Art. 46.
              Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo
                 per i comuni di comunicare all'INPS
                       gli elenchi dei defunti
  1.  Al  responsabile  dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di
violazione   dell'obbligo   di  comunicazione  dei  decessi  previsto
dall'articolo  34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo
31,  comma  19,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la
sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo dell'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n.
          903   (Avviamento   alla   riforma   e   miglioramento  dei
          trattamenti  di  pensione  della  previdenza sociale) e' il
          seguente:
              34.  Ai  fini  del controllo dell'esistenza in vita dei
          pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di
          nubile  nei  casi  previsti dalla legge e' istituita presso
          ciascun  comune  l'anagrafe  dei  pensionati  dell'Istituto
          nazionale della previdenza sociale.
              Per   l'attuazione   di   quanto   disposto   al  comma
          precedente,  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale
          comunica   al   comune   di   residenza  i  nominativi  dei
          beneficiari  delle pensioni e l'ufficio anagrafe del Comune
          provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza
          sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
              - Il  testo  del  comma  19  dell'art.  31  della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2003) e' il seguente:
              19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi
          di cui all'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono
          fornite  in via telematica entro quindici giorni dalla data
          dell'evento,   secondo   le  specifiche  tecniche  definite
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (INPS).
          L'INPS,   sulla   scorta  dei  dati  del  casellario  delle
          pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli
          enti   erogatori   di  trattamenti  pensionistici  per  gli
          adempimenti  di  competenza.  Il  casellario delle pensioni
          mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.