  dopo  le parole: sei viaggi mensili, sono inserite le
seguenti:  o  viaggi,  ciascuno  con percorrenza superiore alle cento
miglia marine.
  14-ter.  Per  effetto  dell'articolo  31,  comma  22,  della  legge
27 dicembre  2002,  n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
dell'articolo  18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed
opposte  dagli  enti  locali  o  dagli  amministratori  per garantire
l'erogazione   di   servizi   pubblici   essenziali,  concernenti  le
violazioni  degli  articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge
29 aprile   1949,   n.   264,  e  successive  modificazioni,  nonche'
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre   1988,   si   intendono   revocate  ed  inefficaci,  con
l'estinzione  dei  relativi  giudizi. Qualora questi siano stati gia'
definiti  cessano  le procedure, anche coattive, di riscossione delle
sanzioni irrogate.
  14-quater.   Alle   acque  potabili  trattate  somministrate  nelle
collettivita'  ed  in  altri  esercizi  pubblici,  ottenute  mediante
trattamento   attraverso   apparecchiature   con   sistema   a  raggi
ultravioletti  purche'  specificamente  approvate dal Ministero della
salute  in  conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro
della  sanita'  21 dicembre  1990,  n.  443,  si applicano gli stessi
parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.
  14-quinquies.  All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n.  136,  dopo le parole: che abbiano la proprieta', sono inserite le
seguenti: o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula
di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto.
  14-sexies.   All'articolo  31,  comma  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui  al  decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: sei
mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.
  14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
27 febbraio  1982,  n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile  1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti
amministrativi  adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari
delegati  dalla  regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del
31 dicembre  1991,  diretti  a  realizzare  gli obiettivi debitamente
accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
  14-octies.  All'articolo  10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
    1-bis.  I  decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono  conto  della  riforma  del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
  14-nonies.   Al   decreto   legislativo  17 maggio  1999,  n.  153,
all'articolo  1,  comma 1, lettera d), le parole: non superiore a tre
sono sostituite dalle seguenti: non superiore a cinque.
  14-decies.  E'  istituita  nell'ambito della Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio  dello  Stato,  una  apposita  sezione,  denominata Istituto
superiore  per  l'alta  cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
legislativi   di  riordino  della  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge
6 luglio  2002,  n.  137,  si  individuano  i  compiti della predetta
sezione   e   si   disciplina   l'organizzazione  della  stessa,  con
particolare  riferimento  alla nomina, in sede di prima applicazione,
del responsabile e dei docenti.
  14-undecies.   Nell'articolo   2,   comma   2,   del  decreto-legge
24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio   2003,   n.  27,  le  parole:  16 maggio  2003,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 16 marzo 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative:
              4.  I  termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
          anche   relative   ai  parametri  utili  per  garantire  la
          competenza  economica  di  eventuali versamenti in acconto,
          sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Fino  all'adozione  del  decreto  di cui al primo
          periodo,   restano  fermi  i  termini  e  le  modalita'  di
          pagamento  contenuti  nelle  disposizioni  previste  per  i
          singoli  prodotti.  Per  i  prodotti  immessi in consumo in
          ciascun   mese,   il   pagamento  dell'accisa  deve  essere
          effettuato  entro  il giorno 16 del mese successivo; per le
          immissioni  in  consumo  avvenute  dal  1 al 15 del mese di
          dicembre,  il  pagamento dell'accisa deve essere effettuato
          entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e'
          ammesso  il  versamento  unitario ai sensi dell'art. 17 del
          decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a
          questi  ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo
          non  puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto
          a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo
          si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile
          al  2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni
          dalla  data  di  scadenza,  e  sono,  inoltre,  dovuti  gli
          interessi   in  misura  pari  al  tasso  stabilito  per  il
          pagamento  differito  di diritti doganali. Dopo la scadenza
          del  suddetto  termine,  non e' consentita l'estrazione dal
          deposito  fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del
          debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e'
          riscossa  con  le  modalita'  e  nei termini previsti per i
          diritti  di  confine,  fermo  restando che il pagamento non
          puo'  essere  fissato  per  un periodo di tempo superiore a
          quello   mediamente  previsto  per  i  prodotti  nazionali.
          L'imposta  e'  dovuta  anche  per  i prodotti sottoposti ad
          accisa  contenuti  nelle  merci  importate,  con  lo stesso
          trattamento  fiscale  previsto  per  i prodotti nazionali e
          comunitari.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 62 del citato decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, recante Testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative:
              Art.  62  (Imposizione  sui bitumi di petrolio). - 1. I
          bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad
          imposta    di    consumo    secondo   l'aliquota   prevista
          nell'allegato I.
              2.  L'imposta  di  cui  al  comma 1 si applica anche ai
          bitumi  contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti
          o  merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non
          e'  applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
          pannelli  in  genere  nonche' di elementi prefabbricati per
          l'edilizia  ed  a  quelli  impiegati  come combustibile nei
          cementifici.  Per  i  bitumi  impiegati  nella produzione o
          autoproduzione   di   energia  elettrica  si  applicano  le
          aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali
          impieghi.
              3.  Per  la  circolazione  e per il deposito dei bitumi
          assoggettati  ad imposta si applicano le disposizioni degli
          articoli 12 e 25.
              4.  Qualora  vengano autorizzate miscelazioni di bitumi
          con  altre  sostanze,  si  applica  la  disposizione di cui
          all'art. 21, comma 4.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 6 e 7 del citato
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  2002,  n.  16,
          recante: Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio
          per  autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
          scommesse,  nonche'  sui  rimborsi  IVA,  sulla pubblicita'
          effettuata  con  veicoli,  sulle contabilita' speciali, sui
          generi  di  monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
          sulla  giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
          nazionale  della riscossione dei tributi e su contributi ad
          enti ed associazioni:
              Art.  6 (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli
          lubrificanti). - 1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli
          oli  lubrificanti  prevista  dall'art.  62  del testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504, e dall'allegato I annesso al predetto testo
          unico sotto la voce IMPOSIZIONI DIVERSE.
              2. (Omissis).
              3.  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
          a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
          di cui all'art. 7, comma 5-bis.
