Art. 46. Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti 1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e' il seguente: 34. Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte. - Il testo del comma 19 dell'art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e' il seguente: 19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.