Art. 41.
      Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari
  1.  Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo  6, comma 1, sono soppresse le parole: e che non
siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma
7-bis,  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, come
individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis;
    b) nell'articolo  9,  comma 2, alinea, le parole: una banca o una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato,  ovvero  una  stabile  organizzazione in Italia di banche o di
societa'  di  intermediazione  mobiliare  estere  non  residenti sono
sostituite   dalle   seguenti:   una   banca   o   una   societa'  di
intermediazione  mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile   organizzazione  in  Italia  di  banche  o  di  societa'  di
intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di
gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari  autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2.  Per  le  banche  centrali  ed organismi che gestiscono anche le
riserve  ufficiali  dello  Stato  la  disciplina  di  cui al comma 1,
lettera   a),  si  applica  anche  con  riferimento  al  periodo  dal
19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
  3.  Nell'articolo  27-ter,  comma 8, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: una
banca  o  una  societa'  di  intermediazione mobiliare, residente nel
territorio  dello  Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia
di  banche o di imprese di investimento non residenti sono sostituite
dalle   seguenti:   una  banca  o  una  societa'  di  intermediazione
mobiliare,   residente   nel  territorio  dello  Stato,  una  stabile
organizzazione  in  Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti,  ovvero  una  societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari  autorizzata  ai  sensi (( dell'articolo 80 )) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  4.  E'  abrogato  l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale
percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004.
  5.  Fino  a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad
applicarsi  il  coefficiente  di rettifica di cui all'articolo 13 del
decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, come determinato dal
decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
  6.  Per  i  titoli  senza cedola ottenuti attraverso la separazione
delle  cedole  e  del  mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a
tasso  fisso  non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data  15 luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del
20 luglio  1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a
tutto  il  31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro
delle  finanze  in  data  30 luglio  1998,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.
  7.  Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto
a titolo di imposta sostitutiva.
  8.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  1  e 3 hanno effetto a
decorrere dal 10 gennaio 2004.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 6, comma 1, e 9,
          comma  2,  del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
          239,   recante:   Modificazioni  al  regime  fiscale  degli
          interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni e
          titoli  similari, pubblici e privati, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              Art.  6.  -  1.  Non  sono  soggetti ad imposizione gli
          interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni e
          titoli  similari  di  cui all'art. 2, comma 1, percepiti da
          soggetti  residenti  in  Paesi  che  consentono un adeguato
          scambio  di  informazioni.  Non  sono  altresi' soggetti ad
          imposizione  gli  interessi,  premi  ed  altri frutti delle
          obbligazioni e titoli similari percepiti da:
                a) enti  od  organismi  internazionali  costituiti in
          base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
                b) gli  investitori  istituzionali  esteri, ancorche'
          privi  di  soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
          cui al primo periodo;
                c) Banche  centrali  o organismi che gestiscono anche
          le riserve ufficiali dello Stato..
              Art. 9. - (Omissis).
              2.  Gli  enti  e  le  societa' di cui al comma 1 devono
          nominare quale rappresentante ai fini dell'applicazione del
          presente    decreto   una   banca   o   una   societa'   di
          intermediazione  mobiliare,  residente nel territorio dello
          Stato,  una stabile organizzazione in Italia di banche o di
          societa'  di intermediazione mobiliare estere non residenti
          ovvero  una  societa'  di  gestione accentrata di strumenti
          finanziari  autorizzata  ai  sensi dell'art. 80 del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede:
                a) al  versamento  dell'imposta sostitutiva per conto
          dell'ente o della societa' rappresentata;
                b)  alla  conservazione  della  documentazione di cui
          all'art. 7, comma 2, lettera a);
                c) a   fornire,   su  richiesta  dell'Amministrazione
          finanziaria,   ogni   notizia   o   documento   utile   per
          l'individuazione  degli  interessi,  premi  ed altri frutti
          corrisposti  senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva,
          e dei relativi percettori.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 27-ter, comma 8, del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,   n.   600   (Disposizioni   comuni   in  materia  di
          accertamento  delle  imposte  sui redditi); come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              8.  Gli  intermediari non residenti aderenti al sistema
          Monte   Titoli   e   gli  intermediari  non  residenti  che
          aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
          al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentatnte
          fiscale   in   Italia   una   banca   o   una  societa'  di
          intermediazione  mobiliare,  residente nel territorio dello
          Stato,  una stabile organizzazione in Italia di banche o di
          imprese  di  investimento non residenti ovvero una societa'
          di  gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
          ai  sensi  dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58.   Il   rappresentante   fiscale   risponde
          dell'adempimento  dei propri compiti negli stessi termini e
          con  le  stesse  responsabilita' previste per i soggetti di
          cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
                a) versare  l'imposta  sostitutiva di cui al presente
          articolo;
                b)  effettuare  le  comunicazioni  di  cui all'art. 7
          della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
                c)  conservare la documentazione prevista nei commi 4
          e 6;
                d) fornire,   entro   15   giorni   dalla   richiesta
          dell'amministrazione  finanziaria, ogni notizia o documento
          utile   per   comprovare  il  corretto  assolvimento  degli
          obblighi  riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma
          1..
              - Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 reca:
          Riordino   della   disciplina  tributaria  dei  redditi  di
          capitale  e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma
          160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.