              Art.  7  (Istituzione di un contributo di riciclaggio e
          di  risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, e'
          istituito  un  contributo  di  riciclaggio e di risanamento
          ambientale,  finalizzato  a  compensare  i  maggiori  costi
          dell'attivita'  di  trattamento  degli  oli usati, mediante
          rigenerazione,  per  la  produzione  di  basi  lubrificanti
          nonche'   di  potenziare  l'attivita'  di  controllo  sugli
          impianti  di  combustione  di  oli  usati,  non  altrimenti
          riciclabili   e  di  incrementare  le  misure  compensative
          destinate   a   favorire   la   riduzione  delle  emissioni
          inquinanti,  di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
              2.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' dovuto nella
          misura  di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui
          258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro
          per contributo di riciclaggio e si applica:
                a) sugli  oli  lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a
          2710  1999),  di prima distillazione e rigenerati, prodotti
          nel   territorio   nazionale,   su   quelli  introdotti  in
          territorio  nazionale  da  Paesi  comunitari  e  su  quelli
          introdotti da Paesi terzi;
                b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e
          sui  lubrificanti  contenuti  negli altri prodotti e merci,
          anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
                c) sugli  oli  minerali  greggi  (codice NC 2709 00),
          sugli  estratti  aromatici  (codici  NC 2713 9090 e 2707 99
          99),  sulle  miscele  di alchilbenzoli sintetici (codice NC
          3817  00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC
          3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri
          prodotti  e  merci,  anche  di provenienza comunitaria o da
          Paesi  terzi,  quando  sono  destinati,  messi in vendita o
          usati per la lubrificazione meccanica.
              3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
          al   comma  2,  si  considerano  miscele  di  alchilbenzoli
          sintetici  i  miscugli  di idrocarburi alchilarilici aventi
          almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
          ottenuti  per  alchilazione del benzolo con procedimento di
          sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
          anche  impurezze  purche'  non  superiori al 5 per cento in
          volume.
              4. Obbligato al pagamento del contributo e':
                a) il   fabbricante,   per  i  prodotti  ottenuti  in
          territorio nazionale;
                b) l'acquirente,   per   i  prodotti  di  provenienza
          comunitaria;
                c) l'importatore,  per  i  prodotti di provenienza da
          Paesi terzi.
              5.  Il  contributo,  che  non  si  rende  dovuto  per i
          prodotti  esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari,
          si applica:
                a) per  i prodotti nazionali, all'atto della cessione
          sia  ai  diretti  utilizzatori  o  consumatori  sia a ditte
          esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
                b) per   i   prodotti   di  provenienza  comunitaria,
          all'atto  del ricevimento della merce da parte del soggetto
          acquirente   ovvero   nel   momento  in  cui  si  considera
          effettuata  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto la
          cessione  da  parte  del venditore residente in altro Stato
          membro  a  privati  consumatori  o  a soggetti che agiscono
          nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
                c) per   i   prodotti  provenienti  da  Paesi  terzi,
          all'atto dell'importazione.
              5-bis.  Con  regolamento  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del   territorio   e   con   il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, sono determinati:
                a) le   modalita'   e   i  termini  di  accertamento,
          riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
                b) la   parte   del   contributo  di  riciclaggio  da
          destinare   a   compensare   i   maggiori   costi  relativi
          all'attivita'  di rigenerazione degli oli usati e quella da
          destinare  al  potenziamento  dell'attivita'  di  controllo
          sugli   impianti   di   combustione  degli  oli  usati  non
          altrimenti riciclabili;
                c) i  criteri  tecnici  dei prodotti da sottoporre ad
          attivita'  di  rigenerazione  e  di  quelli  ottenuti dalla
          predetta attivita';
                d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione
          da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
          delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita'
          di  rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei
          prodotti  ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando
          che,  nel  caso  di  soggetti  che  svolgono l'attivita' di
          rigenerazione  presso  stabilimenti  aventi  sede  in altri
          Stati  membri  dell'Unione  europea,  l'erogazione spetta a
          condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in
          Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da
          oli  usati  raccolti  in  territorio  nazionale  secondo le
          vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi
          di altre forme di incentivazione;
                e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla
          combustione negli impianti di cui al comma 1;
                f) i  criteri  per la ripartizione e per l'erogazione
          da  parte  del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle
          somme   destinate   al   potenziamento   dell'attivita'  di
          controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
                g) le  modalita'  da  osservare  per l'impiego di oli
          lubrificanti  nelle  attivita'  di trasformazione di cui al
          comma 7;
                h) i  criteri  per  la ripartizione e l'erogazione da
          parte  del  Consorzio  obbligatorio  degli oli usati di una
          quota  del  contributo  di  cui  al comma 1 da destinare ai
          soggetti  i  quali  alla  data  di istituzione del predetto
          contributo  detengono  a  scopo  commerciale,  in quantita'
          superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
                i) le  modalita' per il rimborso della differenza tra
          l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi
          in   consumo  alla  data  di  soppressione  della  predetta
          imposta,   detenuti   in   quantita'   superiore   a  1.000
          chilogrammi  presso i depositi commerciali di oli minerali,
          ed il contributo di cui al comma 1;
                l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di
          esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.
              6.    In    relazione    all'esigenza   di   assicurare
          competitivita'     all'attivita'    di    trattamento    di
          rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  con il
          Ministro  delle attivita' produttive, l'entita' della parte
          del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.
              7.  Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al
          comma  1  i  prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad
          accisa  ai  sensi  dell'art. 21, comma 2, testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati
          a  subire  processi  di trasformazione per la produzione di
          prodotti  diversi  dagli  oli  lubrificanti, nonche' quelli
          impiegati  nella produzione e nella lavorazione della gomma
          naturale  e  sintetica  per  la  fabbricazione dei relativi
          manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle
          resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive,
          e  nella  produzione degli antiparassitari per le piante da
          frutta.
              8.  Per il ritardato pagamento del contributo di cui al
          comma  1  si  applica,  indipendentemente dal pagamento del
          contributo    e    dell'interesse   legale,   la   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di denaro di
          entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.
              9.  Per  la  violazione  delle  disposizioni adottate a
          norma  del  comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non
          costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.
              10.  I  funzionari  dell'Agenzia  delle  dogane  e  gli
          appartenenti  alla  Guardia  di finanza, per l'accertamento
          dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo e   delle  relative  norme  applicative,  eseguono
          controlli  nei  confronti  dei soggetti indicati al comma 4
          avvalendosi  dei  poteri  ad  essi  conferiti  dall'art. 18
          citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504.
              11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                a)   (aggiunge la lettera l-bis) al comma 3 dell'art.
          7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
                b) nell'art. 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).
              - Si riporta il titolo della legge 27 dicembre 2002, n.
          289:  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
              - Si  riporta  il testo dell'art. 59 del citato decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
              Art.  59  (Rapporti  con  le  agenzie fiscali). - 1. Il
          Ministro  delle  finanze  dopo  l'approvazione da parte del
          Parlamento      del     documento     di     programmazione
          economica-finanziaria  ed  in  coerenza con i vincoli e gli
          obiettivi    stabiliti   in   tale   documento,   determina
          annualmente,  e comunque entro il mese di settembre, con un
          proprio   atto   di  indirizzo  e  per  un  periodo  almeno
          triennale,  gli  sviluppi  della politica fiscale, le linee
          generali  e  gli  obiettivi  della  gestione tributaria, le
          grandezze  finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
              2.  Il  Ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla base del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale,  con  adeguamento  annuale per ciascun esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati:
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
                b) le  direttive  generali sui criteri della gestione
          ed i vincoli da rispettare;
                c) le strategie per il miglioramento;
                d) le risorse disponibili;
                e) gli  indicatori  ed  i  parametri in base ai quali
          misurare l'andamento della gestione.
              3. La convenzione prevede, inoltre:
                a) le   modalita'   di   verifica  dei  risultati  di
          gestione;
                b) le   disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          Ministero  la  conoscenza  dei  fattori  gestionali interni
          all'agenzia,  quali  l'organiz-zazione,  i processi e l'uso
          delle  risorse.  Le  informazioni  devono essere assunte in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una    appropriata    valutazione   dell'attivita'   svolta
          dall'agenzia;
                c) le    modalita'    di    vigilanza    sull'operato
          dell'agenzia    sotto   il   profilo   della   trasparenza,
          dell'imparzialita'  e  della  correttezza nell'applicazione
          delle  norme,  con  particolare  riguardo ai rapporti con i
          contribuenti.
              4.  Nella  convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
          risorse  stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
          unita'  previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia, gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per:
                a) gli  oneri  di  gestione calcolati, per le diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione  aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
          esigenze di carattere generale;
                b) le spese di investimento necessarie per realizzare
          i miglioramenti programmati;
                c) la  quota  incentivante connessa al raggiungimento
          degli  obiettivi  della  gestione  e'  graduata  in modo da
          tenere  conto del miglioramento dei risultati complessivi e
          del   recupero   di   gettito   nella   lotta  all'evasione
          effettivamente conseguiti.
              5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la  costituzione  o  partecipare a societa' e consorzi che,
          secondo  le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle  funzioni  pubbliche  ad essi attribuite; a tal fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita  in  base  alle disposizioni dell'art. 10, comma
          12,  della  legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
          il  Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
          delle azioni ordinarie della predetta societa'.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma primo, della
          citata  legge  13 luglio  1965,  n.  825, recante Regime di
          imposizione  fiscale  sui  prodotti oggetto di monopolio di
          Stato, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  2.  -  Con  decreto  del  Ministro delle finanze,
          sentito  il  Consiglio  di  amministrazione dei monopoli di
          Stato,  si  provvede  all'inserimento  di  ciascun prodotto
          soggetto  a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
          1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
          sono  stabiliti  in  conformita'  a  quelli  richiesti  dai
          fabbricanti   e   dagli   importatori.  Le  richieste  sono
          corredate,  in  relazione  ai  volumi di vendita di ciascun
          prodotto,  da  una  scheda  rappresentativa  degli  effetti
          economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21, comma 8, della
          citata  legge  27 dicembre  2003,  n.  289, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo'
          disporre  con  propri  decreti,  entro il 31 dicembre 2003,
          l'aumento  dell'aliquota  di  base  dell'imposta di consumo
          sulle  sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
          28  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22, comma 1, della
          citata  legge  27 dicembre  2003,  n.  289, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              1.  Per  una  piu'  efficiente  ed  efficace  azione di
          prevenzione  e  contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
          congegni  da  divertimento  e  intrattenimento  nonche' per
          favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
          produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
          congegni  da  divertimento  e  intrattenimento,  come  tali
          idonei  per  il  gioco  lecito,  sono  soggette a regime di
          autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          sulla  base  delle regole tecniche definite d'intesa con il
          Ministero   dell'interno   -  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza.  Sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate,
          previa  verifica  della  conformita' degli apparecchi e dei
          congegni   alle   caratteristiche  stabilite  per  la  loro
          idoneita'  al  gioco  lecito,  il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  in  attesa  del  collegamento  in rete obbligatorio
          entro  il  31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
          apparecchi  e dei congegni per il gioco lecito, organizza e
          gestisce  un  apposito archivio elettronico, costituente la
          banca  dati  della  distribuzione  e  cessione dei predetti
          apparecchi e congegni per il gioco lecito..
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 110 del citato regio
          decreto  18 giugno  1931, n. 773, recante: Approvazione del
          testo   unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco
          e   negli  altri  esercizi,  compresi  i  circoli  privati,
          autorizzati  alla pratica del gioco o alla installazione di
          apparecchi  da  gioco  e' esposta una tabella, vidimata dal
          questore,  nella  quale  sono  indicati,  oltre  ai  giochi
          d'azzardo,  quelli  che  la  stessa  autorita'  ritiene  di
          vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i
          divieti  specifici  che  ritiene  di  disporre nel pubblico
          interesse.
              2.  Nella  tabella  di cui al comma 1 e' fatta espressa
          menzione del divieto delle scommesse.
              3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui
          ai  commi  6  e  7,  lettera  b),  del presente articolo e'
          consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai
          sensi degli articoli 86 o 88.
              4.  L'installazione  e  l'uso  di apparecchi e congegni
          automatici,   semiautomatici   ed   elettronici   da  gioco
          d'azzardo  sono  vietati  nei  luoghi  pubblici o aperti al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
              5.  Si  considerano  apparecchi  e congegni automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che  hanno  insita  la  scommessa  o che consentono vincite
          puramente  aleatorie  di un qualsiasi premio in denaro o in
          natura  o  vincite di valore superiore ai limiti fissati al
          comma  6,  escluse  le  macchine  vidimatrici  per i giochi
          gestiti dallo Stato.
              6.  Si  considerano  apparecchi  e congegni automatici,
          semiautomatici  ed  elettronici da trattenimento o da gioco
          di  abilita',  come tali idonei per il gioco lecito, quelli
          che   si   attivano   solo  con  l'introduzione  di  moneta
          metallica,   nei   quali   gli   elementi   di  abilita'  o
          trattenimento   sono  preponderanti  rispetto  all'elemento
          aleatorio,  il  costo della partita non supera 50 centesimi
          di  euro,  la  durata della partita e' compresa tra sette e
          tredici  secondi  e  che  distribuiscono vincite in denaro,
          ciascuna  comunque  di  valore  non  superiore  a  50 euro,
          erogate  dalla  macchina  subito dopo la sua conclusione ed
          esclusivamente   in  monete  metalliche.  In  tal  caso  le
          vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo
          non  predeterminabile,  su  un  ciclo complessivo di 14.000
          partite,  devono  risultare  non  inferiori al 75 per cento
          delle  somme  giocate.  In  ogni  caso  tali apparecchi non
          possono  riprodurre  il gioco del poker o comunque anche in
          parte le sue regole fondamentali.
              7.  Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
          il gioco lecito:
                a) quelli    elettromeccanici    privi   di   monitor
          attraverso  i  quali  il  giocatore esprime la sua abilita'
          fisica,  mentale  o  strategica,  attivabili unicamente con
          l'introduzione  di monete metalliche, di valore complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,   direttamente  e  immediatamente  dopo  la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola   oggettistica,   non   convertibili  in  denaro  o
          scambiabili  con  premi  di  diversa specie. In tal caso il
          valore  complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
          volte il costo della partita;
                b) quelli  automatici,  semiautomatici ed elettronici
          da  trattenimento  o  da  gioco di abilita' che si attivano
          solo  con l'introduzione di moneta metallica, di valore non
          superiore  per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei
          quali   gli  elementi  di  abilita'  o  trattenimento  sono
          preponderanti  rispetto all'elemento aleatorio, che possono
          consentire   per  ciascuna  partita,  subito  dopo  la  sua
          conclusione,   il  prolungamento  o  la  ripetizione  della
          partita,  fino  a  un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio
          2003,  gli  apparecchi di cui alla presente lettera possono
          essere  impiegati  solo  se  denunciati  ai sensi dell'art.
          14-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 640, e successive modificazioni, e se
          per  essi  sono  state  assolte  le  relative  imposte. Dal
          1 maggio  2004,  tali  apparecchi non possono consentire il
          prolungamento  o la ripetizione della partita e, ove non ne
          sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
          gioco  lecito, essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere
          demoliti.    Con   decreto   dirigenziale,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei   monopoli   di   Stato   definisce  le  modalita'  per
          l'attuazione   delle   disposizioni   di   cui  al  periodo
          precedente.  A  decorrere dal 1 giugno 2004, il possesso, a
          qualsiasi  titolo,  di  un apparecchio o congegno di cui al
          presente  comma,  non  idoneo  al  gioco lecito, determina,
          oltre  alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di
          tutti   i  nulla  osta  rilasciati  al  gestore,  ai  sensi
          dell'art. 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n.
          388,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni. In tal
          caso,   all'autorita'   amministrativa   e'   preclusa   la
          possibilita'  di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta
          ai  sensi  della  medesima  disposizione  per un periodo di
          cinque  anni.  Per  la conversione degli apparecchi restano
          ferme  le  disposizioni  di  cui  all'art.  38  della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
                c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
          o  strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del  giocatore e il costo della singola partita puo' essere
          superiore a 50 centesimi di euro.
              7-bis.  Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali.
              8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al
          comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
              9.  Ferme  restando  le  sanzioni  previste  dal codice
          penale   per   il   gioco   d'azzardo,   chiunque   procede
          all'installazione  o  comunque  consente  l'uso  in  luoghi
          pubblici  o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
          di  qualunque  specie degli apparecchi e congegni di cui al
          comma  4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli
          di  cui  al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e
          prescrizioni  indicate  nei  commi  6  e  7,  e' punito con
          l'ammenda  da  4.000  a  40.000  euro.  E'  inoltre  sempre
          disposta  la  confisca  degli  apparecchi  e  congegni, che
          devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e'
          raddoppiata.  Con  l'ammenda  da 500 a 1.000 euro e' punito
          chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6,
          ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma
          8.  Fermo  quanto  previsto  dall'art. 86, nei confronti di
          chiunque  procede  alla  distribuzione  od  installazione o
          comunque  consente  l'uso  in  luoghi  pubblici o aperti al
          pubblico  o  in circoli ed associazioni di qualunque specie
          di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto
          dall'art.  38  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, e
          successive    modificazioni,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a 5.000 euro e puo',
          inoltre,  essere  disposta  la  confisca degli apparecchi e
          congegni.   In   caso   di   sequestro   degli  apparecchi,
          l'autorita'   procedente  provvede  a  darne  comunicazione
          all'amministrazione finanziaria.
              10.  Se  l'autore  degli  illeciti di cui al comma 9 e'
          titolare  di  licenza per pubblico esercizio, la licenza e'
          sospesa  per  un  periodo  da  uno a sei mesi e, in caso di
          recidiva  ovvero  di reiterazione delle violazioni ai sensi
          dell'art.  8-bis  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
          revocata  dal  sindaco competente, con ordinanza motivata e
          con  le  modalita'  previste  dall'art.  19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          successive modificazioni.
              11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore,
          quando   sono   riscontrate  violazioni  alle  disposizioni
          concernenti  gli  apparecchi  di  cui al presente articolo,
          puo'  sospendere  la  licenza  dell'autore  degli illeciti,
          informandone  l'autorita'  competente  al  rilascio, per un
          periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione
          disposto   a   norma   del   presente  comma  e'  computato
          nell'esecuzione della sanzione accessoria..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14-bis  del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  recante:  Imposta  sugli  spettacoli, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              Art.    14-bis    (Apparecchi    da    divertimento   e
          intrattenimento).  - 1. Per gli apparechi e congegni per il
          gioco  lecito  di  cui  all'art.  110 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, il
          pagamento    delle    imposte,   determinate   sulla   base
          dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e
          3,  e'  effettuato  in  unica  soluzione,  con le modalita'
          stabilite  dall'art.  17  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
          di  ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
          a  quello  di  prima  installazione  per  gli  apparecchi e
          congegni  installati  dopo  il  1  marzo.  A  decorrere dal
          1 gennaio  2004,  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo  si  applicano,  esclusivamente,  agli apparecchi e
          congegni  per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7,
          del   citato  testo  unico.  Entro  il  21 marzo  2003  gli
          apparecchi   e   congegni   automatici,  semiautomatici  ed
          elettronici  per  il  gioco  lecito, come definiti ai sensi
          dell'art.   110,   comma   7,  del  predetto  testo  unico,
          installati   prima   del   1 gennaio  2003,  devono  essere
          denunciati,  con  apposito  modello  approvato  con decreto
          dirigenziale,  al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  che
          rilascia  apposito  nulla  osta, per ciascun apparecchio, a
          condizione  del  contestuale pagamento delle imposte dovute
          previa  dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
          della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato
          art.  110.  In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la
          predetta  data  del  21 marzo 2003 degli importi dovuti per
          l'anno  2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non
          si  fa  luogo  al rimborso di eventuali somme gia' pagate a
          tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
          cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati
          sono  confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori
          siano soggetti concessionari dell'Ammin istrazione autonoma
          dei  monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
          polizia  ai  sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi
          di  pubblica  sicurezza, si provvede al ritiro del relativo
          titolo.
              2.  Fino  alla  attivazione  della rete per la gestione
          telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni
          per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo
          unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio
          decreto    18 giugno    1931,    n.   773,   e   successive
          modifi-cazioni,  e'  stabilito,  ai fini dell'imposta sugli
          intrattenimenti,  un  imponibile  medio forfetario annuo di
          10.000 euro per l'anno 2003.
              3.  Per  gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
          comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
          di   cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e
          successive   modificazioni,   ai  fini  dell'imposta  sugli
          intrattenimenti  la misura dell'imponibile medio forfetario
          annuo,  per  essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e'
          per  l'anno  2001  e per ciascuno di quelli successivi fino
          all'anno 2003:
                a) di  1.500  euro,  per  gli  apparecchi di cui alla
          lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110;
                b) di  4.100  euro,  per  gli  apparecchi di cui alla
          lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110;
                c) di  800  euro,  per  gli  apparecchi  di  cui alla
          lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110.
              3-bis.  Per  gli  apparecchi e congegni di cui all'art.
          110,  comma  7,  del  testo  unico  delle leggi di pubblica
          sicurezza,  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          e   successive   modificazioni   e  integrazioni,  ai  fini
          dell'imposta     sugli     intrattenimenti     la    misura
          dell'imponibile  medio forfetario annuo e', per l'anno 2004
          e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
                a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
          a) del predetto comma 7 dell'art. 110;
                b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
          b) del predetto comma 7 dell'art. 110;
                c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
          c) del predetto comma 7 dell'art. 110.
              4.  Entro  il  30 giugno  2004  sono  individuati,  con
          procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
          nazionale  e  comunitaria,  uno  o piu' concessionari della
          rete   o   delle  reti  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato  per  la  gestione  telematica  degli
          apparecchi  di  cui  all'art. 110, comma 6, del testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Tale  rete  o  reti  consentono  la gestione
          telematica,  anche  mediante apparecchi videoterminali, del
          gioco   lecito  previsto  per  gli  apparecchi  di  cui  al
          richiamato  comma  6.  Con  uno o piu' decreti del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, adottati ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  dettate
          disposizioni per la attuazione del presente comma.
              5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle
          finanze,  adottato  entro  il  31 gennaio dell'anno cui gli
          stessi  si riferiscono, possono essere stabilite variazioni
          degli  imponibili  medi  forfettari  di cui ai commi 2 e 3,
          nonche'  stabilita  forfettariamente la base imponibile per
          gli  apparecchi  meccanici o elettromeccanici, in relazione
          alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi..
              -  Si riporta il testo dell'art. 38, commi 2 e 5, della
          citata   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   recante:
          Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001:
              2.  I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al
          comma  1  prodotti  o  importati  dopo  il  1 gennaio  2003
          richiedono  il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per
          gli  apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando
          per  ciascuno,  in particolare, l'appartenenza ad una delle
          tipologie  di  cui  all'art.  110, comma 7, del testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
              (Omissis).
              5.  I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al
          comma  3  prodotti  o  importati  dopo  il  1  gennaio 2003
          richiedono  il  nulla  osta  previsto dal medesimo comma 3,
          precisando  in  particolare  il  numero progressivo di ogni
          apparecchio  o  congegno  per  il  quale  la  richiesta  e'
          effettuata   nonche'   gli   estremi  del  nulla  osta  del
          produttore o dell'importatore ad essi relativo..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 230, della
          citata  legge  28 dicembre 1995, n. 549, recante: Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica:
              230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
          delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
          le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
          di  cui  al  comma  229.  Con tale regolamento, il Ministro
          delle  finanze  puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
          nelle  more  della  effettuazione  delle relative gare, che
          dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
          scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
          1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
          cui  all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.  In  tal  caso, il Ministero delle finanze gestisce il
          totalizzatore  nazionale,  attingendo ai proventi derivanti
          dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
          esercizio  dello  stesso  e  trasmette  ogni  sei  mesi una
          relazione   informativa   alle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia..
              - Si riporta il testo dell'art. 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9
          del   citato   decreto-legge   24 giugno   2003,   n.  147,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003,
          n.  200, recante: Proroga di termini e disposizioni urgenti
          ordinamentali:
              5.   I  concessionari  che  gestiscono,  ai  sensi  del
          regolamento  emanato  a  norma dell'art. 3, comma 78, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse
          dei  cavalli  e  che non hanno tempestivamente aderito alle
          condizioni    economiche    ridefinite   con   il   decreto
          direttoriale   6 giugno  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il
          30 ottobre  2003  versando  un importo pari al 10 per cento
          del  debito  maturato per solo capitale, a titolo di minimo
          garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione,
          di  un  ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le
          somme  dovute  per  quote di prelievo non versate, relative
          agli  anni  fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi
          calcolati  al tasso medio bancario praticato alla clientela
          primaria,  sono versate, in tre rate di pari importo, entro
          il  28 febbraio  2004,  il  30 giugno  2004 e il 30 ottobre
          2004.  Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai
          sensi  del  decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
          successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate
          dei  relativi  interessi  calcolati al tasso medio bancario
          praticato  alla  clientela primaria, sono versate in cinque
          rate  annuali  di  pari importo, entro il 30 giugno di ogni
          anno;   il   primo   versamento   va  effettuato  entro  il
          15 dicembre  2003.  Le  polizze fideiussorie rilasciate dai
          concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi
          dell'art.   7   della  convenzione  approvata  con  decreto
          ministeriale  20 aprile  1999  e  le  polizze  fideiussorie
          rilasciate  dai  concessionari per la raccolta di scommesse
          sportive  ai  sensi dell'art. 8 della convenzione approvata
          con   decreto   ministeriale  7 aprile  1999  costituiscono
          garanzia  anche  per  l'esatto  adempimento  di  tutti  gli
          obblighi   di   pagamento   derivanti  dalle  rateizzazioni
          previste  dal presente articolo, previa verifica della loro
          validita'   da   parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato.  Il  mancato versamento delle rate nei
          termini  previsti  dal  presente comma comporta l'immediata
          decadenza   dalla  concessione,  l'immediato  incameramento
          della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal
          totalizzatore nazionale.
              6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi
          del    comma 5,   nonche'   a   quelli   che   hanno   gia'
          tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui
          al  medesimo  comma  5,  e'  consentito  versare il residuo
          debito  maturato  a titolo di minimi garantiti, ridotto del
          33,3  per  cento,  in otto rate annuali di pari importo. Le
          rate  sono  versate  entro il 30 ottobre di ciascun anno, a
          partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di
          somme   versate   a   titolo   di   minimi   garantiti  dai
          concessionari  diversi  da  quelli  nei confronti dei quali
          trova  applicazione  la  disposizione  di  cui  al presente
          comma.  Nei  confronti  dei  concessionari che ritardano di
          oltre  trenta  giorni  il  pagamento delle somme maturate a
          titolo  di  integrazione  al  minimo  garantito,  quote  di
          prelievo  ed  imposta  unica,  eventualmente ricalcolate ai
          sensi  del  comma 5 e del presente comma, sono attivate, in
          conformita'   alle   disposizioni   contenute   negli  atti
          concessori,  le  procedure  di riscossione, anche coattiva,
          dei   crediti,   seguita   dall'immediata  decadenza  dalla
          concessione,  dall'incameramento della fideiussione e dalla
          disattivazione    del    collegamento   dal   totalizzatore
          nazionale.
              7.  Per  quanto  non  diversamente  stabilito  in  modo
          espresso   dal   presente   articolo,   restano   ferme  le
          disposizioni  dell'art.  8  del  decreto-legge  28 dicembre
          2001,  n.  452,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 febbraio  2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e del Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali, sono stabiliti le
          modalita'  di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli
          adempimenti  conseguenti  alla  decadenza dei concessionari
          che  non  provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni
          caso,  sono  tenuti  al  pagamento  in aggiunta alle somme,
          maggiorate  dei  relativi interessi, ancora dovute a titolo
          di   imposta   unica,  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1998, n. 504, e successive modificazioni, e di
          quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della
          differenza  tra  il  prelievo maturato in ciascun anno e la
          maggiore   somma   dovuta  a  titolo  di  minimo  garantito
          relativamente  agli  anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando
          quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma  6,  nei
          confronti    dei    concessionari   decaduti   si   procede
          all'incameramento della fideiussione.
              8.   La   disposizione   di   cui  all'art.  5-bis  del
          decreto-legge  24 settembre  2002,  n. 209, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova
          applicazione  nei  riguardi  dei provvedimenti che comunque
          determinano  la  cessazione  dei  rapporti  di concessione,
          sulla  base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5
          del presente articolo, adottati prima della data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
          La sospensione degli effetti dei medesimi provve-dimenti e'
          stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro
          impugnazione   decorrono   o  riprendono  a  decorrere  dal
          16 settembre   2003.   Gli  effetti  dei  provvedimenti  si
          estinguono  nei  riguardi  dei concessionari che effettuano
          l'adesione ai sensi del comma 5.
              9.  Dal  1 gennaio  2003  e  per ciascun anno di durata
          delle   concessioni  per  il  servizio  di  raccolta  delle
          scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo
          minimo   comunque  dovuto  dai  concessionari  e'  pari  ai
          prelievi   dovuti   all'amministrazione   concedente  sulle
          scommesse  effettivamente  accettate  nell'anno precedente,
          incrementato,  per  ciascun  anno, dell'aumento percentuale
          realizzatosi su base regionale..
              - Il  citato  decreto  dirigenziale  emanato  ai  sensi
          dell'art.  8, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
          147,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1 agosto
          2003,   n.  200,  reca:  Rideterminazione  e  modalita'  di
          pagamento dei minimi garantiti dovuti dai concessionari per
          il servizio di raccolta delle scommesse ippiche.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12, comma 1, della
          citata  legge  18 ottobre  2001,  n.  383,  recante:  Primi
          interventi per il rilancio dell'economia:
              1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante
          dal   settore,   le   funzioni   statali   in   materia  di
          organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei
          concorsi  a premi e le relative risorse sono riordinate con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sulla base dei seguenti criteri
          direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300..
              - Si  riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  21 febbraio  2003,  n.  27,
          recante:  Disposizioni  urgenti  in  materia di adempimenti
          comunitari  e  fiscali,  di  riscossione  e di procedure di
          contabilita':
              1.   Le   funzioni  statali  esercitate  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di
          giochi  di  abilita',  concorsi  pronostici e scommesse, si
          intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse
          quelle   per  quote  di  prelievo,  continuando  ad  essere
          attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la
          riscossione   e   il  contenzioso  concernenti  le  entrate
          tributarie  riferite  alla  medesima  materia,  incluse  le
          entrate   derivanti   dall'imposta   di   cui   al  decreto
          legislativo  23 dicembre 1998, n. 504. Dal 1 aprile 2003 le
          funzioni  dell'Amministrazione  finanziaria  in  materia di
          amministrazione,  riscossione  e  contenzioso delle entrate
          tributarie  riferite  ai  giochi,  anche  di  abilita',  ai
          concorsi  pronostici,  alle  scommesse e agli apparecchi da
          divertimento    e    intrattenimento,    sono    esercitate
          dall'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato.
          Restano  salvi gli effetti degli atti impositivi in materia
          di  giochi,  concorsi  pronostici e scommesse, emanati sino
          alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto,  dall'Agenzia  delle  entrate anche
          congiuntamente  con l'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato..
              - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del citato
          decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:
          Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              2.  L'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
          disciplinata  ai  sensi  dell'art.  4  del presente decreto
          legislativo,  svolge  le  funzioni  attribuite al Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  in  materia  di  giochi,
          scommesse   e  concorsi  pronostici,  ivi  comprese  quelle
          riguardanti  i  relativi  tributi,  fatta  eccezione per le
          imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
          materia   di  amministrazione,  riscossione  e  contenzioso
          concernenti le accise sui tabacchi lavorati..
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          2001,  n.  430  reca:  Regolamento concernente la revisione
          organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a
          premio,  nonche'  delle  manifestazioni di sorte locali, ai
          sensi  dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449..
              - Si  riporta  il testo dell'art. 124, commi 1 e 4, del
          citato  regio  decreto-legge  19  ottobre  1938,  n.  1933,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
          n. 973, recante: Riforma delle leggi sul lotto pubblico:
              1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a
          premio  di  cui  e'  vietato  lo  svolgimento si applica la
          sanzione  amministrativa  da  una  a  tre volte l'ammontare
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  e comunque non
          inferiore   a  cinque  milioni  di  lire.  La  sanzione  e'
          raddoppiata  nel  caso  in cui i concorsi e le operazioni a
          premio  siano  continuati  quando  ne  e'  stato vietato lo
          svolgimento.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  dispone che sia data notizia al pubblico,
          a  spese  del  soggetto  promotore  e attraverso i mezzi di
          informazione     individuati    dal    Ministero    stesso,
          dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
              (Omissis).
              4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso
          di  pagamento  entro  trenta  giorni  dal momento in cui la
          sanzione  e'  notificata,  la stessa e' ridotta ad un sesto
          del massimo..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19, comma 4, della
          citata  legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: Misure per
          la stabilizzazione della finanza pubblica:
              4.  Con  regolamento,  da emanare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta  del Ministro delle finanze, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede
          alla  revisione  organica  della  disciplina dei concorsi e
          delle  operazioni  a premio nonche' delle manifestazioni di
          sorte  locali  di  cui  agli  articoli da 39 a 62 del regio
          decreto-legge  19 ottobre  1938,  n.  1933, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1939,  n.  973, con
          contestuale  abrogazione delle citate norme e di ogni altra
          che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i
          seguenti principi:
                a) revisione  dei requisiti, delle condizioni e delle
          modalita' per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni
          a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, con
          particolare   riguardo   all'indivi-duazione  dei  soggetti
          promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla
          natura  dei  premi,  ai  meccanismi  e  alle  modalita'  di
          effettuazione,   alle  forme  di  controllo  delle  singole
          iniziative;
                b) previsione  della  possibilita'  di  effettuare le
          operazioni  di  cui all'art. 44, secondo comma, lettera a),
          del  citato  regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da
          piu'   ditte   in   associazione   tra   loro;   abolizione
          dell'autorizzazione  allo  svolgimento  dei concorsi, delle
          operazioni  a premio e delle manifestazioni di sorte locali
          e  definizione  di  eventuali  modalita'  di  comunicazione
          preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle
          manifestazioni  di  sorte  locali,  da parte dei promotori;
          previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle
          organiz-zazioni non lucrative di utilita' sociale dei premi
          non assegnati e non richiesti;
                c) attribuzione   al  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  dei poteri di controllo sui
          concorsi  e  sulle  operazioni  a premio e di divieto dello
          svolgimento  dei  medesimi, nei casi di fondato pericolo di
          lesione  della pubblica fede e della parita' di trattamento
          e  di  opportunita' per tutti i partecipanti, di turbamento
          della  concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
          statale  dei  giochi  e  delle scommesse per la mancanza di
          reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle
          relative  strutture  amministrative  e  dotazioni organiche
          anche a valere sul personale gia' assegnato temporaneamente
          al   Ministero  senza  ulteriori  gravami  per  i  soggetti
          promotori;
                d) attribuzione  ai  comuni  del  potere di vigilanza
          sullo  svolgimento  delle  manifestazioni di sorte locali e
          alle  prefetture  del potere di vietarne lo svolgimento nei
          casi  di  mancanza  dei requisiti e delle condizioni di cui
          alla lettera a)..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 6, comma 3-bis, del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 640, recante: Imposta sugli spettacoli:
              3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge
          16 dicembre  1991,  n.  398,  nonche'  le  associazioni  di
          promozione   sociale   di   cui   all'art.  5  del  decreto
          legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, per le attivita' di
          intrattenimento   a   favore   dei   soci   sono  esonerati
          dall'obbligo  di  utilizzare i misuratori fiscali di cui al
          presente articolo..
