Art. 43.
              Istituzione della gestione previdenziale
             in favore degli associati in partecipazione
  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio  2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione  in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,
2551,  2552,  2553,  2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni
lavorative  i  cui  compensi  sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo  ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  2, lettera c), del ((
decreto  del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917,
e   successive   modificazioni   e  integrazioni,  sono  tenuti,  con
esclusione  degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in
un'apposita   gestione   previdenziale   istituita   presso   l'INPS,
finalizzata  all'estensione  dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  2.  Il  contributo  alla  gestione  di  cui  al  comma 1 e' pari al
contributo  pensionistico  corrisposto  alla gestione separata di cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
soggetti  non  iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento
del  predetto  contributo  e' posto a carico dell'associante ed il 45
per  cento  e'  posto  a  carico  dell'associato.  Il  contributo  e'
applicato  sul  reddito  delle  attivita'  determinato con gli stessi
criteri  stabiliti  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone
fisiche,  quale  risulta  dalla  relativa  dichiarazione  annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
  3.  Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi  a  ciascun  anno  solare  cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello
calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della  legge  2 agosto  1990,  n.  233,  e successive modificazioni e
integrazioni.
  4.  In  caso di contribuzione annua inferiore (( all'importo di cui
al comma 3, )) i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione  alla  somma versata. I contributi come sopra determinati
sono  attribuiti  temporalmente  all'inizio  dell'anno  solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno.
  5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le  modalita'  ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi  iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  8 agosto  1995,  n.  335, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  6.  Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche  a  titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo
conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
  7.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  e  calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
  8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'I.N.P.S.  entro  il  31 marzo  2004,  ovvero dalla data di inizio
dell'attivita'  lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attivita'
medesima,  i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il
proprio domicilio.
  9.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' definito
l'assetto  organizzativo  e  funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo,  in  base  alla  legge  9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo  30 giugno  1994,  n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni e integrazioni.
          Riferimenti normativi:
                -  Il  testo  degli  articoli 2549, 2550, 2551, 2552,
          2553, 2554 del codice civile e' il seguente:
              Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione
          in  partecipazione  l'associante  attribuisce all'associato
          una  partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o
          piu'  affari  verso  il  corrispettivo  di  un  determinato
          apporto..
              Art.  2550  (Pluralita' di associazioni). - Salvo patto
          contrario,  l'associante non puo' attribuire partecipazioni
          per  la  stessa  impresa  o  per  lo stesso affare ad altre
          persone senza il consenso dei precedenti associati..
              Art.  2551  (Diritti  ed  obbligazioni  dei terzi). - I
          terzi  acquistano  diritti e assumono obbligazioni soltanto
          verso l'associante..
              Art. 2552 (Diritti dell'associante e dell'associato). -
          La    gestione    dell'impresa    o    dell'affare   spetta
          all'associante.
              Il  contratto  puo'  determinare  quale controllo possa
          esercitare  l'associato  sull'impresa  o  sullo svolgimento
          dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta [c.c.
          2186].
              In  ogni  caso  l'associato  ha  diritto  al rendiconto
          [c.p.c.  n.  263]  dell'affare  compiuto o a quello annuale
          della  gestione  se  questa  si protrae per piu' di un anno
          [c.c. 2261, 2320]..
                Art.  2553 (Divisione degli utili e delle perdite). -
          Salvo  patto  contrario, l'associato partecipa alle perdite
          nella  stessa  misura  in  cui  partecipa agli utili, ma le
          perdite  che colpiscono l'associato non possono superare il
          valore del suo apporto [c.c. n. 2265].
              Art  2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). -
          Le  disposizioni  degli  articoli 2551  e 2552 si applicano
          anche  al  contratto  di  cointeressenza  agli utili di una
          impresa senza partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al
          contratto   con  il  quale  un  contraente  attribuisce  la
          partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa,
          senza il corrispettivo di un determinato apporto.
              Per   le   partecipazioni   agli  utili  attribuite  ai
          prestatori  di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
          2102..
              -  Il  testo  dell'art.  49,  comma  2, lettera c), del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917 (Redditi di lavoro autonomo) e' il seguente:
              2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
                a) - b) (Omissis);
                c) le  partecipazioni  agli utili di cui alla lettera
          f)  del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro..