Art. 43. Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione 1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. 4. In caso di contribuzione annua inferiore (( all'importo di cui al comma 3, )) i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. 5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. 7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'I.N.P.S. entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del codice civile e' il seguente: Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.. Art. 2550 (Pluralita' di associazioni). - Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.. Art. 2551 (Diritti ed obbligazioni dei terzi). - I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.. Art. 2552 (Diritti dell'associante e dell'associato). - La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta [c.c. 2186]. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto [c.p.c. n. 263] dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno [c.c. 2261, 2320].. Art. 2553 (Divisione degli utili e delle perdite). - Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto [c.c. n. 2265]. Art 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). - Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.. - Il testo dell'art. 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Redditi di lavoro autonomo) e' il seguente: 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) - b) (Omissis); c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro..