Art. 49.
                Esternalizzazioni di servizi da parte
                   delle aziende sanitarie locali
                     e delle aziende ospedaliere
  1.  Al  fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
da  parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
le  maggiori  entrate  corrispondenti  all'IVA  gravante sui servizi,
originariamente  prodotti  all'interno  delle  predette aziende, e da
esse  affidati,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono
ad  un  fondo  istituito  presso  il  Ministero dell'economia e delle
finanze.   Sono,   comunque,   preliminarmente   detratte   le  quote
dell'imposta  spettanti all'Unione europea, nonche' quelle attribuite
alle  Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla
definitiva    determinazione   dell'aliquota   di   compartecipazione
regionale  all'imposta  sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  56,  ed  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Le  procedure  e  le modalita' per
l'attuazione del presente comma nonche' per la ripartizione del fondo
sono  stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
di  euro  per  l'anno  2003,  12  milioni di euro per l'anno 2004, 24
milioni  di  euro  per  l'anno  2005 e 36 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2006,  si  provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate  dal  presente  decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              - Il   testo   dell'art.   2  del  decreto  legislativo
          18 febbraio   2000,  n.  56  (Disposizioni  in  materia  di
          federalismo  fiscale,  a  norma  dell'art.  10  della legge
          13 maggio 1999, n. 133) e' il seguente:
              Art.  2  (Compartecipazione regionale all'IVA). - 1. E'
          istituita  una  compartecipazione  delle  regioni a statuto
          ordinario all'IVA.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2001, la compartecipazione
          regionale  all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura
          del  25,7  per cento del gettito IVA complessivo realizzato
          nel  penultimo  anno precedente a quello in considerazione,
          al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
          e delle risorse UE.
              3.  L'importo della compartecipazione regionale all'IVA
          di  cui  al  comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando
          come  indicatore  di  base  imponibile la media dei consumi
          finali   delle   famiglie  rilevati  dall'ISTAT  a  livello
          regionale negli ultimi tre anni disponibili.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  sentito  il Ministero
          della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  sono  stabilite  annualmente  entro  il
          30 settembre  di  ciascun  anno per il triennio successivo,
          per  ciascuna  regione  sulla  base  dei  criteri  previsti
          dall'art. 7:
                a) la  quota  di  compartecipazione all'IVA di cui al
          comma 3;
                b) la    quota    di   concorso   alla   solidarieta'
          interregionale;
                c) la   quota   da   assegnare   a  titolo  di  fondo
          perequativo nazionale;
                d) le  somme  da  erogare a ciascuna regione da parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica..