Art. 48.
            Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
  1.  A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo  5,  comma  1,  del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405,  in  materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
carico  del  SSN  per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa
quella  relativa  al  trattamento  dei pazienti in regime di ricovero
ospedaliero,  e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16 (( per
cento  ))  come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni
singola  regione.  Tale  percentuale  puo'  essere  rideterminata con
decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome,
tenuto  conto  di  uno  specifico  flusso informativo sull'assistenza
farmaceutica  relativa  ai  farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale
nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso  di  ricoveri ospedalieri,
attivato  a  decorrere  dal  1  gennaio  2004  sulla  base di accordo
definito  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome. Il decreto, da emanarsi
entro  il  30  giugno  2004,  tiene conto dei risultati derivanti dal
flusso informativo dei dati.
  2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta uno strumento di
tutela  della  salute  e  che  i medicinali sono erogati dal Servizio
sanitario  nazionale  in  quanto  inclusi  nei  livelli essenziali di
assistenza,  al  fine  di  garantire l'unitarieta' delle attivita' in
materia  di  farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in
ricerca  e  sviluppo,  e'  istituita, con effetto dal 1 gennaio 2004,
l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  di  seguito  denominata  Agenzia,
sottoposta  alle  funzioni  di indirizzo del Ministero della salute e
alla   vigilanza   del   Ministero   della  salute  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  3.  L'Agenzia  e'  dotata  di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico  e  di  autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma
5,  compiti  e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  in  materia  di  politiche  per  il  farmaco con
riferimento  alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca
e  sviluppo,  alla  produzione, alla distribuzione, alla informazione
scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio  del  consumo,  alla sorveglianza sugli effetti avversi,
alla rimborsabilita' e ai prezzi.
  4.  Sono  organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro
della salute:
    a) il   direttore   generale,   nominato  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome;
    b) il  consiglio  di  amministrazione costituito da un presidente
designato  dal  Ministro  della  salute,  d'intesa  con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  e  da quattro componenti di cui due designati dal Ministro
della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;
    c) il   collegio   dei  revisori  dei  conti  costituito  da  tre
componenti,  di  cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze,  con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e
uno  dalla  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
  5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione
generale  dei  farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle
funzioni  di  cui  alle  lettere  b),  c),  d), e) ed f) del comma 3,
dell'articolo  3  (( del regolamento di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   ))   28  marzo  2003,  n.  129.  In  particolare
all'Agenzia,  nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi
al   tetto   programmato  di  spesa  farmaceutica  ed  alla  relativa
variazione annua percentuale, e' affidato il compito di:
    a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e
di  linee  guida  per  la terapia farmacologica anche per i farmaci a
distribuzione  diretta,  per  quelli  impiegati  nelle varie forme di
assistenza  distrettuale e residenziale nonche' per quelli utilizzati
nel corso di ricoveri ospedalieri;
    b) monitorare,  avvalendosi  dell'Osservatorio  sull'impiego  dei
medicinali  (OSMED), coordinato congiuntamente dal direttore generale
dell'Agenzia  o  suo  delegato e da un rappresentante designato dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome, e, in collaborazione con le regioni e le province
autonome,   il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica  territoriale  ed
ospedaliera  a  carico  del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a
carico  del  cittadino.  ((  I  dati del monitoraggio sono comunicati
mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze; ))
    c)   provvedere   entro   il   30   settembre  di  ogni  anno,  o
semestralmente  nel  caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al
comma  1,  a  redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio
sanitario  nazionale,  sulla base dei criteri di costo e di efficacia
in  modo  da  assicurare,  su  base annua, il rispetto dei livelli di
spesa   programmata   nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza
pubblica,  nonche',  in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni e province autonome di
Trento  e  Bolzano  in  data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
    d) prevedere,   nel   caso   di   immissione   di  nuovi  farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata
dai  decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in
sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione
di  costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo
giornaliero   comparativo   nell'ambito  di  farmaci  con  le  stesse
indicazioni  terapeutiche,  prevedendo un premio di prezzo sulla base
dei  criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci
orfani;
    e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a
parere  della  predetta struttura tecnico scientifica individuata dai
decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio  terapeutico,  in sede di
revisione  ordinaria  del  prontuario, solo se il prezzo del medesimo
medicinale  e' inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali
per la relativa categoria terapeutica omogenea;
    f) procedere  in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e)
del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura
del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista  dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.  La  quota  di  spettanza  dovuta  al  farmacista per i prodotti
rimborsati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  viene  rideterminata
includendo  la  riduzione della quota di spettanza al produttore, che
il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il
rimanente  40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni
attraverso  l'adozione  di specifiche misure in materia farmaceutica,
di  cui  all'articolo  4,  comma  3 (( del decreto-legge 18 settembre
2001,   n.   347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  ))  legge
16 novembre   2001,   n.  405,  e  costituisce  adempimento  ai  fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e successive modificazioni;
    g) proporre  nuove  modalita',  iniziative e interventi, anche di
cofinanziamento   pubblico-privato,   per   promuovere   la   ricerca
scientifica  di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco
e  per  favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e
sviluppo;
    h) predisporre,  entro  il 30 novembre di ogni anno, il programma
annuale  di  attivita'  ed interventi, da inviare, per il tramite del
Ministro  della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere entro
il 31 gennaio successivo;
    i) predisporre  periodici  rapporti  informativi  da inviare alle
competenti Commissioni parlamentari;
    l) provvedere,  su  proposta  della struttura tecnico scientifica
individuata  dai  decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004
alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio
e  il  mantenimento  delle terapie (( contro le )) patologie croniche
con  farmaci  a carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione
dei  relativi  criteri  del  prezzo.  A  decorrere  dal  settimo mese
successivo  alla  data  di  assunzione  del  provvedimento  da  parte
dell'Agenzia,  il  prezzo  dei  medicinali  presenti  nel  Prontuario
farmaceutico  nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento
delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30
(( per cento. ))
  6.  Le  misure  di  cui  al  comma  5,  lettere c), d), e), f) sono
adottate  con  delibere  del consiglio d'amministrazione, su proposta
del  direttore  generale.  Ai  fini  della  verifica del rispetto dei
livelli  di  spesa  di  cui al comma 1, alla proposta e' allegata una
nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
  7.  Dal  1 gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono
trasferite  all'Agenzia  le  unita'  di personale gia' assegnate agli
uffici  della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del
Ministero  della  salute,  le cui competenze transitano alla medesima
Agenzia.  Il personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del  personale  in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la
stessa  direzione  generale.  Detto personale conserva il trattamento
giuridico  ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del
personale   sono  ridotte  in  maniera  corrispondente  le  dotazioni
organiche  del  Ministero  della  salute  e  le relative risorse sono
trasferite  all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche
non  possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel
comparto  di  contrattazione  collettiva  attualmente previsto per il
personale  trasferito  ai  sensi  del  presente comma. L'Agenzia puo'
assumere,  in  relazione  a  particolari e motivate esigenze, cui non
puo' far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita'    finanziarie,    personale   tecnico   o   altamente
qualificato,  con  contratti  a tempo determinato di diritto privato.
L'Agenzia   puo'   altresi'   avvalersi,   nei   medesimi  limiti  di
disponibilita'  finanziaria, e comunque per un numero non superiore a
40  unita', ai sensi (( dell'articolo 17, )) comma 14, della legge 15
maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in  posizione  di comando dal
Ministero  della  salute, dall'Istituto superiore di sanita', nonche'
da  altre  amministrazioni  dello Stato, dalle regioni, dalle aziende
sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.
  8.  Agli  oneri  relativi al personale, alle spese di funzionamento
dell'Agenzia  e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED)
di  cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del
programma  di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),
si fa fronte:
    a) mediante  le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001,
3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute;
    b) mediante  le  entrate  derivanti dalla maggiorazione del 20 ((
per  cento  ))  delle  tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
    c) mediante  eventuali  introiti derivanti da contratti stipulati
con  l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e con
altri  organismi  nazionali  ed  internazionali  per  prestazioni  di
consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
  9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo
stanziato  in  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
previsione  del  Ministero  della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente  riferiti  agli  oneri  di  gestione, calcolati tenendo
conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota
incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
  10.  Le  risorse  di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate
nello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.
  11.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale.
  12.  A  decorrere  dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si
provvede  ai  sensi (( dell'articolo 11, )) comma 3, lettera d) della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
  13.  Con  uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con   il   Ministro   della  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da
adottare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di   conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate  le
necessarie    norme   regolamentari   per   l'organizzazione   e   il
funzionamento    dell'Agenzia,    prevedendo    che   l'Agenzia   per
l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in strutture
amministrative  e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le
funzioni tecnico scientifiche gia' svolte dalla Commissione unica del
farmaco  e  disciplinando  i  casi di decadenza degli organi anche in
relazione  al  mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
  14.  La  Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere
dalla  data  di  entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che
regolamenta  l'assolvimento  di  tutte  le funzioni gia' svolte dalla
medesima   Commissione  da  parte  degli  organi  e  delle  strutture
dell'Agenzia.
  15.  Per  quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano  le  disposizioni  di  cui  ((  agli  articoli 8 e 9 )) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  17.  Le  aziende  farmaceutiche,  entro  il 30 aprile di ogni anno,
producono  all'Agenzia autocertificazione dell' ammontare complessivo
della  spesa  sostenuta  nell'anno  precedente  per  le  attivita' di
promozione  e  della  sua  ripartizione  nelle singole voci di costo,
sulla  base  di  uno  schema approvato con decreto del Ministro della
salute.
  18.  Entro  la  medesima  data  di  cui  al  comma  17,  le aziende
farmaceutiche  versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia,
un  contributo  pari  al  5  per cento delle spese autocertificate al
netto delle spese per il personale addetto.
  19.  Le  risorse  confluite  nel  fondo  di  cui  al  comma 18 sono
destinate dall'Agenzia:
    a) per  il  50  ((  per  cento,  )) alla costituzione di un fondo
nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del SSN, di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in
attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;
    b) per il rimanente 50 (( per cento: ))
      1) all'istituzione,  nell'ambito delle proprie strutture, di un
centro di informazione indipendente sul farmaco;
      2) alla  realizzazione,  di  concerto  con  le  regioni,  di un
programma  di  farmacovigilanza  attiva tramite strutture individuate
dalle  regioni, con finalita' di consulenza e formazione continua dei
medici  di  medicina  generale  e  dei  pediatri di libera scelta, in
collaborazione  con  le  organizzazioni  di  categorie  e le societa'
scientifiche pertinenti e le universita';
      3)  alla  realizzazione  di ricerche sull'uso dei farmaci ed in
particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese
a  dimostrare  il  valore  terapeutico  aggiunto, nonche' sui farmaci
orfani  e  salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
universita' ed alle regioni;
      4)   ad   altre  attivita'  di  informazione  sui  farmaci,  di
farmacovigilanza,  di  ricerca,  di formazione e di aggiornamento del
personale.
  20.  Al  fine  di  garantire  ((  una  migliore  )) informazione al
paziente,  a partire dal 1 gennaio 2005, le confezioni dei medicinali
devono   contenere   un   foglietto   illustrativo  ben  leggibile  e
comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
  21.  Fermo  restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6,  9,  11,  12,  14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a
disciplinare:
    a) pubblicita'  presso  i  medici,  gli  operatori  sanitari  e i
farmacisti;
    b) consegna di campioni gratuiti;
    c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
    d) definizione delle modalita' con cui gli operatori del Servizio
sanitario  nazionale  comunicano  alle  regioni  la  partecipazione a
iniziative  promosse  o  finanziate  da  aziende  farmaceutiche  e da
aziende  fornitrici  di  dispositivi medici per il Servizio sanitario
nazionale.
  22.  Il  secondo  periodo  del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita ai
medici  di  medicina  generale  ed  ai  pediatri  di libera scelta la
partecipazione  a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo
educazionale  su  temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura
sanitaria  di  competenza.  Presso  tale  struttura  e' depositato un
registro  con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in  questione  e  tali  dati devono essere accessibili alle Regioni e
all'agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
  23.  Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
541 del 1992, le parole: non comunica la propria motivata opposizione
sono sostituite dalle seguenti comunica il proprio parere favorevole,
sentita  la  regione  dove  ha sede l'evento. Nel medesimo comma sono
altresi'  soppresse le parole: o, nell'ipotesi disciplinata dal comma
2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione.
  24.  Nel  comma  3  dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto
legislativo  n.  541 del 1992, le parole da: otto membri a fino a: di
sanita'  sono  sostituite  dalle  seguenti: un membro appartenente al
Ministero della salute, un membro appartenente all'Istituto superiore
di  sanita',  due  membri designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  25.  La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la
dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di  interessi  da parte dei
relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
  26.  Il  rapporto  di  dipendenza o di convenzione con le strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private
accreditate  e'  incompatibile  con attivita' professionali presso le
organizzazioni  private  di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
  27.  All'articolo  11,  comma  1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  nel  primo capoverso le parole: all'autorita' competente sono
sostituite  dalle  seguenti:  all'Agenzia  italiana del farmaco, alla
regione sede della sperimentazione;
    b) la   lettera   e)   e'   sostituita   dalla  seguente:  e)  la
dichiarazione  di  inizio,  di eventuale interruzione e di cessazione
della  sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e
le motivazioni dell'eventuale interruzione.
  28.  Con  accordo  sancito  in  sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome, sono
definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per
la  disciplina  dei  rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto
previsto dal presente articolo.
  29.  Salvo  diversa  disciplina  regionale, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
conferimento  delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione
ha  luogo  mediante  l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei
farmacisti   risultati   idonei,  risultante  da  un  concorso  unico
regionale,  per  titoli  ed esami, bandito ed espletato dalla Regione
ogni quattro anni.
  30.   A   decorrere   dalla   data  di  insediamento  degli  organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme  previste
dall'articolo  9,  commi  2  e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178.
  31.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
all'articolo  7  comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
sono  soppresse  le  parole:  tale  disposizione  non  si  applica ai
medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.
  32.  Dal  1 gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in
base (( all'articolo 1, )) comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  come  modificato  dall'articolo 52,  comma  6,  della  legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime
di  SSN,  fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
siano   essi   specialita'   o   generici,   che  abbiano  un  prezzo
corrispondente   a   quello   di  rimborso  cosi'  come  definito  ((
dall'articolo  7,  comma  1,  del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405. ))
  33.  Dal  1  gennaio  2004  i  prezzi  dei  prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione
tra  agenzia  e  produttori secondo le modalita' e i criteri indicati
nella  delibera  CIPE  l  febbraio  2001,  n.  3  (( pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. ))
  34.  Fino all'insediamento degli organi dell'agenzia, le funzioni e
i  compiti  ad  essa  affidati,  sono  assicurati dal Ministero della
salute  e  i  relativi  provvedimenti  sono  assunti  con decreto del
Ministro della salute.
  35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
13,  la  Commissione  unica del farmaco continua ad operare nella sua
attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
          Riferimenti normativi:
              - Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 18 settembre
          2001,  n.  347  (Interventi  urgenti  in  materia  di spesa
          sanitaria),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405, e' il seguente:
              1.  A  decorrere  dall'anno  2002  l'onere a carico del
          Servizio  sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
          territoriale  non  puo' superare, a livello nazionale ed in
          ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria
          complessiva.  A  tale  fine le regioni adottano, sentite le
          associazioni  di  categoria  interessate,  i  provvedimenti
          necessari  ad  assicurare il rispetto della disposizione di
          cui al presente articolo.
              -  Il  testo  dell'art.  3  del  regolamento  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
          129  (Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero della
          salute) e' il seguente:
              Art.   3   (Dipartimento   dell'innovazione). - 1.   Il
          dipartimento dell'innovazione svolge attivita' e interventi
          di  propulsione  e  vigilanza per lo sviluppo della ricerca
          scientifica e tecnologica in materia sanitaria e a sostegno
          di  azioni  di  studio  e  creazione  di  reti integrate di
          servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti,
          cronici, terminali, ai disabili ed agli anziani.
              2.  Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono
          istituite le seguenti direzioni generali:
                a) direzione   generale  dei  farmaci  e  dispositivi
          medici;
                b) direzione  generale  della  ricerca  scientifica e
          tecnologica;
                e) direzione generale del personale, organizzazione e
          bilancio.
              3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a),
          svolge le seguenti funzioni relativamente a:
                a) ricerca,     sperimentazione,     produzione     e
          commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa
          farmacovigilanza;
                b) pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti;
                e) dispositivi medici;
                d) prodotti  usati in medicina o per il miglioramento
          dello stato di salute;
                e) biocidi e prodotti cosmetici;
                f)  produzione,  commercio  ed impiego delle sostanze
          stupefacenti  e  psicotrope ed aggiornamento delle relative
          tabelle;
                g) studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;
                h) registri      della     popolazione     per     la
          farmacoepidemiologia;
                i) funzionamento  della segreteria del Comitato etico
          nazionale.
              4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b),
          svolge le seguenti funzioni relativamente a:
                a) ricerca   scientifica   in   materia  sanitaria  e
          funzionamento  della  Commissione  nazionale per la ricerca
          sanitaria;
                b) promozione  della  ricerca  tecnologica in materia
          sanitaria;
                e) disciplina  della tutela sanitaria delle attivita'
          sportive e della lotta contro il doping;
                d) rapporti  con l'universita' e gli enti di ricerca,
          pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
                e) vigilanza   sull'Istituto  superiore  di  sanita',
          sull'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del  lavoro,  sugli Istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico  e  sugli  altri  enti  o  istituti a carattere
          nazionale previsti dalla legge;
                f) informazioni  alle  regioni  e  agli  operatori  a
          supporto  delle decisioni relative all'uso delle tecnologie
          mediche.
              5. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera c),
          svolge le seguenti funzioni relativamente a:
                a) organizzazione,    bilancio    e   personale   del
          Ministero,  con  particolare riferimento all'individuazione
          dei  fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali
          ed alla relativa acquisizione;
                b) formazione  del  personale,  relazioni  sindacali,
          contrattazione e mobilita' compresa quella dipartimentale.
              -  Il  testo  del  comma  40  dell'art.  1  della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              40.  A  decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
          sul   prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
          medicinali  collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
          8,  comma  10,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
          fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
          i  farmacisti  rispettivamente  al 66,65 per cento, al 6,65
          per  cento  e  al  26,7  per cento sul prezzo di vendita al
          pubblico  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
          Il   Servizio   sanitario  nazionale,  nel  procedere  alla
          corresponsione  alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
          titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
          e  al  netto  dell'IVA  pari  al  3,75  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  inferiore  a  lire  50.000,  al  6  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  compreso  tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
          per  le  specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
          pubblico  e'  compreso  tra lire 100.000 e lire 199.999, al
          12,5  per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
          di  vendita  al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
          154,94  e  al 19 per cento per le specialita' medicinali il
          cui  prezzo  di  vendita  al  pubblico  e' superiore a euro
          154,94.    Il    Ministero   della   salute,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
          gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
          presente   comma.   Per   le  farmacie  rurali  che  godono
          dell'indennita'  di  residenza  ai  sensi dell'art. 2 della
          legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
          un   fatturato   annuo  in  regime  di  Servizio  sanitario
          nazionale  al  netto  dell'IVA  non  superiore  al lire 750
          milioni,  restano  in  vigore  le  quote  di  sconto di cui
          all'art.  2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
          Per  le  farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime di
          servizio   sanitario   nazionale   al  netto  dell'IVA  non
          superiore  a  lire 500 milioni, le percentuali previste dal
          presente  comma  sono  ridotte  in  misura  par i al 60 per
          cento.
              -  Il  testo dell'art. 4 del decreto-legge 18 settembre
          2001,  n.  347  (Interventi  urgenti  in  materia  di spesa
          sanitaria),   convertito,  con  modificazioni  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405, e' il seguente:
              Art.  4  (Accertamento e copertura dei disavanzi). - 1.
          Relativamente  all'anno  2001,  per  le finalita' di cui al
          comma 4 dell'art. 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ai fini della anticipazione delle misure di copertura degli
          eventuali  disavanzi  di  gestione, l'accertamento di detti
          disavanzi   e'   effettuato  con  riferimento  ai  dati  di
          preconsuntivo  entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore     del     presente    decreto.    Le    risultanze
          dell'accertamento  sono comunicate entro i successivi dieci
          giorni   al   Ministero   della   salute  ed  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, nonche' alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali.
              2.  Entro  il 30 giugno dell'anno successivo le regioni
          comunicano   al   Ministero   della  salute,  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, nonche' alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali,   le   risultanze  dell'accertamento  dei  conti
          consuntivi  della  spesa  sanitaria  previsto dall'art. 83,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              3.  Gli  eventuali  disavanzi  di  gestione accertati o
          stimati,  nel  rispetto  dell'accordo  Stato-regioni di cui
          all'art.  1,  comma  1,  sono  coperti dalle regioni con le
          modalita'   stabilite  da  norme  regionali  che  prevedano
          alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
                a) misure  di compartecipazione alla spesa sanitaria,
          ivi      inclusa     l'introduzione     di     forme     di
          corresponsabilizzazione   dei   principali   soggetti   che
          concorrono alla determinazione della spesa;
                b) variazioni      dell'aliquota     dell'addizionale
          regionale  all'imposta  sul reddito delle persone fisiche o
          altre misure fiscali previste nella normativa vigente;
                c) altre  misure  idonee  a  contenere  la spesa, ivi
          inclusa   l'adozione   di   interventi  sui  meccanismi  di
          distribuzione dei farmaci.
              3-bis.   Limitatamente  all'anno  2002,  in  deroga  ai
          termini  ed  alle modalita' previste dall'art. 50, comma 3,
          secondo  periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  ed  all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  504, le regioni possono disporre la
          maggiorazione   dell'aliquota   dell'addizionale  regionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare
          i  tributi  regionali di cui all'art. 23 del citato decreto
          legislativo  n.  504  del  1992 con propri provvedimenti da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro il 31 dicembre
          2001.    La    maggiorazione   dell'addizionale   regionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche superiore
          alla aliquota dello 0,5 e' determinata con legge regionale.
              4.  Al  fine di assicurare la copertura della quota dei
          disavanzi relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in
          base  all'accordo tra lo Stato e le regioni citato all'art.
          1,  comma 1, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche
          in   deroga   alle   limitazioni   previste  dalle  vigenti
          disposizioni,  mutui  con  oneri  a  carico  dei rispettivi
          bilanci..
              -  Il  testo  dell'art.  4  del decreto-legge 15 aprile
          2002,  n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
          materia  di  riscossione,  razionalizzazione del sistema di
          formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
          ed      adeguamenti      comunitari,     cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture), convertito, con modificazioni, dalla legge
          15 giugno  2002,  n. 112, e successive modificazioni, e' il
          seguente:
              Art.  4  (Concorso  delle  regioni  al  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
          all'art.   40   della   legge  28 dicembre  2001,  n.  448,
          concernenti  taluni obblighi a carico delle regioni e delle
          province  autonome  per l'anno 2001, funzionali al rispetto
          degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
          anni  2002,  2003  e  2004,  intendendosi  quale livello di
          finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
          parte  delle  medesime, quello considerato dall'accordo tra
          Governo,  regioni  e  province  autonome del 3 agosto 2000,
          come   integrato   dall'art.   85,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, rivalutato per i predetti anni,
          secondo  le  percentuali  stabilite  dall'art. 85, comma 8,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              -  Il  testo  del  comma  14  dell'art.  17 della legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo) e' il seguente:
              14.   Nel   caso   in   cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.
              -  Il  testo  del  comma  12  dell'art.  5  della legge
          29 dicembre   1990,   n.   407  (Disposizioni  diverse  per
          l'attuazione  della manovra di finanza pubblica 1991-1993),
          e successive modificazioni, e' il seguente:
              12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  fissati  le  tariffe  e  i  diritti
          spettanti   al   Ministero   della   sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti.
              -  Il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e successive modificazioni, e' il seguente:
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) (omissis);
                b) (omissis);
                c) (omissis);
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) (omissis).
              - Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              Art.  8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate  da  Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
          servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
          quelle regionali e locali.
              2.   Le   agenzie  hanno  piena  autonomia  nei  limiti
          stabiliti  dalla legge e sono sottoposte al controllo della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio  1994,  n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
          indirizzo   e  di  vigilanza  di  un  Ministro  secondo  le
          disposizioni   del   successivo   comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni  generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
          14  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993 e successive
          modificazioni.
              3.  L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
          conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
          precedente  art. 5 del presente decreto per il conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento.
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del dipartimento;
                b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
                c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
                  d1)   l'approvazione  dei  programmi  di  attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
                  d2)  l'emanazione  di  direttive  con l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere;
                  d3)    l'acquisizione   di   dati   e   notizie   e
          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
          delle prescrizioni impartite;
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere;
                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  Ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del Ministro competente;
                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del Ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
                i) istituzione  di  un apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
                l)  determinazione di una organizzazione dell'agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal Ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni e integrazioni;
                m) facolta'  del  direttore  generale dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  Ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.
              Art.  9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
          Alla  copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei limiti
          determinati  per  ciascuna di esse dai successivi articoli,
          si provvede, nell'ordine:
                a) mediante  l'inquadramento del personale trasferito
          dai  Ministeri  e dagli enti pubblici, di cui al precedente
          art. 8, comma 1;
                b) mediante  le procedure di mobilita' di cui al capo
          III  del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
                c) a   regime,   mediante   le   ordinarie  forme  di
          reclutamento.
              2.  Al  termine delle procedure di inquadramento di cui
          al  precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
          dotazioni  organiche  delle amministrazioni e degli enti di
          provenienza  e  le  corrispondenti risorse finanziarie sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate.
              3.  Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
          ai   sensi   del   precedente  comma  1,  e'  mantenuto  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  spettante presso gli
          enti,  le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
              4.   Gli   oneri  di  funzionamento  dell'agenzia  sono
          coperti:
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni,  secondo  quanto  disposto  dal precedente
          comma 2;
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati  con  le  amministrazioni  per  le prestazioni di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione;
                c) mediante  un finanziamento annuale, nei limiti del
          fondo   a   tale   scopo   stanziato   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   competente   e   suddiviso   in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.
              -  Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15
          del   decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  541
          (Attuazione   della   direttiva  92/28/CEE  concernente  la
          pubblicita' dei medicinali per uso umano) e' il seguente:
              Art.  1  (Definizione  di  pubblicita' dei medicinali e
          ambito  di  applicazione  del  decreto.)  -  1. Ai fini del
          presente  decreto  s'intende per pubblicita' dei medicinali
          qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela
          o  di  esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la
          fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.
              2.   La   pubblicita'   dei  medicinali  comprende,  in
          particolare:
                a) la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico;
                b) la   pubblicita'  dei  medicinali  presso  persone
          autorizzate a prescriverli o a dispensarli.
              3.  Agli  effetti  del  presente decreto, e' ricompresa
          nella   pubblicita'   di   cui  al  comma  2,  lettera  b),
          l'informazione  scientifica  svolta, con qualunque mezzo, a
          cura  e  con  il contributo delle imprese farmaceutiche, le
          quali  devono  attenersi  alle  disposizioni  e  ai criteri
          previsti dagli articoli seguenti.
              4.  Il  presente  decreto  concerne  esclusivamente  la
          pubblicita' e l'informazione relative ai medicinali per uso
          umano.
              Art.  2  (Requisiti generali della pubblicita). - 1. La
          pubblicita'  dei  medicinali  puo'  riferirsi  unicamente a
          medicinali per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  ai  sensi  dell'art.  8 del
          decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
              2.   Tutti   gli   elementi  della  pubblicita'  di  un
          medicinale  devono  essere  conformi  alle informazioni che
          figurano  nel riassunto delle caratteristiche del prodotto,
          approvato  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  5,  del decreto
          legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
              3.  La  pubblicita'  deve  favorire l'uso razionale del
          medicinale,   presentandolo   in   modo   obiettivo,  senza
          esagerarne  le  proprieta'  e  senza  indurre in inganno il
          destinatario.
              Art. 3 (Limiti della pubblicita' presso il pubblico). -
          1.   Possono  formare  oggetto  di  pubblicita'  presso  il
          pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro
          obiettivo  terapeutico,  sono  concepiti  e  realizzati per
          essere  utilizzati  senza  intervento  di  un medico per la
          diagnosi,  la  prescrizione o la sorveglianza nel corso del
          trattamento   e,   se  necessario,  con  il  consiglio  del
          farmacista.
              2.  E'  vietata  la  pubblicita' presso il pubblico dei
          medicinali  che  possono  essere  forniti  soltanto  dietro
          presentazione  di  ricetta medica o che contengono sostanze
          psicotrope  o  stupefacenti;  in  deroga  a tale divieto il
          Ministero   della  sanita'  puo'  autorizzare  campagne  di
          vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
              3.   E'   vietata   la  distribuzione  al  pubblico  di
          medicinali a scopo promozionale.
              4.  Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del
          comma  2,  e'  vietata la pubblicita' presso il pubblico di
          medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio
          sanitario  nazionale,  nonche'  dei  medicinali di cui agli
          articoli 1,  comma  4,  e  25,  commi  2  e  4, del decreto
          legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
              5.    In    pubblicazioni    a   stampa,   trasmissioni
          radio-televisive    e   in   messaggi   non   a   carattere
          pubblicitario  comunque  diffusi  al  pubblico,  e' vietato
          menzionare la denominazione di un medicinale in un contesto
          che  possa  favorire il consumo del prodotto. La violazione
          del   divieto   comporta   l'applicazione   della  sanzione
          amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.
              Art.   4  (Caratteristiche  e  contenuto  minimo  della
          pubblicita'  presso  il  pubblico).  -  1.  Fatte  salve le
          disposizioni  dell'art.  3, la pubblicita' di un medicinale
          presso il pubblico:
                a) e'  realizzata in modo che la natura pubblicitaria
          del  messaggio  sia  evidente e il prodotto sia chiaramente
          identificato come medicinale;
                b) comprende almeno:
                  1)   la   denominazione   del   medicinale   e   la
          denominazione comune del principio attivo; l'indicazione di
          quest'ultima  non  e'  obbligatoria  se  il  medicinale  e'
          costituito da piu' principi attivi;
                  2)   un   invito   esplicito  e  chiaro  a  leggere
          attentamente  le  avvertenze figuranti, a seconda dei casi,
          nel  foglio  illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella
          pubblicita'  scritta  l'invito  deve  risultare  facilmente
          leggibile   dal   normale   punto   d'osservazione;   nella
          pubblicita'   sulla  stampa  quotidiana  e  periodica  deve
          essere,  comunque,  scritto con caratteri di dimensioni non
          inferiori al corpo 9.
              2.  In deroga al comma 1, la pubblicita' puo' limitarsi
          a  contenere  la denominazione del medicinale, qualora essa
          abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.
              Art. 5 (Contenuti pubblicitari non consentiti). - 1. La
          pubblicita'  presso  il  pubblico di un medicinale non puo'
          contenere alcun elemento che:
                a) faccia  apparire  superflui la consultazione di un
          medico  o  l'intervento chirurgico, in particolare offrendo
          una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
                b) induca a ritenere l'efficacia del medicinale priva
          di  effetti  secondari  o  superiore  o  pari  ad  un altro
          trattamento o ad un altro medicinale;
                c) induca   a   ritenere   che  il  medicinale  possa
          migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;
                d) induca  a  ritenere che la mancanza del medicinale
          possa  avere  effetti  pregiudizievoli sul normale stato di
          buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle
          campagne di vaccinazione di cui all'art. 3, comma 2;
                e) si  rivolga  esclusivamente  o  prevalentemente ai
          bambini;
                f) comprenda  una  raccomandazione  di scienziati, di
          operatori   sanitari   o  di  persone  largamente  note  al
          pubblico;
                g) assimili  il medicinale ad un prodotto alimentare,
          ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;
                h) induca  a  ritenere che la sicurezza o l'efficacia
          del  medicinale  sia  dovuta  al fatto che si tratta di una
          sostanza naturale;
                i) possa indurre ad una errata autodiagnosi;
                l) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante
          o ingannevole a certificati di guarigione;
                m) utilizzi   in   modo   abusivo,  impressionante  o
          ingannevole  rappresentazioni  visive delle alterazioni del
          corpo   umano   dovute  a  malattie  o  a  lesioni,  oppure
          dell'azione  di  un medicinale sul corpo umano o su una sua
          parte;
                n)    indichi   che   il   medicinale   ha   ricevuto
          un'autorizzazione all'immissione in commercio.
              Art.   9   (Requisiti  e  attivita'  degli  informatori
          scientifici).  -  1.  L'informazione  sui  medicinali  puo'
          essere fornita al medico dagli informatori scientifici. Nel
          mese  di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica
          deve  comunicare  al  Ministero della sanita' il numero dei
          sanitari   visitati   dai  propri  informatori  scientifici
          nell'anno  precedente,  specificando  il  numero  medio  di
          visite effettuate.
              2.  Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
          informatori  scientifici  devono  essere  in  possesso  del
          diploma   di  laurea  in  una  delle  seguenti  discipline:
          medicina  e  chirurgia,  scienze  biologiche,  chimica  con
          indirizzo   organico   o  biologico,  farmacia,  chimica  e
          tecnologia  farmaceutiche.  Il Ministro della sanita' puo',
          con  decreto, riconoscere come idonei, ai fini del presente
          articolo,  altri  diplomi  di  laurea  o  altri  diplomi di
          livello  universitario.  In  tutti  i  casi gli informatori
          scientifici  devono  ricevere  una  formazione  adeguata da
          parte delle imprese da cui dipendono, cosi' da risultare in
          possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire
          informazioni  precise e quanto piu' complete sui medicinali
          presentati.
              3.  L'attivita' degli informatori scientifici e' svolta
          sulla  base  di  un  rapporto  di  lavoro univoco e a tempo
          pieno.
              4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al
          medico,  per  ciascun  medicinale  presentato, il riassunto
          delle   caratteristiche   del   prodotto,   completo  delle
          informazioni  sul  prezzo  e, se del caso, delle condizioni
          alle  quali  il prodotto puo' essere prescritto con onere a
          carico del Servizio sanitario nazionale.
              5. L'adempimento di cui al comma 4 non e' necessario se
          il medico e' in possesso di una pubblicazione che riproduce
          i  testi  dei  riassunti delle caratteristiche dei prodotti
          autorizzati  dal  Ministero  della  sanita'  e  se,  per il
          medicinale   presentato  dall'informatore  scientifico,  il
          riassunto  delle caratteristiche del prodotto non ha subito
          variazioni  rispetto  al  testo incluso nella pubblicazione
          predetta.
              6.  Gli  informatori  scientifici  devono  riferire  al
          servizio   scientifico   di  cui  all'art.  14,  dal  quale
          dipendono,  tutte  le  informazioni sugli effetti secondari
          dei  farmaci,  allegando, ove possibile, copia delle schede
          di  segnalazione utilizzate dal medico ai sensi dell'art. 1
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio
          1991, n. 93.
              Art.  11  (Concessione  o  promessa di premi o vantaggi
          pecuniari  o  in natura). - 1. Nel quadro dell'attivita' di
          informazione  e  presentazione dei medicinali svolta presso
          medici   o  farmacisti  e'  vietato  concedere,  offrire  o
          promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che
          siano  di  valore trascurabile e siano comunque collegabili
          all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.
              2.  I  medici  e i farmacisti non possono sollecitare o
          accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
              3.  In  caso di violazione dei commi 1 e 2 si applicano
          le  pene  previste  dagli articoli 170, 171 e 172 del testo
          unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto
          27 luglio  1934,  n.  1265,  come  modificati dall'art. 16,
          comma 1, del presente decreto.
              Art.  14  (Servizio  scientifico)  -  1.  A partire dal
          1 luglio  1993,  ogni  impresa titolare dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio  di  medicinali  deve  essere
          dotata    di    un    servizio    scientifico    incaricato
          dell'informazione  sui  medicinali che immette sul mercato.
          Il  servizio  e'  diretto  da  un laureato in medicina o in
          farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche.
              2.  Per  i medicinali il cui titolare di autorizzazione
          all'immissione    in    commercio   ha   sede   all'estero,
          l'adempimento  previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto
          dall'impresa   che   rappresenta   in  Italia  il  titolare
          dell'autorizzazione   o   che,   comunque,   provvede  alla
          importazione e distribuzione dei prodotti.
              3.  Il  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in
          commercio e i soggetti previsti dal comma 2:
                a) si  assicurano  che  la  pubblicita'  farmaceutica
          della  propria  impresa  sia conforme alle prescrizioni del
          presente decreto;
                b) verificano  che  gli  informatori scientifici alle
          proprie  dipendenze  siano  in  possesso  di una formazione
          adeguata  e  rispettino  gli  obblighi imposti dal presente
          decreto;
                c) forniscono     al    Ministero    della    sanita'
          l'informazione  e  l'assistenza eventualmente richiesta per
          l'esercizio delle competenze dello stesso;
                d) curano  che i provvedimenti adottati dal Ministero
          della   sanita'   ai   sensi  del  presente  decreto  siano
          rispettati immediatamente e integralmente.
              4.  Nell'ipotesi  prevista dal comma 5 dell'art. 7, gli
          adempimenti  indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo
          devono     essere     soddisfatti    sia    dal    titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia da chi
          provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale.
              5.   Chi   viola  disposizioni  del  presente  articolo
          soggiace    alla    sanzione    amministrativa    da   lire
          cinquantamilioni a lire trecentomilioni.
              Art.  15  (Pubblicita'  presso  gli  operatori sanitari
          svolta   irregolarmente).   -   1.   La   violazione  delle
          disposizioni  del presente decreto sulla pubblicita' presso
          gli   operatori   sanitari  comporta  l'applicazione  delle
          sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dall'art. 201
          del  testo  unico delle leggi sanitarie approvato con regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
          Il   Ministero   della  sanita'  adotta,  se  del  caso,  i
          provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9.
              2.  Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico
          del  Servizio sanitario nazionale l'irregolarita' comporta,
          altresi',  la  sospensione  del  medicinale  dal prontuario
          stesso  per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni,
          tenuto  conto della gravita' del fatto. Il provvedimento di
          sospensione  e'  adottato previa contestazione del fatto al
          titolare  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio,
          il  quale  puo'  far pervenire controdeduzioni al Ministero
          della  sanita'  entro  quindici  giorni dalla contestazione
          stessa.
              -  Il  testo  degli  articoli 6 e 12 del citato decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              Art.  6  (Autorizzazione  della  pubblicita'  presso il
          pubblico). - 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il
          pubblico  puo'  essere  effettuata senza autorizzazione del
          Ministero  della  sanita',  ad  eccezione  delle inserzioni
          pubblicitarie   sulla   stampa  aventi  le  caratteristiche
          indicate  dall'art.  4,  comma  2, o che, ferme restando le
          disposizioni dell'art. 4, comma 1, si limitino a riprodurre
          integralmente   e   senza   modifiche  le  indicazioni,  le
          controindicazioni,  le  opportune precauzioni d'impiego, le
          interazioni,    le   avvertenze   speciali,   gli   effetti
          indesiderati   descritti   nel   foglio  illustrativo,  con
          l'eventuale   aggiunta   di   una   fotografia   o  di  una
          rappresentazione    grafica    dell'imballaggio    o    del
          condizionamento primario del prodotto.
              2.  L'autorizzazione  e' rilasciata dal Ministero della
          sanita',   sentita   la  Commissione  di  esperti  prevista
          dall'art.   201  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie
          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934,  n. 1265 e
          successive modificazioni.
              3.  La Commissione di cui al comma precedente, nominata
          dal  Ministro  della  sanita' e rinnovata ogni tre anni, e'
          costituita da:
                a) il  Ministro  stesso  o  un  suo  delegato, che la
          presiede;
                b) un  membro appartenente al Ministero della salute,
          un  membro  appartenente all'Istituto superiore di sanita',
          due  membri  designati  dalla  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
                c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;
                d) due  farmacisti,  uno  dei  quali  designato dalla
          Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.
              4.  Svolge  le  funzioni  di  segretario un funzionario
          direttivo del Ministero della sanita'.
              5.  Il parere della Commissione non e' obbligatorio nei
          seguenti casi:
                a) se  il  messaggio  pubblicitario  non  puo' essere
          autorizzato,   risultando  in  evidente  contrasto  con  le
          disposizioni degli articoli 2, 3, 4, comma 1, lettera b), e
          dell'art. 5, lettere c), f) e n);
                b) se  il messaggio e' destinato ad essere pubblicato
          sulla  stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a
          mezzo  radiofonico, ed e' stato approvato da un istituto di
          autodisciplina   formato  dalle  associazioni  maggiormente
          rappresentative    interessate    alla   diffusione   della
          pubblicita'  dei medicinali di automedicazione riconosciuto
          dal Ministero della sanita';
                c) se  il  messaggio  costituisce parte di altro gia'
          autorizzato su parere della Commissione.
              6.  Decorso un anno dal riconoscimento dell'Istituto di
          autodisciplina  di  cui al comma 5, lettera b), il Ministro
          della  sanita', verificata la correttezza delle valutazioni
          dell'Istituto  predetto,  con  decreto  da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana estende la
          procedura  di  cui  al  comma  5,  lettera  b), ai messaggi
          pubblicitari televisivi e cinematografici.
              7. Nelle ipotesi previste dal comma 5, l'autorizzazione
          e'  negata  o  concessa  con  provvedimento  del competente
          ufficio  del  Ministero  della  sanita' entro trenta giorni
          dalla   presentazione   della   domanda;   sull'opposizione
          proposta  avverso  il  diniego  concernente una pubblicita'
          approvata dall'Istituto di autodisciplina il Ministro della
          sanita'  decide,  sentita la Commissione di cui al comma 3.
          In   ogni  altra  ipotesi,  l'autorizzazione  e'  negata  o
          concessa  con  decreto  del  Ministro  della  sanita' entro
          settantacinque  giorni dalla presentazione della domanda. I
          decreti e i provvedimenti di diniego sono motivati.
              8.  Il  numero  dell'autorizzazione del Ministero della
          sanita'  deve essere indicato nella pubblicita', tranne che
          nell'ipotesi di pubblicita' radiofonica.
              9.  Qualora  la  pubblicita'  presso  il  pubblico  sia
          effettuata  in  violazione  delle disposizioni del presente
          decreto, il Ministro della sanita':
                a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
                b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di
          un  comunicato  di  rettifica  e  di  precisazione, secondo
          modalita'  stabilite dallo stesso Ministro, ove non ritenga
          di  provvedere  ai  sensi  dell'art. 7 della legge febbraio
          1992, n. 175.
              10.  Chi  effettua  pubblicita'  presso  il pubblico in
          violazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  e'
          soggetto  alle  sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi
          sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265 e successive modificazioni.
              Art.   12   (Convegni   o   congressi   riguardanti   i
          medicinali).   -  1.  Ogni  impresa  farmaceutica  titolare
          dell'autorizzazione    all'immissione   in   commercio   di
          medicinali  che  organizzi  o  contribuisca  a  realizzare,
          mediante   finanziamenti   anche  indiretti,  in  Italia  o
          all'estero  un  congresso,  un  convegno  o una riunione su
          tematiche  comunque  attinenti  all'impiego  di medicinali,
          deve  trasmettere al competente ufficio del Ministero della
          sanita',   almeno   sessanta   giorni   prima   della  data
          dell'inizio  del  congresso  o incontro, una comunicazione,
          con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
                a) propria  denominazione  o  ragione sociale, codice
          fiscale e sede;
                b) sede e data della manifestazione;
                c) destinatari dell'iniziativa;
                d) oggetto  della  tematica  trattata  e correlazione
          esistente  fra  questa  e  i medicinali di cui l'impresa e'
          titolare;
                e) qualificazione  professionale  e  scientifica  dei
          relatori;
                f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa
          si  limiti  a  fornire  un  contributo  agli organizzatori,
          devono  essere  indicati  l'entita'  e  le  modalita' dello
          stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli
          organizzatori come corrispettivo.
              2.  Per  le  riunioni  di  non  piu'  di  dieci  medici
          organizzate   direttamente  dall'impresa  farmaceutica,  la
          comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero
          della  sanita'  almeno  quindici giorni prima della data di
          svolgimento.
              3.  Quando  alla realizzazione di uno stesso congresso,
          convegno    o    riunione   contribuiscono   piu'   imprese
          farmaceutiche,  le  comunicazioni  di cui al comma 1 devono
          pervenire    congiuntamente,    per    il   tramite   degli
          organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese
          partecipanti.  Le  comunicazioni  inviate in difformita' da
          quanto   stabilito   dal   presente  comma  sono  prive  di
          efficacia.
              4.  Le  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 devono
          attenersi  a  criteri  di  stretta natura tecnica ed essere
          orientate  allo sviluppo delle conoscenze nei settori della
          chimica,   tecnica  farmaceutica,  biochimica,  fisiologia,
          patologia  e  clinica.  E'  vietata  la  partecipazione  di
          imprese  farmaceutiche  a  convegni o riunioni di carattere
          sindacale.
              5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e
          2,  eventuali  oneri per spese di viaggio o per ospitalita'
          devono   essere   limitati   agli   operatori  del  settore
          qualificati  e  non  possono  essere  estesi  ad  eventuali
          accompagnatori.  [Detti oneri non possono riguardare medici
          generici  (soppresso)].  L'ospitalita'  non  puo', inoltre,
          eccedere  il  periodo  di  tempo compreso tra le dodici ore
          precedenti   l'inizio   del   congresso  e  le  dodici  ore
          successive  alla  conclusione  del medesimo, ne' presentare
          caratteristiche   tali   da   prevalere   sulle   finalita'
          tecnico-scientifiche della manifestazione.
              6. L'impresa farmaceutica puo' realizzare o contribuire
          a  realizzare  il  congresso, il convegno o la riunione se,
          entro  quarantacinque  giorni dalla comunicazione di cui al
          comma  1,  il  Ministero  della sanita' comunica il proprio
          parere   favorevole,   sentita  la  regione  dove  ha  sede
          l'evento.
              7.  Per  le manifestazioni che si svolgono all'estero e
          per  quelle  che comportano, per l'impresa farmaceutica, un
          onere  superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve
          ottenere   espressa   autorizzazione  dal  Ministero  della
          sanita',  il  quale  adotta le proprie determinazioni entro
          quarantacinque  giorni  dalla comunicazione di cui al comma
          1.   Nelle  ipotesi  disciplinate  dal  presente  comma  la
          comunicazione  predetta deve essere redatta in carta legale
          ed  essere  corredata  dell'attestazione  del pagamento, ai
          sensi  dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
          n. 407, dell'importo di lire tremilioni.
              8.  Le  somme  di  cui  al  comma  7  dovranno affluire
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per la successiva
          riassegnazione   ai  competenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione   del  Ministero  della  sanita'  relativi  alla
          pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del
          Ministero  stesso  e  ad  altre  iniziative ministeriali in
          materia  di  informazione  degli  operatori  sanitari  e di
          farmacovigilanza.
              9.  In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o
          collateralmente  allo  stesso,  non  puo' essere effettuata
          alcuna  forma  di  distribuzione  o esposizione di campioni
          medicinali  o  di  materiale  illustrativo  di  farmaci, ad
          eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
          approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9,
          comma 5,  del  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
          degli  atti  congressuali  e di lavori scientifici, purche'
          integrali  e  regolarmente  depositati  presso il Ministero
          della  sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. Limitatamente
          ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione,
          nelle  lingue  originali, di materiale informativo conforme
          alle   autorizzazioni   all'immissione   in  commercio  del
          medicinale   rilasciate  in  altri  paesi,  purche'  medici
          provenienti   da  questi  ultimi  risultino  presenti  alla
          manifestazione.
              10.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  ai  congressi,  convegni e riunioni di farmacisti su
          tematiche comunque attinenti ai medicinali.
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          ai  congressi,  convegni e riunioni che si svolgono in data
          successiva al 30 giugno 1993.
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo   24 giugno  2003,  n.  211  (Attuazione  della
          direttiva  2001/20/CE relativa all'applicazione della buona
          pratica   clinica   nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
          cliniche di medicinali per uso clinico) e' il seguente:
              3. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti
          requisiti   minimi   di   cui  devono  essere  in  possesso
          organizzazioni   private  alle  quali  il  promotore  della
          sperimentazione  puo' affidare una parte o tutte le proprie
          competenze   in   tema  di  sperimentazione  clinica,  come
          previsto  dalle  norme  di  buona  pratica  clinica,  ferme
          restando    le    responsabilita'   del   promotore   della
          sperimentazione  medesima  connesse  con la sperimentazione
          stessa.
              - Il  testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
          24 giugno  2003,  n. 211, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              Art.  11  (Scambio  di  informazioni). -  1. I comitati
          etici   ed   i  soggetti  promotori  della  sperimentazione
          comunicano  all'Agenzia  italiana del farmaco, alla regione
          sede  della  sperimentazione e comunque sempre al Ministero
          della  salute  ai  fini  dell'inserimento nelle banche dati
          nazionale ed europea i seguenti dati:
                a) i dati ricavati dalla domanda di autorizzazione di
          cui all'art. 9, comma 2;
                b) le  eventuali  modifiche ad essa apportate a norma
          dell'art. 9, comma 3;
                c) le  eventuali  modifiche apportate al protocollo a
          norma dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b);
                d) il parere favorevole del comitato etico;
                e) la   dichiarazione   di   inizio,   di   eventuale
          interruzione  e  di cessazione della sperimentazione, con i
          dati  relativi  ai  risultati  conseguiti  e le motivazioni
          dell'eventuale interruzione.
              2.   Su   richiesta   motivata  di  uno  Stato  membro,
          dell'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei medicinali
          (EMEA)  o  della  Commissione,  il  Ministero  della salute
          fornisce   qualsiasi   informazione   supplementare   sulla
          sperimentazione  in questione, oltre a quelle gia' inserite
          nella   banca   dati  europea,  ottenendola  dall'autorita'
          competente  alla  quale  e'  stata presentata la domanda di
          autorizzazione.  Il  Ministero della salute inserisce nella
          banca dati europea l'indicazione delle ispezioni effettuate
          sulla conformita' alle norme di buona pratica clinica.
              3.  Il  modello,  i  dati  e  le  relative modalita' di
          inserimento  degli  stessi nella banca dati europea, il cui
          funzionamento e' assicurato dalla Commissione stessa con la
          partecipazione  dell'Agenzia europea per la valutazione dei
          medicinali   (EMEA),   nonche'  i  metodi  per  lo  scambio
          elettronico  dei  dati,  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  tenuto  conto  delle  indicazioni
          dettagliate  pubblicate  dalla  Commissione  europea.  Tali
          indicazioni   dettagliate   sono   elaborate   in  modo  da
          salvaguardare la riservatezza dei dati.
              4.  L'Osservatorio  sulle sperimentazioni gia' operante
          presso   la   Direzione   generale  della  valutazione  dei
          medicinali    e    la    farmacovigilanza,    quale   parte
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          istituito  ai  sensi  del  comma 7 dell'art. 68 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  e'  incaricato  di  svolgere,
          nell'ambito   delle   dotazioni  organiche  della  medesima
          Direzione  generale  e  senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato, i seguenti compiti:
                a) monitoraggio   e   analisi  delle  sperimentazioni
          cliniche dei medicinali sul territorio italiano e redazione
          dei  relativi  rapporti con i dati regionali da trasmettere
          alle singole regioni;
                b) raccordo con la banca dati centrale europea;
                c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali;
                d) redazione   di   rapporti   annuali   e  parziali,
          indirizzati  alle  regioni e agli operatori di settore, che
          descrivano  in  maniera  quali-quantitativa,  anche su base
          regionale   e   locale,  lo  stato  della  ricerca  clinica
          farmacologica in Italia;
                e) realizzazione,   di  intesa  con  le  regioni,  di
          iniziative  di  formazione per il personale coinvolto nella
          sperimentazione clinica dei medicinali.
              - Il   decreto-legge   15 aprile   2002,  n.  63  reca:
          Disposizioni  finanziarie  e  fiscali urgenti in materia di
          riscossione,  razionalizzazione  del  sistema di formazione
          del   costo   dei  prodotti  farmaceutici,  adempimenti  ed
          adeguamenti  comunitari,  cartolarizzazioni, valorizzazione
          del   patrimonio   e  finanziamento  delle  infrastrutture,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112.
              - Il   decreto-legge   8 luglio   2002,  n.  138  reca:
          Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,    di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          8 agosto 2002, n. 178.
              - Il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre
          2001,  n.  347  (Interventi  urgenti  in  materia  di spesa
          sanitaria),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              Art.  7  (Prezzo  di  rimborso  dei  farmaci  di uguale
          composizione). - 1.    I    medicinali,    aventi    uguale
          composizione    in    principi    attivi,   nonche'   forma
          farmaceutica,   via   di   somministrazione,  modalita'  di
          rilascio,  numero  di  unita'  posologiche  e dosi unitarie
          uguali,   sono   rimborsati   al  farmacista  dal  Servizio
          sanitario  nazionale  fino alla concorrenza del prezzo piu'
          basso  del  corrispondente prodotto disponibile nel normale
          ciclo   distributivo  regionale,  sulla  base  di  apposite
          direttive definite dalla regione.
              2.  Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma
          1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla
          ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista
          all'atto  della  presentazione,  da  parte  dell'assistito,
          della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto con
          un  medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello
          originariamente prescritto dal medico stesso.
              3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al
          comma  2,  dopo  aver  informato l'assistito, consegna allo
          stesso  il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile
          nel  normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a
          quanto  previsto  nelle direttive regionali di cui al comma
          1.
              4.    Qualora   il   medico   apponga   sulla   ricetta
          l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco
          prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la
          sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3,
          la  differenza  fra  il  prezzo piu' basso ed il prezzo del
          farmaco   prescritto   e'   a   carico  dell'assistito  con
          l'eccezione  dei  pensionati di guerra titolari di pensioni
          vitalizie..