Art. 5.
           Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
                       in societa' per azioni
  1.  La  Cassa  depositi  e  prestiti e' trasformata in societa' per
azioni con la denominazione di Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP
S.p.a.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma 3, subentra nei rapporti
attivi  e  passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
  2.  Le  azioni  della  CDP  S.p.a.  sono attribuite allo Stato, che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera  a),  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni  di  cui  all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999,  n.  153,  e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
    a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  che  sono trasferite al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
    b) i  beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello Stato, anche
indirette,  che  sono  trasferite  alla  CDP  S.p.a. e assegnate alla
gestione  separata  di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa
vigente.  I  relativi  valori  di  trasferimento  e  di iscrizione in
bilancio  sono  determinati  sulla  scorta della relazione giurata di
stima  prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti  di adeguata esperienza e
qualificazione  professionale nominati dal Ministero, anche in deroga
agli  articoli da  2342  a  2345 del codice civile ed all'articolo 24
della   legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi  decreti
ministeriali   possono  essere  disposti  ulteriori  trasferimenti  e
conferimenti;
    c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
    d) il  capitale  sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non
inferiore  al  fondo  di  dotazione  della  Cassa depositi e prestiti
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
((    4.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
natura  non  regolamentare,  su proposta del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e'  approvato  lo  statuto  della  CDP S.p.a. e sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale  per  il  primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo  restano  in  carica  i  componenti del collegio dei revisori
indicati  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 10 della legge
13 maggio  1983,  n.  197. Le successive modifiche allo statuto della
CDP  S.p.a.  e  le  nomine  dei componenti degli organi sociali per i
successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. ))
  5.  Il  primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.a.  si chiude al
31 dicembre 2004.
  6.  Alla  CDP  S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo V del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto  legislativo  1 settembre  1993,  n.  385,  previste  per gli
intermediari  iscritti  nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della  gestione
separata di cui al commna 8.
  7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
    a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi  di  diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti  dalla  garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane  S.p.a.  o  societa'  ((  da  ))  essa  controllate, e fondi
provenienti    dall'emissione    di    titoli,   dall'assunzione   di
finanziamenti  e  da altre operazioni finanziarie, che possono essere
assistiti dalla garanzia dello Stato;
    b) le  opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura  di  servizi  pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti    dall'emissione    di    titoli,   dall'assunzione   di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato  e  con  preclusione  della  raccolta  di  fondi a vista. (( La
raccolta  di  fondi  e'  effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali. ))
  8. La  CDP  S.p.a.  assume  partecipazioni  e  svolge le attivita',
strumentali,  connesse  e  accessorie;  per  l'attuazione  di  quanto
previsto  al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema
separato  ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e'
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico.  Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e
le  attivita'  ad  essa  strumentali,  connesse  e  accessorie,  e le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al  comma 7,  lettera a).  Il  decreto ministeriale di cui al comma 3
puo'  prevedere  forme  di  razionalizzazione  e concentrazione delle
partecipazioni  detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
  9. Al  Ministro  dell'economia  e delle finanze spetta il potere di
indirizzo  della  gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per  la  gestione  separata,  la  commissione  di  vigilanza prevista
dall'articolo 3   del   regio  decreto  2 gennaio  1913,  n.  453,  e
successive modificazioni.
  10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il  consiglio  di  amministrazione  della CDP S.p.a. e' integrato dai
membri,  con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n.
197.
  11. Per  l'attivita'  della  gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro  dell'economia  e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
    a) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni generali ed
economiche  dei  libretti  di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali,  dei  titoli,  dei  finanziamenti  e  delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
    b) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni generali ed
economiche   degli   impieghi,   nel   rispetto   dei   principi   di
accessibilita',  uniformita'  di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
    c) le  norme  in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche;
    d) i  criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi
del comma 3.
  12. Sino  all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al comma 11 la CDP
S.p.a.  continua  a  svolgere  le  funzioni  oggetto  della  gestione
separata  di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di  trasformazione  della  Cassa  depositi e prestiti in societa' per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di cui al comma 11
continuano  ad  essere  regolati  dai  provvedimenti adottati e dalle
norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in data anteriore. Per
quanto  non  disciplinato  dai decreti di cui al comma 11 continua ad
applicarsi   la   normativa   vigente   in   quanto  compatibile.  Le
attribuzioni   del  consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore
generale   della   Cassa   depositi   e   prestiti   anteriori   alla
trasformazione  sono  esercitate,  rispettivamente,  dal consiglio di
amministrazione  e,  se  previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.a.
  13. All'attivita'  di  impiego  della  gestione  separata di cui al
comma 8  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni piu' favorevoli
previste   per   la   Cassa   depositi   e  prestiti  anteriori  alla
trasformazione,  inclusa  la  disposizione  di  cui all'articolo 204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  14. La  gestione  separata  di cui al comma 8 subentra nei rapporti
attivi  e  passivi  e  conserva  i  diritti  e gli obblighi sorti per
effetto  della  cartolarizzazione  dei  crediti  effettuata  ai sensi
dell'articolo 8  del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
  15. La   gestione   separata  di  cui  al  comma 8  puo'  avvalersi
dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 43 del testo
unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa  in  giudizio  dello  Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello  Stato,  di  cui  al  regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
  16. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.a..
  17. Il  controllo  della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
  18. La  CDP  S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e  di  altri  soggetti  finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata,  dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita'  con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi  del  patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta  a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito   della   deliberazione   i  beni  e  i  rapporti  giuridici
individuati  sono  destinati  esclusivamente  al  soddisfacimento dei
diritti  dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP  S.p.a.  e  dagli  altri  patrimoni  destinati.  Fino al completo
soddisfacimento   dei   diritti  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi  da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti  dei  predetti  soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del  patrimonio  non  dispone  diversamente,  delle  obbligazioni nei
confronti  dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
la  CDP  S.p.a.  risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi  destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni
caso   la   responsabilita'   illimitata  della  CDP  S.p.a.  per  le
obbligazioni  derivanti  da fatto illecito. Con riferimento a ciascun
patrimonio  separato  la  CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le
scritture  contabili  prescritti  dagli  articoli 2214 e seguenti del
codice  civile.  Per  il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
procedure  di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre
1993,  n.  385,  o  ad  altra  procedura  concorsuale  applicabile, i
contratti  relativi  a  ciascun  patrimonio destinato continuano ad a
vere  esecuzione  e  continuano ad applicarsi le previsioni contenute
nel   presente  comma.  Gli  organi  della  procedura  provvedono  al
tempestivo  pagamento  delle passivita' al cui servizio il patrimonio
e'  destinato  e  nei  limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli
altri  termini  previsti  nei  relativi  contratti  preesistenti. Gli
organi  della  procedura  possono trasferire o affidare in gestione a
banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio
destinato e le relative passivita'.
  19. Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi  motivo, del
contratto  di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita
la  disponibilita'  o  e'  affidata  la  gestione  delle opere, degli
impianti,  delle  reti  e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi   pubblici   in   relazione   ai   quali  e'  intervenuto  il
finanziamento  della  CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla
concessione  di  credito,  gli  indennizzi dovuti al soggetto uscente
sono  destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della
CDP  S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono
indisponibili   da  parte  del  soggetto  uscente  fino  al  completo
soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di
azioni  da  parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri
finanziatori  di  cui  al  presente  comma. Il nuovo soggetto gestore
assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito
residuo  nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di
cui  al  presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa'
proprietaria   delle  opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle
dotazioni   garantiscono   in   solido   il   debito   residuo   fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi  dalla  CDP  S.p.a.  si  applicano le disposizioni di cui ai
commi 3  e 4  dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
  20. Salvo    le    deleghe   previste   dallo   statuto,   l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di
fondi  con  obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si
applicano  il  divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra il pubblico
previsto  dall'articolo 11,  comma 2,  del testo unico delle leggi in
materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
1 settembre  1993,  n.  385,  ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti  dalla  normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei  titoli,  il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva  esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
  21. Ai  decreti  ministeriali  emanati in base alle norme contenute
nel   presente   articolo   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  22. La  pubblicazione  del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale  tiene  luogo  degli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente.
  23. Tutti  gli  atti  e  le  operazioni  posti  in  essere  per  la
trasformazione  della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione
dei  trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
  24. Tutti   gli   atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e
formalita'  relativi  alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi  forma,  effettuate  dalla  gestione  separata  di  cui  al
comma 8,  alla  loro  esecuzione,  modificazione  ed estinzione, alle
garanzie  anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento  prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di  bollo,  dalle  imposte  ipotecaria  e  catastale  e da ogni altra
imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro  tributo  o diritto. Non si
applica  la  ritenuta  di  cui  ai  commi 2  e 3 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
  25. Gli  interessi  e  gli  altri  proventi dei titoli di qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al
regime  dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi nella
misura  del  12,50%,  di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239.
  26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi  e  prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi  che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti  quesiti  e  gli  effetti,  per  i  dipendenti  della  Cassa,
rivenienti    dalla   originaria   natura   pubblica   dell'ente   di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali  sia  richiesta  una  specifica  anzianita'  di  servizio,  ove
conseguita.  I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   continuano   ad  applicarsi  al  personale  gia'
dipendente  della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di
un  nuovo  contratto.  In sede di prima applicazione, non puo' essere
attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento  economico  meno
favorevole  di  quello  spettante  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Per  il  personale  gia'  dipendente  dalla Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione  si  attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure  di  mobilita',  con  collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in  base  all'ex  livello  di  appartenenza e secondo le equipollenze
definite  dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive  modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni,
nella   corrispondente  area  e  posizione  economica,  o  in  quella
eventualmente  ricoperta  in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche  amministrazioni,  se  superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato  nelle  pubbliche  amministrazioni ai sensi del presente
comma    e'   riconosciuto   un   assegno   personale   pensionabile,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza  tra  la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base   al   nuovo   inquadramento;  le  indennita'  spettanti  presso
l'amministrazio  ne  di  destinazione  sono  corrisposte nella misura
eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto assegno personale.
Entro  cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente
della  Cassa  depositi  e  prestiti  che ha proseguito il rapporto di
lavoro  dipendente  con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento
nei  ruoli  delle  amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini  previsti  dall'articolo 54  del  CCNL  per  il personale non
dirigente   della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  il  quadriennio
normativo   1998-2001.   I  dipendenti  in  servizio  all'atto  della
trasformazione  mantengono  il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita'  di  buonuscita  secondo  le  regole  vigenti  per  il
personale  delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di  trasformazione,  i  predetti  dipendenti  possono esercitare, con
applicazione  dell'articolo  6  della  legge  7 febbraio 1979, n. 29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in  data  successiva  alla  trasformazione,  i  quali  sono  iscritti
all'assicurazione  obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto
al  trattamento  di  fine  rapporto  ai  sensi dell'articolo 2120 del
codice civile.
  27. Nell'articolo  8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, (( i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti ))
dai  seguenti:  Infrastrutture  S.p.a.  puo'  destinare propri beni e
rapporti  giuridici  al  soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli  da  essa  emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture   S.p.a.   adotta  apposita  deliberazione  contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti  a  cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti
ad  essi  attribuiti  e  delle  modalita'  con  le quali e' possibile
disporre,  integrare  e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La  deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436
del  codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni
e  i  rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento   dei   diritti  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata  e  costituiscono  patrimonio separato a
tutti  gli  effetti  da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti   a   cui  vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata,  sul
patrimonio  destinato  e sui frutti e proventi da esso derivanti sono
ammesse  azioni  soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
Se  la  deliberazione  di  destinazione  del  patrimonio  non dispone
diversamente  delle  obbligazioni  nei  confronti  dei soggetti a cui
vantaggio   la   destinazione   e'  effettuata  Infrastrutture S.p.a.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei  diritti  ad  essi  attribuiti.  Resta  salva  in  ogni  caso  la
responsabilita'    illimitata   di   Infrastrutture S.p.a.   per   le
obbligazioni  derivanti  da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei portatori
dei  titoli,  il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva  esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazion  i  delle  condizioni dell'operazione. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente
i  libri  e  le  scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti   del   codice  civile.  Per  il  caso  di  scioglimento  di
Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di  qualsiasi  natura,  i  contratti  relativi  a  ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni  contenute  nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono  al  tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio
il  patrimonio  e'  destinato  e  nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze   e  gli  altri  termini  previsti  nei  relativi  contratti
preesistenti.   Gli  organi  della  procedura  possono  trasferire  o
affidare  in  gestione  a  banche  i  beni  e  i  rapporti  giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'..
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del  comma 1  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              1.  Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di
          spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
                a) politica  economica e finanziaria, con particolare
          riguardo  all'analisi  dei  problemi  economici, monetari e
          finanziari  interni  e  internazionali,  alla vigilanza sui
          mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
          all'elaborazione  delle linee di programmazione economica e
          finanziaria,  alle  operazioni  di copertura del fabbisogno
          finanziario   e  di  gestione  del  debito  pubblico;  alla
          valorizzazione  dell'attivo  e  del  patrimonio dello Stato
          alla  gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello Stato,
          compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
          l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
          Stato;  alla  monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
          mezzi    di    pagamento    diversi    dalla    moneta    e
          dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio,  ferme  restando  le  competenze del Ministero
          dell'interno in materia;
                b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
          particolare   riguardo   alla  formazione  e  gestione  del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e  la  verifica  dei  relativi andamenti e flussi di cassa,
          assicurandone  il raccordo operativo con gli adempimenti in
          materia  di  copertura  del fabbisogno finanziario previsto
          dalla    lettera    a),   nonche'   alla   verifica   della
          quantificazione  degli  oneri derivanti dai provvedimenti e
          dalle  innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
          pubblica,  coordinandone  e  verificandone  gli andamenti e
          svolgendo   i   controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi
          comprese   le   funzioni   ispettive   ed  i  controlli  di
          regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi
          della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio
          costituiti   presso   i   Ministeri   e   dalle  ragionerie
          provinciali dello Stato;
                c) programmazione     economica     e    finanziaria,
          coordinamento  e  verifica degli interventi per lo sviluppo
          economico  territoriale  e  settoriale e delle politiche di
          coesione,  anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
          particolare  riferimento  alle aree depresse, esercitando a
          tal  fine  le funzioni attribuite dalla legge in materia di
          strumenti  di  programmazione negoziata e di programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
                d) politiche  fiscali,  con particolare riguardo alle
          funzioni  di  cui  all'art.  56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale  e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
          erariali  in  sede nazionale, comunitaria e internazionale,
          alle  attivita'  di  coordinamento,  indirizzo, vigilanza e
          controllo  previste  dalla  legge  sulle  agenzie fiscali e
          sugli  altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
          in  materia  di  tributi  ed entrate erariali di competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema  informativo della fiscalita' e della rete unitaria
          di  settore,  alla  informazione  istituzionale nel settore
          della  fiscalita',  alle  funzioni  previste dalla legge in
          materia  di  demanio,  catasto e conservatorie dei registri
          immobiliari;
                e) amministrazione  generale,  servizi indivisibili e
          comuni   del   Ministero,  con  particolare  riguardo  alle
          attivita'  di  promozione,  coordinamento  e sviluppo della
          qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
          delle   risorse;   linee  generali  e  coordinamento  delle
          attivita'  concernenti  il  personale del Ministero; affari
          generali   ed  attivita'  di  gestione  del  personale  del
          Ministero    di    carattere    comune   ed   indivisibile;
          programmazione  generale  del  fabbisogno  del  Ministero e
          coordinamento  delle  attivita'  in materia di reclutamento
          del  personale  del  Ministero;  rappresentanza della parte
          pubblica  nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
          tenuta   della   banca   dati,  del  ruolo  e  del  sistema
          informativo    del    personale   del   Ministero;   tenuta
          dell'anagrafe  degli incarichi del personale del Ministero;
          servizi    del   tesoro,   incluso   il   pagamento   delle
          retribuzioni,   ed  acquisti  centralizzati;  coordinamento
          della comunicazione istituzionale del Ministero.
              -  Il  testo  dell'art.  2362  del  codice civile e' il
          seguente:
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2362  (Unico  azionista).  -  Quando  le  azioni
          risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona
          dell'unico  socio, gli amministratori devono depositare per
          l'iscrizione  del  registro delle imprese una dichiarazione
          contenente   l'indicazione  del  cognome  e  nome  o  della
          denominazione,  della  data  e  del  luogo  di nascita o di
          costituzione,  del  domicilio  o  della sede e cittadinanza
          dell'unico socio.
              Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
          soci,  gli  amministratori  ne  devono  depositare apposita
          dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
              L'unico  socio  o  colui  che cessa di essere tale puo'
          provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
              Le  dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          precedenti  commi  devono  essere  depositate  entro trenta
          giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare
          la data di iscrizione.
              I  contratti  della  societa'  con  l'unico  socio o le
          operazioni  a  favore  dell'unico  socio sono opponibili ai
          creditori  della societa' solo se risultano dal libro delle
          adunanze   e   delle   deliberazioni   del   consiglio   di
          amministrazione   o  da  atto  scritto  avente  data  certa
          anteriore al pignoramento..
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2362  (Unico  azionista).  - In caso d'insolvenza
          della  societa',  per  le  obbligazioni  sociali  sorte nel
          periodo  in  cui  le azioni risultano essere appartenute ad
          una  sola  persona,  questa  risponde illimitatamente [c.c.
          2325, 2497].
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          17 maggio  1999,  n.  153 (Disciplina civilistica e fiscale
          degli  enti  conferenti  di  cui  all'art. 11, comma 1, del
          decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
          fiscale  delle  operazioni  di ristrutturazione bancaria, a
          norma  dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461) e' il
          seguente:
              Art.  2  (Natura  e  scopi  delle  fondazioni). - 1. Le
          fondazioni  sono  persone  giuridiche private senza fine di
          lucro,  dotate  di piena autonomia statutaria e gestionale.
          Perseguono  esclusivamente  scopi  di utilita' sociale e di
          promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto
          dai rispettivi statuti.
              2.   Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente  con  il
          territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
          nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
          rilevanti,  assicurando,  singolarmente e nel loro insieme,
          l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
          ai settori a maggiore rilevanza sociale.
              -  Il  testo  degli  articoli da 2342 a 2345 del codice
          civile e' il seguente:
              Art.  2342  (Conferimenti).  - Se nell'atto costitutivo
          non  e'  stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
          in danaro.
              Alla  sottoscrizione  dell'atto costitutivo deve essere
          versato  presso  una  banca almeno il venticinque per cento
          dei  conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con
          atto unilaterale, il loro intero ammontare.
              Per  i  conferimenti  di beni in natura e di crediti si
          osservano  le  disposizioni  degli articoli 2254 e 2255. Le
          azioni  corrispondenti  a  tali  conferimenti devono essere
          integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
              Se  viene  meno  la  pluralita'  dei soci, i versamenti
          ancora   dovuti  devono  essere  effettuati  entro  novanta
          giorni.
              Non   possono   formare   oggetto  di  conferimento  le
          prestazioni di opera o di servizi.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2342  (Conferimenti).  - Se nell'atto costitutivo
          non  e'  stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
          in danaro.
              Per  i  conferimenti  di beni in natura e di crediti si
          osservano  le  disposizioni  degli articoli 2254 e 2255. Le
          azioni  corrispondenti  a  tali  conferimenti devono essere
          integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
              Non   possono   formare   oggetto  di  conferimento  le
          prestazioni di opera o di servizi.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2343  (Stima dei conferimenti di beni in natura e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          tribunale   nel   cui  circondario  ha  sede  la  societa',
          contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
          l'attestazione  che  il loro valore e' almeno pari a quello
          ad   essi  attribuito  ai  fini  della  determinazione  del
          capitale  sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri
          di  valutazione  seguiti. La relazione deve essere allegata
          all'atto costitutivo.
              L'esperto  risponde dei danni causati alla societa', ai
          soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo
          64 del codice di procedura civile.
              Gli  amministratori  devono, nel termine di centottanta
          giorni  dalla  iscrizione  della  societa',  controllare le
          valutazioni  contenute  nella  relazione indicata nel primo
          comma  e,  se  sussistano  fondati motivi, devono procedere
          alla  revisione  della  stima. Fino a quando le valutazioni
          non  sono  state  controllate,  le azioni corrispondenti ai
          conferimenti  sono inalienabili e devono restare depositate
          presso la societa'.
              Se  risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei crediti
          conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
          avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
          ridurre  il  capitale  sociale,  annullando  le  azioni che
          risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio  conferente  puo'
          versare  la differenza in danaro o recedere dalla societa';
          il   socio  recedente  ha  diritto  alla  restituzione  del
          conferimento,  qualora sia possibile in tutto o in parte in
          natura.  L'atto  costitutivo  puo' prevedere, salvo in ogni
          caso  quanto  disposto dal quinto comma dell'articolo 2346,
          che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
          presente  comma  si determini una loro diversa ripartizione
          tra i soci.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2343  (Stima dei conferimenti di beni in natura e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          presidente  del  tribunale,  contenente  la descrizione dei
          beni  o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
          valore   nominale,  aumentato  dell'eventuale  sopraprezzo,
          delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
          deve essere allegata all'atto costitutivo.
              All'esperto  nominato  dal  presidente del tribunale si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
              Gli  amministratori  e i sindaci devono, nel termine di
          sei  mesi dalla costituzione della societa', controllare le
          valutazioni  contenute  nella  relazione indicata nel primo
          comma  e,  se  sussistano  fondati motivi, devono procedere
          alla  revisione  della  stima. Fino a quando le valutazioni
          non  sono  state  controllate,  le azioni corrispondenti ai
          conferimenti  sono inalienabili e devono restare depositate
          presso la societa'.
              Se  risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei crediti
          conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
          avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
          ridurre  il  capitale  sociale,  annullando  le  azioni che
          risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio  conferente  puo'
          versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2344  (Mancato  pagamento  delle  quote). - Se il
          socio  non  esegue  i pagamenti dovuti [c.c. 2445, 2630, n.
          3],  decorsi  quindici  giorni  dalla  pubblicazione di una
          diffida  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica, gli
          amministratori,  se  non  ritengono utile promuovere azione
          per  l'esecuzione  del conferimento, offrono le azioni agli
          altri  soci,  in proporzione della loro partecipazione, per
          un  corrispettivo  non  inferiore  ai  conferimenti  ancora
          dovuti.  In  mancanza  di  offerte  possono  far vendere le
          azioni  a  rischio  e  per  conto del socio, a mezzo di una
          banca  o  di un intermediario autorizzato alla negoziazione
          nei mercati regolamentati [c.c. 2334, 2356].
              Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
          compratori,  gli amministratori possono dichiarare decaduto
          il   socio,   trattenendo   le  somme  riscosse,  salvo  il
          risarcimento dei maggiori danni [c.c. 1223, 2531].
              Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
          circolazione  entro  l'esercizio  in  cui fu pronunziata la
          decadenza  del  socio  moroso, devono essere estinte con la
          corrispondente riduzione del capitale.
              Il  socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il
          diritto di voto [c.c. 2347, 2351, 2466].
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2344  (Mancato  pagamento  delle  quote). - Se il
          socio  non  esegue  il  pagamento  delle quote dovute [c.c.
          2445,  2630,  n.  3],  gli amministratori, decorsi quindici
          giorni  dalla  pubblicazione  di una diffida nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a
          suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio
          o di un istituto di credito [c.c. 2334, 2356].
              Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
          compratori,  gli amministratori possono dichiarare decaduto
          il   socio,   trattenendo   le  somme  riscosse,  salvo  il
          risarcimento dei maggiori danni [c.c. 1223, 2524].
              Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
          circolazione  entro  l'esercizio  in  cui fu pronunziata la
          decadenza  del  socio  moroso, devono essere estinte con la
          corrispondente riduzione del capitale.
              Il  socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il
          diritto di voto [c.c. 2347, 2351, 2477]..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2345  (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
          dei   conferimenti,   l'atto   costitutivo  puo'  stabilire
          l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [c.c.
          2519]   non   consistenti   in  danaro,  determinandone  il
          contenuto,  la  durata,  le  modalita'  e  il  compenso,  e
          stabilendo    particolari   sanzioni   per   il   caso   di
          inadempimento.  Nella  determinazione  del  compenso devono
          essere  osservate  le  norme applicabili ai rapporti aventi
          per oggetto le stesse prestazioni.
              Le  azioni  alle  quali  e'  connesso  l'obbligo  delle
          prestazioni  anzidette  devono essere nominative e non sono
          trasferibili senza il consenso degli amministratori.
              Se  non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
          gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
          modificati senza il consenso di tutti i soci.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2345  (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
          dei   conferimenti,   l'atto   costitutivo  puo'  stabilire
          l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [c.c.
          2516]   non   consistenti   in  denaro,  determinandone  il
          contenuto,  la  durata,  le  modalita'  e  il  compenso,  e
          stabilendo    particolari   sanzioni   per   il   caso   di
          inadempimento.  [Nella  determinazione  del compenso devono
          essere   osservate  le  norme  corporative  applicabili  ai
          rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni].
              Le  azioni  alle  quali  e'  connesso  l'obbligo  delle
          prestazioni  anzidette  devono essere nominative e non sono
          trasferibili senza il consenso degli amministratori.
              Se  non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
          gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
          modificati senza il consenso di tutti i soci.
              -  Il  testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2003), come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              Art. 24 (Acquisto di beni e servizi).
              1. (Comma soppresso).
              2. (Comma soppresso).
              3.  Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge
          23 dicembre  1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
          347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
          2001,  n.  405,  e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,   le   pubbliche   amministrazioni  considerate  nella
          tabella C  allegata  alla  presente  legge e, comunque, gli
          enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto
          di  beni  e  per  l'approvvigionamento  di pubblici servizi
          caratterizzati  dall'alta  qualita'  dei  servizi  stessi e
          dalla   bassa   intensita'  di  lavoro,  di  utilizzare  le
          convenzioni  quadro  definite  dalla CONSIP Spa. In caso di
          acquisti  in  maniera  autonoma  da parte degli enti di cui
          all'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          si  applica il comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488.  Al  fine di consentire il conseguimento di
          risparmi  di  spesa,  alle  predette  convenzioni  possono,
          altresi',  aderire  i  soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
          della legge 3 giugno 1999, n. 157.
              3-bis.  Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze,   da   emanare  entro  il  31 ottobre  2003,  sono
          individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo
          del comma 3.
              4.  I  contratti  stipulati in violazione del comma 1 o
          dell'obbligo  di  utilizzare le convenzioni quadro definite
          dalla   CONSIP   Spa  sono  nulli.  Il  dipendente  che  ha
          sottoscritto  il  contratto  risponde,  a titolo personale,
          delle  obbligazioni  eventualmente  derivanti  dai predetti
          contratti.   La   stipula   degli   stessi   e'   causa  di
          responsabilita'     amministrativa;     ai    fini    della
          determinazione  del  danno  erariale,  si tiene anche conto
          della  differenza  tra il prezzo previsto nelle convenzioni
          anzidette e quello indicato nel contratto.
              4-bis.  Gli  enti  pubblici,  le  societa' pubbliche, i
          concessionari   di   pubblici  servizi,  nonche'  tutte  le
          amministrazioni  pubbliche,  individuate  nell'art.  1  del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992,
          n.  358,  e  successive  modificazioni,  e  nell'art. 2 del
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 157, e successive
          modificazioni,  escluse  quelle  statali  per i soli uffici
          centrali,  possono  stipulare  ogni tipo di contratto senza
          utilizzare  le  convenzioni  quadro  definite  dalla Consip
          S.p.a.,  qualora  il  valore  dei costi e delle prestazioni
          dedotte  in  contratto  sia  uguale  o  inferiore  a quello
          previsto  dalle  stesse  convenzioni  definite dalla Consip
          S.p.a.  I  contratti  cosi' conclusi sono validi e non sono
          causa    di    responsabilita'   personale,   contabile   e
          amministrativa,   a   carico   del  dipendente  che  li  ha
          sottoscritti, previste al comma 4.
              5.  Anche  nelle  ipotesi  in  cui la vigente normativa
          consente    la    trattativa    privata,    le    pubbliche
          amministrazioni   possono   farvi   ricorso  solo  in  casi
          eccezionali   e   motivati,   previo   esperimento  di  una
          documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla
          sezione regionale della Corte dei conti.
              6.  Al  fine  di  razionalizzare  e  contenere la spesa
          pubblica  e  per  consentire  il  monitoraggio  dei consumi
          pubblici,  la  CONSIP Spa puo' stipulare convenzioni quadro
          ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          e  successive  modificazioni,  per  l'approvvigionamento di
          beni  o  servizi  di  specifico  interesse  di  una  o piu'
          amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel
          rispetto  di  quanto  stabilito  al  comma  3,  ovvero puo'
          svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e
          su  richiesta  delle amministrazioni medesime, le attivita'
          di   stazione  appaltante,  nel  rispetto  della  normativa
          nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
              6-bis.  Entro  il  mese  di ottobre di ciascun anno, la
          Consip   S.p.a.  pubblica  sul  proprio  sito  internet  le
          categorie  di prodotti per i quali attivera' il marketplace
          nell'anno successivo.
              6-ter.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
          d'intesa  con il Ministero delle attivita' produttive e con
          il  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie della
          Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, in collaborazione
          con  la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria,
          promuove  la  partecipazione  delle piccole e medie imprese
          alle  diverse  procedure  di  e-procurement delle pubbliche
          amministrazioni,  anche attraverso specifiche iniziative di
          assistenza  tecnica  e formazione all'utilizzo dei relativi
          strumenti elettronici.
              7.  Per  gli  organismi  di  cui agli articoli 3, 4 e 6
          della  legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita'
          differenziati  di ricorso alla procedura di acquisizione di
          beni  e  servizi  in economia, ovvero a trattativa privata,
          sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  emanato su proposta del Comitato di cui all'art.
          2  della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              8. I servizi prestati dalla CONSIP S.p.a. alle societa'
          per  azioni  interamente  partecipate  dallo Stato ai sensi
          dell'art.  32,  comma  1,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  nei  confronti  delle  quali e' previsto il controllo
          della  Corte  dei  conti  ai sensi dell'art. 12 della legge
          21 marzo  1958,  n.  259,  e successive modificazioni, sono
          remunerati  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria di
          settore.
              9.   Le   disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  5
          costituiscono,  per  le  regioni,  norme  di principio e di
          coordinamento.
              Il  testo  dell'art.  10 della legge 13 maggio 1983, n.
          197  (Ristrutturazione  della Cassa depositi e prestiti) e'
          il seguente:
              Art.  10  (Collegio  dei  revisori).  - Il collegio dei
          revisori  esercita il controllo a norma degli articoli 2397
          e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
              Il collegio e' cosi' composto:
                a) da un presidente di sezione della Corte dei conti,
          con funzioni di presidente;
                b) da  un  dirigente  della Ragioneria generale dello
          Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore;
                c) da un rappresentante degli enti locali.
              I  revisori  sono  nominati  per  un periodo di quattro
          anni,  con  decreto  del  Ministro del tesoro che determina
          anche  il compenso loro spettante. La nomina e' rinnovabile
          per  non  piu'  di  una volta. Per il periodo di permanenza
          nella carica i membri del collegio dei revisori di cui alle
          lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo.
              Il  rappresentante  degli enti locali verra' scelto tra
          una  terna  di  nomi  proposta  congiuntamente  dall'ANCI e
          dall'UPI.
              -  Il  testo  dell'art.  107  del  decreto  legislativo
          1 settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi in
          materia bancaria e creditizia) e' il seguente:
              Art.  107  (Elenco  speciale).  -  1.  Il  Ministro del
          tesoro,  sentite  la  Banca d'Italia e la CONSOB, determina
          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla
          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
          Banca d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli
          articoli 86,  commi  6  e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in
          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.
              -  Il  testo  dell'art.  3  del regio decreto 2 gennaio
          1913,  n. 453, e successive modificazioni (Approvazione del
          testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della
          Cassa  dei  depositi  e  prestiti,  delle gestioni annesse,
          della  sezione autonoma di credito comunale e provinciale e
          degli Istituti di previdenza) e' il seguente:
              Art.  3.  -  Le  amministrazioni della Cassa depositi e
          prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la
          vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e
          di  quattro  deputati,  di tre consiglieri di Stato e di un
          consigliere della Corte dei conti.
              I  senatori  ed i deputati sono scelti dalle rispettive
          Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra
          una  legislatura  e  l'altra  continuano  a far parte della
          commissione.
              Per  ciascun parlamentare membro effettivo e' designato
          un  supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione
          dall'incarico.
              I  consiglieri  di  Stato ed il consigliere della Corte
          dei  conti sono nominati rispettivamente dal presidente del
          Consiglio  di Stato e dal presidente della Corte dei conti,
          restano  in  carica  per  lo  stesso periodo previsto per i
          parlamentari e possono essere riconfermati.
              Essi  cessano di far parte della commissione in caso di
          collocamento  a  riposo  ed  alla loro sostituzione, per il
          restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
              La  commissione di vigilanza nomina il presidente ed il
          vicepresidente tra i suoi componenti.
                -  Il  testo  del  primo comma dell'art. 7 della gia'
          citata legge n. 197/1983 e' il seguente:
              Il  consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
          prestiti e' composto:
                a) dal  Ministro  del tesoro o da un suo delegato che
          lo presiede;
                b) dal  direttore  generale  della  Cassa  depositi e
          prestiti;
                c) dal ragioniere dello Stato;
                d) dal direttore generale del Tesoro;
                e) da  due  esperti in materie finanziarie scelti dal
          Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;
                f) da  tre  esperti in materie finanziarie, scelti da
          terne  presentate  dalla  Conferenza  dei  presidenti delle
          giunte   regionali,  dall'UPI,  dall'ANCI  e  nominati  con
          decreto   del   Ministro   del  tesoro  in  rappresentanza,
          rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni.
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  204 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali) e' il seguente:
              2.  I  contratti  di mutuo con enti diversi dalla Cassa
          depositi  e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
          per    i   dipendenti   dell'amministrazione   pubblica   e
          dall'Istituto  per  il  credito sportivo, devono, a pena di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni:
                a) l'ammortamento  non  puo' avere durata inferiore a
          dieci anni;
                b) la   decorrenza   dell'ammortamento   deve  essere
          fissata  al  1 gennaio  dell'anno successivo a quello della
          stipula  del  contratto;  a richiesta dell'ente mutuatario,
          gli  istituti  di  credito  abilitati sono tenuti, anche in
          deroga  ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal
          1 gennaio  del  secondo  anno successivo a quello in cui e'
          avvenuta la stipula del contratto;
                c) la  rata  di ammortamento deve essere comprensiva,
          sin  dal  primo  anno,  della  quota capitale e della quota
          interessi;
                d) unitamente  alla  prima  rata  di ammortamento del
          mutuo  cui  si  riferiscono  devono  essere corrisposti gli
          eventuali   interessi  di  preammortamento,  gravati  degli
          ulteriori  interessi,  al  medesimo tasso, decorrenti dalla
          data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
          prima  rata.  Qualora  l'ammortamento del mutuo decorra dal
          1 gennaio  del  secondo  anno successivo a quello in cui e'
          avvenuta   la  stipula  del  contratto,  gli  interessi  di
          preammortamento  sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
          dalla  data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
          successivo  e  dovranno essere versati dall'ente mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
                e) deve  essere  indicata  la  natura  della spesa da
          finanziare  con  il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta  approvazione  del  progetto  definitivo o
          esecutivo, secondo le norme vigenti;
                f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
          di    interesse    applicabile    ai   mutui,   determinato
          periodicamente   dal   Ministro   del  tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica con proprio decreto.
              -  Il  testo  dell'art.  8  del decreto-legge 15 aprile
          2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          15 giugno  2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali
          urgenti  in  materia  di riscossione, razionalizzazione del
          sistema  di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
          adempimenti  ed  adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture),  cosi'  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              Art.   8   (Societa'   per   il   finanziamento   delle
          infrastrutture).  -  1.  La  Cassa  depositi  e prestiti e'
          autorizzata  a  costituire, anche con atto unilaterale, una
          societa'  finanziaria  per azioni denominata Infrastrutture
          S.p.a.; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362
          del  codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale
          iniziale  e'  pari a euro 1 milione, da versare interamente
          all'atto  della  costituzione;  i  successivi  aumenti  del
          capitale   sono   determinati   con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  anche  a valere sulla
          cartolarizzazione   di   una   parte  dei  propri  crediti,
          individuati  tenendo  conto  dei  principi  di  convenienza
          economica  e  di  salvaguardia delle finalita' di interesse
          pubblico  della  Cassa stessa. Le azioni della societa' non
          possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e'
          ammesso  il  trasferimento con la preventiva autorizzazione
          del Ministro dell'economia e delle finanze.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
          titoli  e  i  finanziamenti  di  cui  al  comma  5, per gli
          strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
          garanzie  di  cui  al  comma  3.  Tale garanzia e' elencata
          nell'allegato   allo  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  di  cui all'art. 13 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468.
              3.   La   societa',  in  via  sussidiaria  rispetto  ai
          finanziamenti  concessi  da  banche  e  altri  intermediari
          finanziari:
                a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
          le   grandi   opere   pubbliche,  purche'  suscettibili  di
          utilizzazione economica;
                b) concede   finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma
          finalizzati  ad  investimenti  per  lo  sviluppo economico.
          Inoltre,  la  societa' concede garanzie per le finalita' di
          cui  alle  lettere  a)  e  b).  La  societa'  puo' altresi'
          assumere   partecipazioni,   che  non  dovranno  essere  di
          maggioranza    ne'   comunque   di   controllo   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del codice civile, detenere immobili e
          esercitare   ogni   attivita'   strumentale,   connessa   o
          accessoria   ai   suoi   compiti   istituzionali.   Per  lo
          svolgimento  di  tali  attivita'  la societa' puo' altresi'
          acquisire  quote  azionarie  di  societa'  gia' partecipate
          dalla  Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle
          infrastrutture.  E'  preclusa  alla societa' la raccolta di
          fondi  a  vista  e  la  negoziazione  per  conto  terzi  di
          strumenti finanziari.
              4.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  sono  formulate  le  linee  direttrici  per
          l'operativita'  della  societa'.  I finanziamenti di cui al
          comma  3,  lettera a), possono essere concessi anche per il
          tramite  di  banche  e  altre  istituzioni  finanziarie.  I
          finanziamenti  di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
          per  il  tramite  di  banche, altre istituzioni finanziarie
          ovvero    sono    messi    a   disposizione   di   soggetti
          istituzionalmente   deputati  al  sostegno  dello  sviluppo
          economico.  I  finanziamenti  sono a medio e lungo termine,
          salva   diversa   e   motivata  determinazione  dell'organo
          amministrativo  della  societa'  Infrastrutture S.p.A. puo'
          destinare    propri    beni   e   rapporti   giuridici   al
          soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa
          emessi  e  di  altri  soggetti  finanziatori.  A  tal  fine
          Infrastrutture   S.p.A.   adotta   apposita   deliberazione
          contenente  l'esatta  descrizione  dei  beni e dei rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione e' effettuata, dei diritti a essi attribuiti e
          delle   modalita'  con  le  quali  e'  possibile  disporre,
          integrare  e  sostituire elementi del patrimonio destinato.
          La   deliberazione   e'   depositata  e  iscritta  a  norma
          dell'articolo   2436  del  codice  civile.  Dalla  data  di
          deposito  della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
          individuati     sono     destinati     esclusivamente    al
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione   e'  effettuata  e  costituiscono  patrimonio
          separato  a  tutti  gli effetti da quello di Infrastrutture
          S.p.A.  e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione  e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
          frutti  e  proventi  da  esso derivanti sono ammesse azioni
          soltanto  a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
          deliberazione  di  destinazione  del patrimonio non dispone
          diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
          a    cui    vantaggio   la   destinazione   e'   effettuata
          Infrastrutture  S.p.A.  risponde  esclusivamente nei limiti
          del  patrimonio  a  essi  destinato  e  dei  diritti a essi
          attribuiti.  Resta  salva  in  ogni caso la responsabilita'
          illimitata  di  Infrastrutture  S.p.A.  per le obbligazioni
          derivanti  da  fatto  illecito.  Per  ciascuna emissione di
          titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale ne cura gli interessi e in
          loro  rappresentanza  esclusiva esercita i poteri stabiliti
          in   sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
          condizioni   dell'operazione.  Con  riferimento  a  ciascun
          patrimonio    separato    Infrastrutture    S.p.A.    tiene
          separatamente  i  libri e le scritture contabili prescritti
          dagli  articoli 2214  e  seguenti del codice civile. Per il
          caso   di   scioglimento  di  Infrastrutture  S.p.A.  e  di
          sottoposizione  a  procedura  di  liquidazione di qualsiasi
          natura,  i contratti relativi a ciascun patrimonio separato
          continuano  ad  avere esecuzione e continuano ad applicarsi
          le  previsioni  contenute  nel  presente  comma. Gli organi
          della  procedura  provvedono  al tempestivo pagamento delle
          passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei
          limiti  dello  stesso,  secondo  le  scadenze  e  gli altri
          termini  previsti  nei relativi contratti preesistenti. Gli
          organi  della  procedura  possono  trasferire o affidare in
          gestione  a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
          in  ciascun  patrimonio destinato e le relative passivita'.
          Per   ciascuna   operazione   puo'   essere   nominato   un
          rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
          cura  gli  interessi  e  in  loro  rappresentanza esclusiva
          esercita  i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
          modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
          di  beni  in  favore  della  societa' da parte dello Stato,
          degli   enti   pubblici  non  territoriali  e  di  societa'
          interamente  controllate  dallo  Stato  sono operate con le
          modalita'  di  cui  ai  commi  10 e 12 dell'art. 7. Restano
          ferme   le  competenze  in  materia  di  gestione  di  beni
          demaniali  attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
          Si  applicano  ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  3  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  42, commi 3 e 4, del testo
          unico delle leggi in m ateria bancaria e creditizia, di cui
          al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
              5.   La  societa'  raccoglie  la  provvista  necessaria
          mediante   l'emissione   di   titoli   e   l'assunzione  di
          finanziamenti.  I  titoli  sono strumenti finanziari e agli
          stessi  si  applicano le disposizioni del testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.
          L'organo   amministrativo   delibera  sull'emissione  e  le
          caratteristiche  dei  titoli. Alla societa' si applicano il
          comma  2  dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
          le  disposizioni  contenute  nel  titolo  V del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
          dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le
          corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII
          del   medesimo   testo   unico.   La  societa'  si  iscrive
          nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107, comma 1, del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
          1993.   La   Banca   d'Italia,  tenuto  conto  dei  compiti
          istituzionali  della  societa'  e  delle  linee  direttrici
          formulate  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze ai
          sensi  del  comma  4,  adotta i provvedimenti specifici nei
          confronti,   della   societa'   in   materia  di  vigilanza
          prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
              6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  sono  regolati  la  composizione  del consiglio di
          amministrazione  e  del collegio sindacale della societa' e
          la  durata  in  carica dei rispettivi membri. E' ammessa la
          delega  dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
          esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
              7.  Lo  statuto della societa' e' approvato con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze.
              8.  Il  bilancio  della  societa' e' redatto secondo le
          disposizioni  applicabili relative ai soggetti operanti nel
          settore finanziario.
              9.  Gli  utili  netti  della  societa' sono destinati a
          riserva   se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della societa'.
              10.  Ai  titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
          applica  lo  stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
          5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le
          cessioni  a  qualsiasi  titolo in favore della societa', le
          operazioni  di  provvista, quelle di finanziamento, nonche'
          quelle  relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i
          provvedimenti,  atti, contratti, trasferimenti, prestazioni
          e  formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime,
          alla  loro  esecuzione,  modificazione  ed estinzione, alle
          garanzie  di  qualunque  tipo  da  chiunque  e in qualsiasi
          momento   prestate   e   alle   loro   eventuali  surroghe,
          sostituzioni,  postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
          anche   parziali   (ivi  incluse  le  cessioni  di  credito
          stipulate  in  relazione  a  tali operazioni e le cessioni,
          anche  parziali,  dei  crediti  e  dei  contratti  ad  esse
          relativi),    sono   esenti   dall'imposta   di   registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche' ogni altro
          tributo  o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai
          commi  2  e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, sugli interessi e
          altri  proventi  dei conti correnti bancari della societa'.
          Ciascun  patrimonio  separato  di  cui  al  comma  4 non e'
          soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
          sulle  attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  i  trasferimenti  di
          immobili   alla  societa'  e  le  locazioni  in  favore  di
          amministrazioni  dello  Stato, enti pubblici territoriali e
          altri soggetti pubblici.
              11.  La  societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
          ove  la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
          confronti  della  societa'  al  fine  di  assicurare  che i
          comportamenti  operativi  della  stessa siano conformi alla
          legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
          siano  coerenti  con  le  linee  strategiche  indicate  nei
          decreti di cui al primo periodo del comma 4.
              12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
              12-bis.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  vigente
          disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.
              -  Il  testo  dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre
          1933, n. 1611, e successive modificazioni (Approvazione del
          testo  unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento   dell'Avvocatura   dello   Stato)  e'  il
          seguente:
              Art.  43.  -  L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
          rappresentanza  e  la  difesa  nei giudizi attivi e passivi
          avanti  le  Autorita'  giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche  non  statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
          tutela  od  anche  a sola vigilanza dello Stato, sempre che
          sia  autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto.
              Le  disposizioni  e  i  provvedimenti anzidetti debbono
          essere  promossi  di  concerto coi Ministri per la grazia e
          giustizia e per le finanze.
              Qualora  sia  intervenuta  l'autorizzazione,  di cui al
          primo  comma,  la  rappresentanza  e  la difesa nei giudizi
          indicati  nello  stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed  enti  intendano  in  casi  speciali non avvalersi della
          Avvocatura  dello Stato, debbono adottare apposita motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
              Le  disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
          agli  enti  regionali,  previa  deliberazione  degli organi
          competenti..
              -  Il  testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
          259  (Partecipazione  della  Corte  dei  conti al controllo
          sulla  gestione  finanziaria  degli  enti  a  cui  lo Stato
          contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
              Art.  12.  -  Il controllo previsto dall'art. 100 della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai   quali   l'Amministrazione  dello  Stato  o  un'azienda
          autonoma  statale contribuisca con apporto al patrimonio in
          capitale  o  servizi  o beni ovvero mediante concessione di
          garanzia  finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei modi
          previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
          dei  conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
          assiste  alle  sedute  degli organi di amministrazione e di
          revisione.
              -  Il  testo  dell'art.  2436  del  codice civile e' il
          seguente:
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004)
              Art.  2436  (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
          modificazioni).   -   Il  notaio  che  ha  verbalizzato  la
          deliberazione  di  modifica  dello statuto [cc. 2332, 2348,
          2349,  2460], entro trenta giorni, verificato l'adempimento
          delle   condizioni   stabilite  dalla  legge,  ne  richiede
          l'iscrizione  nel registro delle imprese contestualmente al
          deposito  e  allega  le  eventuali autorizzazioni richieste
          [c.c. 2330, 2438; dip. att. c.c. 211].
              L'ufficio  del  registro  delle  imprese, verificata la
          regolarita'   formale   della  documentazione,  iscrive  la
          delibera nel registro.
              Se  il  notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
          stabilite     dalla    legge,    ne    da'    comunicazione
          tempestivamente,  e  comunque non oltre il termine previsto
          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
          Gli  amministratori,  nei trenta giorni successivi, possono
          convocare   l'assemblea  per  gli  opportuni  provvedimenti
          oppure  ricorrere  al tribunale per il provvedimento di cui
          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'
          definitivamente inefficace.
              Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
          richieste  dalla  legge  e  sentito  il pubblico ministero,
          ordina  l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
          soggetto a reclamo.
              La  deliberazione  non  produce  effetti  se  non  dopo
          l'iscrizione.
              Dopo   ogni   modifica   dello   statuto  deve  esserne
          depositato  nel  registro  delle imprese il testo integrale
          nella sua redazione aggiornata [c.c. 2193].
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2436  (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
          modificazioni).    -   Le   deliberazioni   che   importano
          modificazioni dell'atto costitutivo [c.c. 2332, 2348, 2349,
          2470]  devono  essere  depositate  ed  iscritte a norma del
          primo,  secondo  e  terzo  comma dell'art. 2411 [c.c. 2330,
          2438;  disp.  att.  c.c.  100,  disp.  att.  c.c.  211]  [e
          pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  delle  societa' per
          azioni e a responsabilita' limitata].
              Dopo   ogni  modifica  dell'atto  costitutivo  o  dello
          statuto  deve  essere depositato nel registro delle imprese
          [e  pubblicato  nel Bollettino ufficiale delle societa' per
          azioni  e  a  responsabilita'  limitata] il testo integrale
          dell'atto  modificato  nella sua redazione aggiornata [c.c.
          2193].
              Il  testo  degli  articoli 2214  e  seguenti del codice
          civile e' il seguente:
              Art.   2214   (Libri   obbligatori  e  altre  scritture
          contabili).  -  L'imprenditore  che  esercita  un'attivita'
          commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale
          [c.c.  2215,  2216]  e il libro degli inventari [c.c. 2217;
          disp. att. c.c. 200].
              Deve  altresi' tenere le altre scritture [c.c. 1760, n.
          3,   2312]   che  siano  richieste  dalla  natura  e  dalle
          dimensioni  dell'impresa  e  conservare  ordinatamente  per
          ciascun  affare gli originali delle lettere, dei telegrammi
          e  delle  fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere,
          dei  telegrammi  e  delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560,
          2709, 2711].
              Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
          piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2221].
              Art.   2215   (Modalita'   di  tenuta  delle  scritture
          contabili).  -  I libri contabili, prima di essere messi in
          uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
          e,  qualora  sia previsto l'obbligo della bollatura o della
          vidimazione,   devono   essere   bollati   in  ogni  foglio
          dall'ufficio  del  registro  delle  imprese  o da un notaio
          secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
          registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
          libri il numero dei fogli che li compongono.
              Il   libro  giornale  [c.c.  2214]  e  il  libro  degli
          inventari  devono  essere  numerati  progressivamente e non
          sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione.
              Art.  2216  (Contenuto  del libro giornale). - Il libro
          giornale  [c.c.  2214]  deve  indicare giorno per giorno le
          operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
              Art.  2217  (Redazione dell'inventario). - L'inventario
          [c.c.  365,  2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio
          dell'impresa  [c.c. 2196] e successivamente ogni anno [c.c.
          2364],  e  deve  contenere  l'indicazione  e la valutazione
          delle  attivita'  e  delle passivita' relative all'impresa,
          nonche'     delle     attivita'    e    delle    passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima.
              L'inventario  si  chiude con il bilancio e con il conto
          dei  profitti  e delle perdite il quale deve dimostrare con
          evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite
          [c.c.  2423].  Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore
          deve  attenersi  ai  criteri  stabiliti per i bilanci delle
          societa' per azioni, in quanto applicabili [c.c. 2425].
              L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
          entro  tre  mesi  dal  termine  per  la presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi  ai  fini delle imposte dirette
          [c.c. 2214].
              Art.  2218  (Bollatura  facoltativa).  - L'imprenditore
          puo' far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri
          libri da lui tenuti [c.c. 2710].
              Art.  2219  (Tenuta  della  contabilita).  -  Tutte  le
          scritture   devono   essere  tenute  secondo  le  norme  di
          un'ordinata  contabilita'  senza  spazi  in  bianco,  senza
          interlinee  e senza trasporti in margine. Non vi si possono
          fare  abrasioni  e, se e' necessaria qualche cancellazione,
          questa  deve  eseguirsi  in  modo  che le parole cancellate
          siano leggibili [c.c. 2710].
              Art.  2220 (Conservazione delle scritture contabili). -
          Le  scritture devono essere conservate per dieci anni dalla
          data dell'ultima registrazione [c.c. 2312, 2457].
              Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
          lettere  e  i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
          delle lettere e dei telegrammi spediti [c.c. 2214].
              Le  scritture  e  documenti di cui al presente articolo
          possono  essere  conservati sotto forma di registrazioni su
          supporti   di   immagini,   sempre   che  le  registrazioni
          corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere
          rese  leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
          che utilizza detti supporti.
              -  Il  testo  dell'art.  42  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 385/1993 e' il seguente:
              Art. 42 (Nozione di credito alle opere pubbliche). - 1.
          Il   credito   alle  opere  pubbliche  ha  per  oggetto  la
          concessione,  da  parte  di  banche,  a  favore di soggetti
          pubblici   o   privati,  di  finanziamenti  destinati  alla
          realizzazione  di opere pubbliche o di impianti di pubblica
          utilita'.
              2.  Quando  la  concessione del finanziamento avviene a
          favore  di soggetti privati, il requisito di opera pubblica
          o  di  pubblica  utilita'  deve  risultare  da  leggi  o da
          provvedimenti della pubblica amministrazione.
              3.   I   finanziamenti  possono  essere  assistiti  dal
          privilegio previsto dall'art. 46.
              4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su
          immobili,  si applica la disciplina prevista dalla presente
          sezione per le operazioni di credito fondiario..
              -  Il  testo  del  comma 2 dell'art. 11 del gia' citato
          decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
              2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
          ai soggetti diversi dalle banche.
              -  Il  testo  degli  articoli da 2410 a 2420 del codice
          civile e' il seguente:
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2410  (Emissione). - Se la legge o lo statuto non
          dispongono  diversamente,  l'emissione  di  obbligazioni e'
          deliberata dagli amministratori.
              In   ogni  caso  la  deliberazione  di  emissione  deve
          risultare  da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed
          iscritta a norma dell'art. 2436.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). - La
          societa' [c.c. 2365, 2411, 2424, n. 10, 2486] puo' emettere
          obbligazioni  [c.c.  2421,  n. 2] al portatore o nominative
          per  somma  non  eccedente il capitale versato ed esistente
          secondo l'ultimo bilancio approvato [c.c. 2250, 2413, n. 2,
          2423, 2437, 2486].
              Tale somma puo' essere superata:
                1)  quando  le obbligazioni sono garantite da ipoteca
          su  immobili  [c.c. 2831] di proprieta' sociale, sino a due
          terzi del valore di questi;
                2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni
          rispetto   al  capitale  versato  e'  garantita  da  titoli
          nominativi  emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza
          non  anteriore  a  quella  delle  obbligazioni,  ovvero  da
          equivalente  credito  di  annualita' o sovvenzioni a carico
          dello  Stato  o  di enti pubblici. I titoli devono rimanere
          depositati  e  le  annualita'  o  sovvenzioni devono essere
          vincolate  presso  un  istituto  di credito [disp. att c.c.
          251],  per  la  parte  necessaria  a garantire il pagamento
          degli    interessi    e   l'ammortamento   delle   relative
          obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse
          [c.c. 2413].
              Quando  ricorrono  particolari  ragioni che interessano
          l'economia  nazionale, la societa' puo' essere autorizzata,
          con  provvedimento  dell'autorita' governativa, ad emettere
          obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente
          articolo,  con  l'osservanza  dei limiti, delle modalita' e
          delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
              Restano   salve   le  disposizioni  di  leggi  speciali
          relative a particolari categorie di societa'.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art. 2411 (Diritti degli obbligazionisti). - Il diritto
          degli  obbligazionisti  alla  restituzione  del capitale ed
          agli   interessi   puo'   essere,  in  tutto  o  in  parte,
          subordinato   alla   soddisfazione  dei  diritti  di  altri
          creditori della societa'.
              I  tempi  e  l'entita'  del  pagamento  degli interessi
          possono  variare in dipendenza di parametri oggettivi anche
          relativi all'andamento economico della societa'.
              La disciplina della presente sezione si applica inoltre
          agli   strumenti   finanziari,   comunque  denominati,  che
          condizionano  i tempi e l'entita' del rimborso del capitale
          all'andamento economico della societa'..
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2411 (Deposito e iscrizione della deliberazione).
          -   Il   notaio   che   ha  verbalizzato  la  deliberazione
          dell'assemblea,    entro    trenta    giorni,    verificato
          l'adempimento  delle  condizioni  stabilite dalla legge, ne
          richiede    l'iscrizione   nel   registro   delle   imprese
          contestualmente   al   deposito   e   allega  le  eventuali
          autorizzazioni  richieste.  L'ufficio  del  registro  delle
          imprese,    verificata   la   regolarita'   formale   della
          documentazione,  iscrive  la  delibera  nel registro. Se il
          notaio  ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
          legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non
          oltre   il   detto   termine,   agli   amministratori.  Gli
          amministratori,   nei   trenta   giorni  successivi  e,  in
          mancanza,  ciascun  socio  a  spese della societa', possono
          ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi
          secondo  e  terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
          speciali  con  riferimento  all'omologazione della delibera
          decorrono  dalla  data  dell'iscrizione  nel registro delle
          imprese.
              Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
          richieste  dalla  legge  e  sentito  il pubblico ministero,
          ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.
              Il  decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti
          alla   corte   di   appello   entro   trenta  giorni  dalla
          comunicazione [c.c. 2964].
              La  deliberazione  non puo' essere eseguita se non dopo
          l'iscrizione.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2412  (Limiti all'emissione). - La societa' [c.c.
          2365,   2410,   2424,   n.   10,  2479-bis]  puo'  emettere
          obbligazioni  [c.c.  2421,  n. 2] al portatore o nominative
          per  somma  complessivamente  non  eccedente  il doppio del
          capitale  sociale,  della  riserva  legale  e delle riserve
          disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato [c.c.
          2250,   2414,  n.  2,  2423,  2437,  2479-bis].  I  sindaci
          attestano il rispetto del suddetto limite.
              Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
          le  obbligazioni  emesse  in  eccedenza sono destinate alla
          sottoscrizione   da   parte  di  investitori  professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali.   In   caso   di  successiva  circolazione  delle
          obbligazioni,  chi  le  trasferisce risponde della solvenza
          della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
          investitori professionali.
              Non  e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
          rientra  nel  calcolo  al fine del medesimo, l'emissione di
          obbligazioni   garantite  da  ipoteca  di  primo  grado  su
          immobili  [c.c.  2831] di proprieta' della societa', sino a
          due terzi del valore degli immobili medesimi.
              Il   primo   e   il  secondo  comma  non  si  applicano
          all'emissione di obbligazioni effettuata da societa' le cui
          azioni    siano    quotate    in   mercati   regolamentati,
          limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate
          negli stessi o in altri mercati regolamentati.
              Quando  ricorrono  particolari  ragioni che interessano
          l'economia  nazionale,  la societa' puo' essere autorizzata
          con  provvedimento  dell'autorita' governativa, ad emettere
          obbligazioni  per  somma  superiore  a  quanto previsto nel
          presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso.
              Restano   salve   le  disposizioni  di  leggi  speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2412  (Riduzione del capitale). - La societa' che
          ha   emesso  obbligazioni  non  puo'  ridurre  il  capitale
          sociale,   se   non   in   proporzione  delle  obbligazioni
          rimborsate.  Se  la  riduzione  del  capitale  sociale deve
          essere  deliberata  in  conseguenza  di perdite [c.c. 2433,
          2446],  la  misura  della  riserva legale deve continuare a
          calcolarsi  sulla  base  del  capitale sociale esistente al
          tempo  dell'emissione,  fino a che l'ammontare del capitale
          sociale  e  della  riserva  legale  non eguagli l'ammontare
          delle obbligazioni in circolazione [c.c. 2428, 2446].
              Testo in vigore dal 1 gennaio 2004.
              Art.  2413  (Riduzione  del  capitale).  - Salvo i casi
          previsti  dal  terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2412,
          la  societa'  che  ha  emesso obbligazioni non puo' ridurre
          volontariamente  il  capitale sociale o distribuire riserve
          se  rispetto  all'ammontare  delle  obbligazioni  ancora in
          circolazione  il limite di cui al primo comma dell'articolo
          medesimo non risulta piu' rispettato.
              Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o
          le  riserve  diminuiscono  in  conseguenza di perdite [c.c.
          2433,   2446],   non  possono  distribuirsi  utili  sinche'
          l'ammontare  del  capitale  sociale  e  delle  riserve  non
          eguagli  l'ammontare  delle  obbligazioni  in  circolazione
          [c.c. 2428, 2446).
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2413   (Contenuto   delle  obbligazioni).  -  Le
          obbligazioni devono indicare:
                1)  la denominazione [c.c. 2326], l'oggetto e la sede
          della  societa'  [c.c.  2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione
          dell'ufficio  del registro delle imprese presso il quale la
          societa' e' iscritta;
                2)  il  capitale  sociale,  versato  ed  esistente al
          momento dell'emissione [c.c. 2410];
                3)  la  data  della  deliberazione  della assemblea e
          della sua iscrizione nel registro [c.c. 2411];
                4)  l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse
          [c.c.  2421.  n.  2],  il  valore  nominale di ciascuna, il
          saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso
          [c.c. 2420];
                5)  le  garanzie  da  cui  sono assistite [c.c. 2414,
          2420-bis, 2831].
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2414  (Contenuto  delle obbligazioni). - I titoli
          obbligazionari devono indicare:
                1)  la denominazione [c.c. 2326], l'oggetto e la sede
          della  societa'  [c.c.  2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione
          dell'ufficio  del registro delle imprese presso il quale la
          societa' e' iscritta;
                2)  il  capitale  sociale  e  le riserve esistenti al
          momento dell'emissione [c.c. 2412];
                3)  la  data della deliberazione di emissione e della
          sua iscrizione nel registro [c.c. 2410];
                4) l'ammontare complessivo dell'emissione [c.c. 2421,
          n.  2], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con
          essi  attribuiti,  il  rendimento  o  i  criteri per la sua
          determinazione  e  il modo di pagamento e di rimborso [c.c.
          2420],   l'eventuale   subordinazione   dei  diritti  degli
          obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
                5)  le eventuali garanzie da cui sono assistiti [c.c.
          2414-bis, 2420-bis, 2831].
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2414 (Costituzione delle garanzie). - L'assemblea
          [c.c. 2365] che delibera l'emissione di obbligazioni con le
          garanzie  previste  nell'art. 2410 deve designare un notaio
          che,  per conto degli obbligazionisti, compia le formalita'
          necessarie  per  la  costituzione  delle  garanzie medesime
          [c.c. 2413, n. 5, 2831].
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2415   (Assemblea   degli   obbligazionisti).  -
          L'assemblea   degli   obbligazionisti  [c.c.  2421.  n.  7]
          delibera:
                1)  sulla  nomina  e  sulla revoca del rappresentante
          comune;
                2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
                3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
          concordato;
                4)  sulla  costituzione  di  un  fondo  per  le spese
          necessarie   alla   tutela   dei  comuni  interessi  e  sul
          rendiconto relativo;
                5)  sugli  altri  oggetti  d'interesse  comune  degli
          obbligazionisti.
              L'assemblea  e'  convocata  dagli  amministratori o dal
          rappresentante  degli  obbligazionisti, quando lo ritengono
          necessario,  o  quando  ne  e'  fatta  richiesta  da  tanti
          obbligazionisti  che  rappresentino il ventesimo dei titoli
          emessi e non estinti [c.c. 2367].
              Si  applicano  all'assemblea  degli  obbligazionisti le
          disposizioni  relative all'assemblea straordinaria dei soci
          [c.c.  2365,  2368, 2369, 2375] e le sue deliberazioni sono
          iscritte,  a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel
          registro    delle   imprese.   Per   la   validita'   delle
          deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero
          2,  e'  necessario  anche  in  seconda convocazione il voto
          favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta'
          delle obbligazioni emesse e non estinte.
              La  societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
          possedute,  non  puo'  partecipare alle deliberazioni [c.c.
          2357].
              All'assemblea  degli  obbligazionisti possono assistere
          gli amministratori ed i sindaci [c.c. 2418].
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2415   (Assemblea   degli   obbligazionisti).  -
          L'assemblea   degli   obbligazionisti  [c.c.  2421,  n.  7]
          delibera:
                1)  sulla  nomina  e  sulla revoca del rappresentante
          comune;
                2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
                3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
          concordato;
                4)  sulla  costituzione  di  un  fondo  per  le spese
          necessarie   alla   tutela   dei  comuni  interessi  e  sul
          rendiconto relativo;
                5)  sugli  altri  oggetti  d'interesse  comune  degli
          obbligazionisti.
              L'assemblea  e'  convocata  dagli  amministratori o dal
          rappresentante  degli  obbligazionisti, quando lo ritengono
          necessario,  o  quando  ne  e'  fatta  richiesta  da  tanti
          obbligazionisti  che  rappresentino il ventesimo dei titoli
          emessi e non estinti [c.c. 2367].
              Si  applicano  all'assemblea  degli  obbligazionisti le
          disposizioni  relative all'assemblea straordinaria dei soci
          [c.c.  2365,  2368,  2369,  2375].  Per  la validita' delle
          deliberazioni  sull'oggetto  indicato  nel  n.  2 di questo
          articolo  e'  necessario  anche  in seconda convocazione il
          voto  favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la
          meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.
              La  societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
          possedute,  non  puo'  partecipare alle deliberazioni [c.c.
          2357].
              All'assemblea  degli  obbligazionisti possono assistere
          gli amministratori ed i sindaci [c.c. 2418].
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.    2416    (Impugnazione    delle    deliberazioni
          dell'assemblea).  -  Le  deliberazioni prese dall'assemblea
          degli   obbligazionisti  sono  impugnabili  a  norma  degli
          articoli 2377  e 2379. Le quote previste nell'articolo 2377
          s'intendono    riferite    all'ammontare    del    prestito
          obbligazionario  e  alla  circostanza  che  le obbligazioni
          siano quotate in mercati regolamentati.
              L'impugnazione  e' proposta innanzi al tribunale, nella
          cui  giurisdizione  la societa' ha sede, in contraddittorio
          del rappresentante degli obbligazionisti.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.    2416    (Impugnazione    delle    deliberazioni
          dell'assemblea).  -  Le  deliberazioni prese dall'assemblea
          vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
              Ciascun obbligazionista puo' impugnare le deliberazioni
          che  non  sono  prese  in  conformita' dalla legge, a norma
          degli articoli 2377 e 2378.
              L'impugnazione  e' proposta innanzi al tribunale, nella
          cui  giurisdizione  la societa' ha sede, in contraddittorio
          del rappresentante degli obbligazionisti..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2417 (Rappresentante comune). - Il rappresentante
          comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
          [c.c.  2380-bis] e possono essere nominate anche le persone
          giuridiche   autorizzate   all'esercizio   dei  servizi  di
          investimento  nonche'  le  societa' fiduciarie. Non possono
          essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
          e,  se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori,
          i  sindaci,  i dipendenti della societa' debitrice e coloro
          che  si  trovano  nelle  condizioni indicate nell'art. 2399
          [c.c. 2380-bis].
              Se  non  e'  nominato  dall'assemblea a norma dell'art.
          2415,  il rappresentante comune e' nominato con decreto dal
          tribunale  su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
          amministratori della societa' [c.c. 2831, 2845].
              Il  rappresentante comune dura in carica per un periodo
          non  superiore  ad  un  triennio  e  puo'  essere rieletto.
          L'assemblea  degli  obbligazionisti  ne  fissa il compenso.
          Entro  trenta  giorni  dalla  notizia  della  sua nomina il
          rappresentante  comune  deve  richiederne  l'iscrizione nel
          registro delle imprese.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2417 (Rappresentante comune). - Il rappresentante
          comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
          [c.c.  2380].  Se  non  e'  nominato dall'assemblea a norma
          dell'art.  2415, e' nominato con decreto dal presidente del
          tribunale  su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
          amministratori   della  societa'  [c.c.  2831,  2845].  Non
          possono   essere   nominati   rappresentanti  comuni  degli
          obbligazionisti  e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli
          amministratori,  i  sindaci,  i  dipendenti  della societa'
          debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate
          nell'art. 2399 [c.c. 2389].
              Il  rappresentante comune dura in carica per un periodo
          non  superiore  ad  un  triennio  e  puo'  essere rieletto.
          L'assemblea  degli  obbligazionisti  ne  fissa il compenso.
          Entro  trenta  giorni  dalla  notizia  della  sua nomina il
          rappresentante  comune  deve  richiederne  l'iscrizione nel
          registro delle imprese.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2418   (Obblighi  e  poteri  del  rappresentante
          comune).   -   Il  rappresentante  comune  deve  provvedere
          all'esecuzione  delle  deliberazioni  dell'assemblea  degli
          obbligazionisti  [c.c. 2421], tutelare gli interessi comuni
          di  questi  nei  rapporti  con la societa' e assistere alle
          operazioni  di  sorteggio  delle  obbligazioni  [c.c. 2420,
          2831].  Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci
          [c.c. 2370, 2415, 2422].
              Per   la   tutela   degli   interessi   comuni   ha  la
          rappresentanza   processuale  degli  obbligazionisti  anche
          nell'amministrazione     controllata,     nel    concordato
          preventivo,   nel  fallimento,  nella  liquidazione  coatta
          amministrativa  e  nell'amministrazione straordinaria della
          societa' debitrice.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2418   (Obblighi  e  poteri  del  rappresentante
          comune).   -   Il  rappresentante  comune  deve  provvedere
          all'esecuzione  delle  deliberazioni  dell'assemblea  degli
          obbligazionisti  [c.c. 2421], tutelare gli interessi comuni
          di  questi  nei  rapporti  con la societa' e assistere alle
          operazioni  di  sorteggio  delle  obbligazioni  [c.c. 2420,
          2831].  Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci
          [c.c. 2370, 2415, 2422].
              Per   la   tutela   degli   interessi   comuni   ha  la
          rappresentanza   processuale  degli  obbligazionisti  anche
          nell'amministrazione     controllata,     nel    concordato
          preventivo,  nel  fallimento  e  nella  liquidazione coatta
          amministrativa della societa' debitrice.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). -
          Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le
          azioni individuali degli obbligazionisti [c.c. 2395], salvo
          che   queste   siano  incompatibili  con  le  deliberazioni
          dell'assemblea previste dall'art. 2415.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). -
          Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le
          azioni individuali degli obbligazionisti [c.c. 2395], salvo
          che   queste   siano  incompatibili  con  le  deliberazioni
          dell'assemblea previste dall'art. 2415.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2420   (Sorteggio   delle  obbligazioni).  -  Le
          operazioni  per  l'estrazione  a  sorte  delle obbligazioni
          devono  farsi,  a  pena  di  nullita',  alla  presenza  del
          rappresentante  comune  o,  in mancanza, di un notaio [c.c.
          2415, n. 4, 2418].
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2420   (Sorteggio   delle  obbligazioni).  -  Le
          operazioni  per  l'estrazione  a  sorte  delle obbligazioni
          devono  farsi,  a  pena  di  nullita',  alla  presenza  del
          rappresentante  comune  o,  in  mancanza di un notaio [c.c.
          2415, n. 4, 2418].
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              -  Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
          20  (Disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti) e' il seguente:
              Art.  3  (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a)  provvedimenti  emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) [autorizzazioni  alla sottoscrizione dei contratti
          collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
                f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g) decreti     che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
          dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
          di  appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore in
          ECU    stabilito    dalla    normativa    comunitaria   per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l) atti  che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
              2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono  esecutivi.  [Si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma  4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
              10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.
              -  Il  testo  dell'art.  26  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 (Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi) e' il seguente:
              Art.  26.  (Ritenute  sugli  interessi e sui redditi di
          capitale).  -  1.  I  soggetti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.  23,  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli
          similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
          di  rivalsa,  sugli interessi ed altri proventi corrisposti
          ai  possessori.  L'aliquota  della  ritenuta  e' ridotta al
          12,50  per cento per le obbligazioni e titoli similari, con
          scadenza  non  inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
          finanziarie.  Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
          periodo  sono  emessi  da  societa'  od enti, diversi dalle
          banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato da azioni non
          negoziate  in  mercati  regolamentati  italiani  ovvero  da
          quote,   l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica  a
          condizione  che,  al  momento  di  emissione,  il  tasso di
          rendimento  effettivo non sia superiore al doppio del tasso
          ufficiale  di  sconto,  per  le  obbligazioni  ed  i titoli
          similari   negoziati  in  mercati  regolamentati  di  Paesi
          aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
          pubblico  ai  sensi  della disciplina vigente al momento di
          emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
          due  terzi,  per  le obbligazioni e titoli similari diversi
          dai  precedenti.  Qualora  il rimborso delle obbligazioni e
          dei  titoli  similari con scadenza non inferiore a diciotto
          mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
          altri  proventi  maturati  fino  al momento dell'anticipato
          rimborso  e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
          cento.
              2.  L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano una
          ritenuta  del  27 per  cento, con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di
          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da
          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta:
                a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da
          banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a
          banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche
          italiane;
                b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti
          correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
          l'Ente poste italiane;
                c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e
          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli
          interessi  sul Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di
          cui  al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
          43,  e  sugli  altri  fondi  finalizzati  alla gestione del
          debito pubblico.
              3.  Quando  gli  interessi  ed altri proventi di cui al
          comma  2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
          intervengono  nella  loro  riscossione. Qualora il rimborso
          delle  obbligazioni  e  titoli  similari  con  scadenza non
          inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
          abbia   luogo   prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai
          percipienti  una somma pari al 20 per cento degli interessi
          e   degli   altri   proventi   maturati   fino  al  momento
          dell'anticipato  rimborso.  Tale  somma  e'  prelevata  dai
          soggetti   di   cui  all'art.  23  che  intervengono  nella
          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel
          rimborso nei confronti di soggetti residenti.
              3-bis.  I  soggetti  indicati nel primo comma dell'art.
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e  g-ter)  del  comma  1 dell'art. 41 del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986   n.   917,  ovvero
          intervengono  nella  loro  riscossione operano sui predetti
          proventi  una  ritenuta  con l'aliquota del 12,50 per cento
          ovvero   con   la   maggiore   aliquota   a  cui  sarebbero
          assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli
          sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
          i  proventi  derivanti  dai rapporti ivi indicati. Nel caso
          dei  rapporti  indicati  nella  lettera g-bis), la predetta
          ritenuta  e'  operata,  in  luogo  della ritenuta di cui al
          comma  3,  anche  sugli  interessi e gli altri proventi dei
          titoli  ivi  indicati,  maturati  nel periodo di durata dei
          predetti rapporti.
              4.  Le  ritenute  previste  nei commi da 1 a 3-bis sono
          applicate   a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)
          imprenditori  individuali,  se i titoli, i depositi e conti
          correnti,  nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
          proventi   derivano  sono  relativi  all'impresa  ai  sensi
          dell'art.  77  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917; b) societa' in nome collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
          testo  unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
          di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
          unico  e  stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          delle  societa'  e  degli  enti  di cui alla lettera d) del
          predetto  articolo.  La  ritenuta  di cui al comma 3-bis e'
          applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
          dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero  assoggettabili  a
          ritenuta  a  titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
          cui  siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
          indicati.  Le  predette  ritenute  sono  applicate a titolo
          d'imposta  nei  confronti  dei soggetti esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
          Non  sono  soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
          nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a  societa'  in  nome
          collettivo,  in  accomandita  semplice ed equiparate di cui
          all'art.  5  del  testo unico, alle societa' ed enti di cui
          alle  lettere  a)  e  b) dell'art. 87 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
          organizzazioni  delle  societa' ed enti di cui alla lettera
          d) dello stesso art. 87.
              5.  I  soggetti  indicati  nel primo comma dell'art. 23
          operano   una   ritenuta  del  12,50  per  cento  a  titolo
          d'acconto,  con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
          da  essi  corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
          precedenti   e   da   quelli   per  i  quali  sia  prevista
          l'applicazione  di  altra  ritenuta alla fonte o di imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono   residenti  nel  territorio  dello  Stato  o  stabili
          organizzazioni   di  soggetti  non  residenti  la  predetta
          ritenuta  e'  applicata  a  titolo  d'imposta ed e' operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale.  L'aliquota  della ritenuta e' stabilita al 27
          per  cento  se  i  percipienti sono residenti negli Stati o
          territori  a regime fiscale privilegiato individuati con il
          decreto  del  Ministro  delle  finanze emanato ai sensi del
          comma  7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. La predetta ritenuta
          e'  operata  anche  sugli  interessi  ed altri proventi dei
          prestiti  di  denaro  corrisposti  a stabili organizzazioni
          estere  di  imprese residenti, non appartenenti all'impresa
          erogante,  e si applica a titolo d'imposta sui proventi che
          concorrono  a  formare il reddito di soggetti non residenti
          ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.
              -  Il  titolo del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
          239  e'  il seguente: Modificazioni al regime fiscale degli
          interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni e
          titoli  similari,  pubblici  e  privati  (Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102).
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          4 agosto  1984 e' il seguente: Dotazione numerica e livelli
          funzionali  del  personale del ruolo della Cassa depositi e
          prestiti  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 agosto
          1984, n. 221).
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          4 agosto  1986 e' il seguente: Modificazioni al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  4 agosto 1984 concernente la
          dotazione  numerica  ed  i livelli funzionali del personale
          della  Cassa depositi e prestiti (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 ottobre 1986, n. 236).
              -  Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n.
          29  (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
          ai fini previdenziali) e' il seguente:
              Art.   6.   -   In   deroga  a  quanto  previsto  dagli
          articoli precedenti,    la   ricongiunzione   dei   periodi
          assicurativi  connessi  al  servizio  prestato  presso enti
          pubblici,  dei  quali la legge abbia disposto o disponga la
          soppressione  ed  il  trasferimento  del personale ad altri
          enti   pubblici,   avviene  d'ufficio  presso  la  gestione
          previdenziale  dell'ente  di  destinazione  e senza oneri a
          carico dei lavoratori interessati.
              A  tal  fine,  le  gestioni assicurative di provenienza
          versano  a  quelle  di destinazione i contributi di propria
          pertinenza  maggiorati  dell'interesse  composto  annuo  al
          tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art.
          5, quarto, quinto e sesto comma.
              Eventuali  ulteriori  periodi  di  iscrizione  ad altre
          gestioni  possono  essere  ricongiunti  ai  sensi  e con le
          modalita' di cui agli articoli 1 e 2.