Art. 41. Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis; b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti sono sostituite dalle seguenti: una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002. 3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti sono sostituite dalle seguenti: una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi (( dell'articolo 80 )) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. E' abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004. 5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998. 6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998. 7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva. 8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2004. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 6, comma 1, e 9, comma 2, del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante: Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 6. - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.. Art. 9. - (Omissis). 2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1 devono nominare quale rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della societa' rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a); c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori. - Si riporta il testo dell'art. 27-ter, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); come modificato dalla legge qui pubblicata: 8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentatnte fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a: a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo; b) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6; d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.. - Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 reca: Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.