Art. 47.
      Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
  1.  A  decorrere  dal  1  ottobre  2003,  il coefficiente stabilito
dall'articolo  13,  comma  8,  della  legge 27 marzo 1992, n. 257, e'
ridotto  da  1,5  a  1,25.  Con  la  stessa  decorrenza,  il predetto
coefficiente   moltiplicatore   si   applica   ai   soli  fini  della
determinazione  dell'importo  delle  prestazioni pensionistiche e non
della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano anche ai
lavoratori  a  cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni
relative   all'esposizione   all'amianto   sulla   base   degli  atti
d'indirizzo  emanati  sulla  materia dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  3.  Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
al (( comma 1, )) sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per
un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto
in  concentrazione  media  annua non inferiore a 100 fibre/litro come
valore  medio  su  otto  ore  al  giorno.  I  predetti  limiti non si
applicano  ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale  a  causa  dell'esposizione  all'amianto,  ai sensi del
testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro  gli  infortuni  sul lavoro e le malattie professionali, (( di
cui  al  punto  decreto  del Presidente della Repubblica )) 30 giugno
1965, n. 1124.
  4.  La  sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
  5.  I  lavoratori  che  intendano  ottenere  il  riconoscimento dei
benefici  di  cui  al  ((  comma 1, )) compresi quelli a cui e' stata
rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono
presentare  domanda  alla  sede  INAIL  di residenza entro 180 giorni
dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale  di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto
agli stessi benefici.
  6.  Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
((    6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per
i  lavoratori  che  abbiano  gia'  maturato,  alla data di entrata in
vigore  del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico
anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di
mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
  6-ter.  I  soggetti  cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo,  i  benefici prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992,
n.  257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora
siano  destinatari di benefici prevedenziali che comportino, rispetto
ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
al  pensionamento,  ovvero  l'aumento  dell'anzianita'  contributiva,
hanno  facolta'  di  optare tra i predetti benefici e quelli previsti
dal  presente  articolo.  Ai  medesimi  soggetti  non  si applicano i
benefici  di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito
dei  predetti  aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  6-quater.  All'onere  relativo  all'applicazione  dei commi 6-bis e
6-ter,  valutato  in  75  milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  6-quinquies.   In  caso  di  indebito  pensionistico  derivante  da
sentenze  con  le  quali  sia  stato riconosciuto agli interessati il
beneficio  pensionistico  previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257,
riformate  nei  successivi  gradi  di  giudizio  in  favore dell'ente
previdenziale,  non  si  da'  luogo  al recupero degli importi ancora
dovuti  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del  comma  8  dell'art.  13  della legge
          27 marzo  1992,  n.  257  (Norme  relative  alla cessazione
          dell'impiego   dell'amianto  -  Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 aprile 1992, n. 87, S.O.) e' il seguente:
              8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
          per  un  periodo  superiore  a dieci anni, l'intero periodo
          lavorativo  soggetto  all'assicurazione obbligatoria contro
          le   malattie   professionali   derivanti  dall'esposizione
          all'amianto,  gestita  dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
          delle  prestazioni  pensionistiche,  per il coefficiente di
          1,25.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali)  e'  pubblicato nel
          Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   del
          13 ottobre 1965, n. 257.
              -  Il  testo  del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
              8.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di  lire  400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. Le
          somme   non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario
          possono esserlo in quello successivo.