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 marzo
          2002,  n. 69 reca: Regolamento per la semplificazione delle
          modalita'   di  certificazione  dei  corrispettivi  per  le
          societa' e le associazioni sportive dilettantistiche.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato
          decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  1998,  n.  30,
          recante:  Disposizioni  urgenti per lo sviluppo del settore
          dei   trasporti   e   l'incremento  dell'occupazione,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              5.  Le  navi  iscritte  nel Registro internazionale non
          possono  effettuare  servizi  di  cabotaggio per i quali e'
          operante  la  riserva  di cui all'art. 224 del codice della
          navigazione,  come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
          navi  da  carico  di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
          nei  limiti  di  un viaggio di cabotaggio mensile quando il
          viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
          provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
          i  criteri  di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
          predette  navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
          limite  massimo  di  sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno
          con  percorrenza  superiore  alle  cento  miglia  marine se
          osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
          e comma 1-bis..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 31, comma 22, della
          citata legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              22.  Le  disposizioni  previste  dall'art. 27, comma 2,
          della   legge   29 aprile   1949,   n.  264,  e  successive
          modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze
          dirette  a  sopperire,  per  un  periodo  non  superiore  a
          quindici  giorni,  alle necessita' di erogazione di servizi
          pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 18 della citata legge
          24 novembre  1989,  n.  689,  recante: Modifiche al sistema
          penale:
              Art.  18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
              L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
              Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate   e'   altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
              Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
          al  diverso  ufficio  indicato nella ordinanza-ingiunzione,
          entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
          detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero.
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
              L'ordinanza-ingiunzione  costituisce  titolo esecutivo.
          Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
          il   provve-dimento  opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
          stessa..
              - La  legge  29 aprile 1949, n. 264 reca: Provvedimenti
          in  materia  di  avviamento  al  lavoro e di assistenza dei
          lavoratori involontariamente disoccupati.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
          recante:  Disciplina  dell'avviamento e della selezione dei
          lavoratori  iscritti  nelle  liste  di collocamento ai fini
          dell'assunzione nella pubblica amministrazione:
              Art.  8  (Assunzioni  a  tempo  indeterminato). - 1. Le
          amministrazioni   e   gli   enti   ai  quali  i  rispettivi
          ordinamenti  consentono  la  costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli a carattere
          stagionale,  provvedono  alle  relative  assunzioni  previa
          selezione    dei   lavoratori   iscritti   nelle   apposite
          graduatorie  di  cui  all'art.  3,  comma  8, avviati dalle
          sezioni  circoscrizionali  per l'impiego sul cui territorio
          e' da eseguire il lavoro.
              2.  Nei casi in cui, relativamente ai servizi di igiene
          e  di  assistenza  sanitaria, scolastica e domiciliare, gli
          ordinamenti  consentono l'assunzione a termine di personale
          di  talune  qualifiche,  categorie  o profili per sopperire
          tempestivamente   ad   imprevedibili   ed   indilazionabili
          esigenze  connesse  con la temporanea assenza e l'immediata
          sostituzione    di    dipendenti   direttamente   impegnati
          nell'erogazione  dei servizi predetti, le amministrazioni e
          gli   enti   inoltrano   richiesta   urgente  alla  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego  nel  cui territorio e' da
          svolgere  il  lavoro.  La  sezione soddisfa la richiesta al
          massimo   entro   il   giorno  successivo  a  quello  della
          presentazione,  mediante  l'avviamento a selezione, secondo
          l'ordine  di graduatoria, di un numero doppio di lavoratori
          rispetto  ai posti da ricoprire e, in relazione all'urgenza
          e  alla  breve  durata del rapporto, dando la precedenza ai
          lavoratori iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma
          4,  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e inseriti nelle
          graduatorie di cui all'art. 3, comma 8.
              3.  I  lavoratori  avviati  con  le procedure di cui al
          comma    2    sono    convocati    telegraficamente   dalle
          amministrazioni  e  dagli enti richiedenti e sono tenuti, a
          pena  di  decadenza,  a presentarsi alle prove di selezione
          entro  il  primo  giorno  utile  successivo  alla ricezione
          dell'avviso.
              4.  Nei  casi  in  cui  sussista  urgente necessita' di
          evitare  gravi  danni alle persone, alla collettivita' o ai
          beni  pubblici o di pubblica utilita', le amministrazioni e
          gli   enti  possono  procedere  all'assunzione  diretta  di
          lavoratori    iscritti   presso   la   competente   sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego.  Dell'assunzione  e' data
          contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della
          durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale
          durata  ovvero  il rapporto di lavoro instaurato superino i
          dieci   giorni,   avvia   a   selezione,  in  sostituzione,
          lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in
          base all'apposita graduatoria.
              5.  Fermo  restando  l'ordine  di  avviamento,  si puo'
          prescindere    dall'effettuazione   della   selezione   nei
          confronti  del lavoratore che abbia gia' svolto le mansioni
          di   una   determinata   qualifica,   categoria  o  profilo
          professionale,  ovvero che sia stato ritenuto a cio' idoneo
          in  precedente  prova  selettiva,  nella  stessa o in altra
          amministrazione  o ente salvo che il precedente rapporto di
          lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia
          terminato con un giudizio negativo motivato.
              6. Le amministrazioni e gli enti debbono indicare nella
          richiesta  di  avviamento  anche  il limite massimo di eta'
          previsto  dai  loro  ordinamenti ai fini dell'assunzione di
          personale con rapporto a termine..
              - Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 21 dicembre
          1990,   n.   443  reca:  Regolamento  recante  disposizioni
          tecniche  concernenti  apparecchiature  per  il trattamento
          domestico di acque potabili.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma 4, della
          citata  legge 30 aprile 1999, n. 136, recante: Norme per il
          sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
          e   per   interventi   in  materia  di  opere  a  carattere
          ambientale, come modificata dalla legge qui pubblicata:
              4.   La   disposizione   di  cui  all'undicesimo  comma
          dell'art.  35  della  legge  22 ottobre  1971, n. 865, come
          sostituito  dall'art.  3, comma 63, lettera c), della legge
          23 dicembre  1996,  n. 662, che prevede la preferenza per i
          proprietari  espropriati  ai  fini'  della  concessione  in
          diritto  di superficie o della cessione in proprieta' delle
          aree, si interpreta nel senso che tale preferenza apetta ai
          soggetti  che  abbiano la proprieta' o che abbiano in corso
          le  procedure  di  acquisto  con  stipula  di  un contratto
          preliminare  di acquisto registrato e trascritto delle aree
          medesime  alla data dell'adozione da parte del comune dello
          strumento  urbanistico  con  il  quale  tali  aree  vengono
          destinate  alla  realizzazione  di  programmi  di  edilizia
          economica e popolare..
              - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato
          decreto  legislativo  31 ottobre  1990,  n.  346,  recante:
          Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta  sulle  successioni  e donazioni, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              Art.  31. - 1.  La dichiarazione deve essere presentata
          entro   dodici   mesi   dalla   data   di   apertura  della
          successione..
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  4  del  citato
          decreto-legge  27 febbraio  1982,  n.  57,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, recante:
          Disciplina  per  la  gestione  stralcio  dell'attivita' del
          commissario  per le zone terremotate della Campania e della
          Basilicata:
              Art.  4.  -  Gli atti ed i provvedimenti amministrativi
          adottati,   anche   in   sanatoria,   le   erogazioni  e  i
          conferimenti  disposti  dalla pubblica amministrazione, ivi
          compresi  i  contributi  concessi  sui  fondi  gestiti  dal
          commissario  per le zone terremotate della Campania e della
          Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed
          il  31 ottobre  1981,  si  considerano  legittimi, anche se
          difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano
          la  competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti
          a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi
          necessari  per  la  collettivita'  o  a soddisfare esigenze
          primarie  dei  cittadini  nelle  zone  colpite dagli eventi
          sismici..
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 della citata legge
          7 aprile  2003,  n.  80,  recante: Delega al Governo per la
          riforma  del sistema fiscale statale, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              Art.  10. - 1.  L'attuazione  della riforma e' modulata
          con  piu'  decreti  legislativi,  da emanare entro due anni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          sottoposti  al  vincolo  della  sostanziale  invarianza dei
          saldi  economici  e  finanziari  netti  dei singoli settori
          istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema
          previdenziale.   A  tale  fine,  la  sezione  dedicata  del
          Documento  di  programmazione economico-finanziaria, di cui
          all'art.  1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
          integrata dei necessari elementi di informazione.
              1-bis.   I  decreti  legislativi  di  attuazione  degli
          articoli 3  e  4  tengono  conto  della riforma del diritto
          societario  attuata  con  il decreto legislativo 17 gennaio
          2003, n. 6.
              2.   Dai   decreti   legislativi  di  attuazione  degli
          articoli 4,  5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi
          per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori
          oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3
          e   8   contengono   esclusivamente   misure   a  carattere
          ordinamentale  ovvero organizzatorio, oppure possono recare
          oneri  nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai
          sensi dei commi 4 e 5.
              4.       Nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria    sono   indicate   annualmente   le
          variazioni  dell'ammontare  delle  entrate  connesse con le
          modifiche  da introdurre al regime di imposizione personale
          e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
              5.  In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la
          legge   finanziaria   reca   le   modifiche  al  regime  di
          imposizione  personale  e  quelle relative alla progressiva
          eliminazione  dell'IRAP che comportano effetti finanziari e
          definisce  la  copertura  degli  eventuali  ulteriori oneri
          derivanti  dai  decreti  legislativi  di  attuazione  degli
          articoli 3 e 8.
              6.   Fino   alla  data  di  scadenza  del  termine  per
          l'esercizio  della  delega di cui al comma 1, continuano ad
          applicarsi  le disposizioni vigenti, in quanto compatibili,
          non  espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i
          due  anni  successivi, nel rispetto degli stessi principi e
          criteri  direttivi  di  cui  alla  presente  legge, possono
          essere   emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
          disposizioni  integrative  e  correttive,  nonche' tutte le
          modificazioni   legislative   necessarie  per  il  migliore
          coordinamento    delle   disposizioni   vigenti.   Apposita
          normativa   transitoria  escludera'  inasprimenti  fiscali,
          rispetto  a  regimi  fiscali  garantiti  dalla legislazione
          pregressa.
              7.  Fino  al  completamento  del  processo  di  riforma
          costituzionale  sono  garantiti  in  termini quantitativi e
          qualitativi  gli  attuali  meccanismi  di  finanza locale e
          regionale,  nel rispetto, per le regioni a statuto speciale
          e  per  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, dei
          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In
          particolare,   la  progressiva  riduzione  dell'IRAP  sara'
          compensata,  d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da
          compartecipazioni,  da  attuare nell'ambito degli equilibri
          di  finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni
          del federalismo fiscale..
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
          del  citato  decreto  legislativo  17 maggio  1999, n. 153,
          recante:   Disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti
          conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
          delle  operazioni  di  ristrutturazione  bancaria,  a norma
          dell'art.  1  della  legge  23 dicembre  1998, n. 461, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel presente decreto si
          intendono per:
                a) - c) (Omissis);
                d)  "Settori  rilevanti":  i  settori ammessi scelti,
          ogni  tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
          cinque..
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 della citata legge
          6 luglio  2002,  n.  137,  recante:  Delega  per la riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici:
              Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad adottare,
          entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente    legge,    nel    rispetto    delle   competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.
              4. (Omissis)..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  del
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio 2003, n. 27, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              2.  Le  disposizioni  degli  articoli 5 e 7 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448, e successive modificazioni, si
          applicano  anche  per  la  rideterminazione  dei  valori di
          acquisto  delle  partecipazioni  non  negoziate  in mercati
          regolamentati  e dei terreni edificabili e con destinazione
          agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte
          sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
          tre  rate  annuali  di pari importo, a decorrere dalla data
          del  16 marzo 2004; sull'importo delle rate successive alla
          prima  sono dovuti gli interessi nella misura del per cento
          annuo,  da  versarsi  contestualmente.  La  redazione  e il
          giuramento  della perizia devono essere effettuati entro la
          predetta data del 16 marzo 2004..