Art. 5-bis.
                       Registro italiano dighe
((    1. All'articolo 6  della  legge  1 agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
  4-bis.    Con   il   regolamento   previsto   dall'articolo 2   del
decreto-legge  8 agosto  1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle   opere   di   derivazione   dai   serbatoi   e   di  adduzione
all'utilizzazione,   comprese   le  condotte  forzate,  nonche'  alla
vigilanza  sulle  operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere.
  2.  All'articolo 39,  comma 1,  lettera b), del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300, dopo le parole: 31 marzo 1998, n. 112 sono
aggiunte  le seguenti: , ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica  di  cui  all'articolo 88,  comma 1,  lettera v), del decreto
legislativo   31 marzo  1998,  n.  112,  che  rientra  nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 1 agosto 2002, n.
          166   (Disposizioni   in   materia   di   infrastrutture  e
          trasporti.), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              Art.  6  (Disposizioni  relative  al  Registro italiano
          dighe).  -  1.  Nei  trenta  giorni successivi alla data di
          entrata  in vigore del provvedimento attuativo del Registro
          italiano  dighe  (RID)  di  cui all'articolo 91 del decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
          modificazioni,  i concessionari delle dighe di cui all'art.
          1  del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono
          tenuti  ad  iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo
          un  contributo  annuo  per  le  attivita'  di  vigilanza  e
          controllo  svolte  dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti
          concessionari  di  cui al primo periodo non ottemperino nei
          termini  prescritti  all'obbligo  d'iscrizione  al RID e al
          versamento  del contributo, nei loro confronti e' applicata
          una   sanzione   amministrativa  pari  a  cinque  volte  il
          contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione
          e  contestualmente  al  versamento  del  contributo e della
          sanzione,   decadono   dalla   concessione.  Per  le  altre
          attivita'  che  il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di
          progettazione   e  costruzione  delle  predette  dighe,  e'
          stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
          istruttoria.
              2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
          all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,   si   provvede   alla   disciplina   dei  criteri  di
          determinazione  del  contributo  e  del diritto previsti al
          comma  1,  nonche'  delle  modalita'  di  riscossione degli
          stessi,  nel  rispetto del principio di copertura dei costi
          sostenuti dal RID.
              3.  Con  il decreto di cui al comma 2, in sede di prima
          applicazione   della   presente   legge,   l'ammontare  del
          contributo  e  del diritto di cui al comma 1 e' commisurato
          in   modo   da  assicurare  la  copertura  delle  spese  di
          funzionamento  del  RID  nonche'  una  quota  aggiuntiva da
          destinare  ad  investimenti  e  potenziamento, nella misura
          compresa  tra  il  50  e  il  70  per  cento  dei  costi di
          funzionamento.
              4.  Il  presente  articolo si applica anche ai soggetti
          intestatari  a  qualunque  titolo  di  condotte forzate con
          dighe a monte.
              4-bis.  Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
          decreto-legge   8 agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono
          definite  le  modalita'  con cui il registro italiano dighe
          provvede  all'approvazione  dei  progetti  delle  opere  di
          derivazione  dei serbatoi e di adduzione all'utilizzazione,
          comprese  le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle
          operazioni  di controllo che i concessionari saranno tenuti
          ad espletare sulle medesime opere.
              -  Il  testo  dell'articolo  39 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo,  a  norma  dell'articolo  11  della legge 15 marzo
          1997,  n. 59), cosi' modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              Art.   39.  (Funzioni  dell'agenzia).  -  1.  L'agenzia
          svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
                a)   la   protezione   dell'ambiente,  come  definite
          dall'articolo  1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
          convertito  dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
          altre   assegnate  all'agenzia  medesima  con  decreto  del
          ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
                b) il  riassetto  organizzativo  e  funzionale  della
          difesa  del  suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
          della  legge  18 maggio  1989,  n.  183, nonche' ogni altro
          compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
          88  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, ad
          eccezione  dell'emanazione  della  normativa tecnica di cui
          all'articolo   88,   comma   1,  lettera  v),  del  decreto
          legislativo    31 marzo   1998,   n.   112,   che   rientra
          nell'esclusiva  competenza  del  Registro  italiano dighe -
          RID.