Art. 50.
               Disposizioni in materia di monitoraggio
                  della spesa nel settore sanitario
          e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
((    1.  Per  potenziare  il  monitoraggio  della spesa pubblica nel
settore  sanitario  e delle iniziative per la realizzazione di misure
di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
verifica  del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza
epidemiologica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, con
decreto  adottato  di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie, definisce i parametri della Tessera
del  cittadino  (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la  generazione  e  la  progressiva  consegna della TC, a partire dal
1 gennaio  2004,  a  tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale
nonche'  ai  soggetti  che fanno richiesta di attribuzione del codice
fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca
in  ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre
nonche'  in  banda  magnetica,  quale  unico requisito necessario per
l'accesso  alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN).
  2.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  della  salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli
di  ricettari  medici  standardizzati  e  di ricetta medica a lettura
ottica,  ne  cura  la  successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie  locali,  alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni,  agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
ai   policlinici  universitari,  che  provvedono  ad  effettuarne  la
consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione
ad  effettuare  prescrizioni,  da  tale  momento  responsabili  della
relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato.
  3.  Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del  decreto  del  Ministro  della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla  base  di  quanto  stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature  e  i  campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
vigenti  disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a  barre e'
sostituito  da  un  analogo  codice che esprime il numero progressivo
regionale  di  ciascuna  ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
ricetta  in  modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura
di  separazione  del  tagliando  di  cui  all'articolo 87 del decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni  caso  un  campo  nel  quale,  all'atto  della  compilazione, e'
riportato  sempre  il  numero  complessivo  dei  farmaci ovvero degli
accertamenti   specialistici  prescritti.  Nella  compilazione  della
ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in
luogo del codice sanitario.
  4.  Le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende ospedaliere e, ove
autorizzati  dalle  regioni,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  ed  i  policliici  universitari  consegnano i
ricettari  ai  medici  del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
secondo  le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  via  telematica,  il  nome, il
cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e' effettuata la
consegna,   l'indirizzo   dello   studio,   del   laboratorio  ovvero
l'identificativo  della  struttura  sanitaria  nei  quali  gli stessi
operano,  nonche'  la  data  della  consegna  e  i numeri progressivi
regionali  delle  ricette  consegnate. Con provvedimento dirigenziale
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' della trasmissione telematica.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante  la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali,
delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di  ricovero  e cura a
carattere  scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma
4,  delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale  e  degli  altri  presidi  e  strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del
presente  articolo,  strutture di erogazione di servizi sanitari. Con
provvedimento   dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
parametri  tecnici  per la realizzazione del software certificato che
deve  essere  installato  dalle  strutture  di  erogazione di servizi
sanitari,   in   aggiunta   ai  programmi  informatici  dagli  stessi
ordinariamente  utilizzati,  per  la  trasmissione dei dati di cui ai
commi  6  e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza
temporale di trasmissione dei dati predetti.
  6.  Le  strutture  di  erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione  ottica  e  la  trasmissione  dei dati di cui al comma 7,
secondo  quanto  stabilito nel predetto comma e in quelli successivi.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con il
Ministro  della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
disposizioni   del  presente  comma  e  di  quelli  successivi  hanno
progressivamente  applicazione.  Per l'acquisto e l'installazione del
software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di
cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo
pari  ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  successivamente  alla  data nella quale il
Ministero  dell'economia  e delle finanze comunica, in via telematica
alle   farmacie   medesime   avviso   di   corretta  installazione  e
funzionamento   del  predetto  software.  Il  credito  d'imposta  non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui   redditi,  nonche'  del  valore  della  produzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini del
rapporto  di  cui  all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di
euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al
comma 12.
  7.  All'atto  della  utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione  di  farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole  confezioni  dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre
della  TC;  sono  comunque  rilevati  i dati relativi alla esenzione.
All'atto  della  utilizzazione  di  una  ricetta  medica  recante  la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i  codici  a  barre  relativi  al  numero progressivo regionale della
ricetta  nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i
dati   relativi   alla   esenzione  nonche'  inseriti  i  codici  del
nomenclatore  delle  prestazioni  specialistiche.  In  ogni  caso, e'
previamente  verificata  la  corrispondenza  del  codice  fiscale del
titolare  della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta;
in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non
puo'  essere  utilizzata,  salvo che il costo della prestazione venga
pagato  per  intero.  In  caso di utilizzazione di una ricetta medica
senza   la   contestuale  esibizione  della  TC,  il  codice  fiscale
dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
  8.   I   dati   rilevati  ai  sensi  del  comma  7  sono  trasmessi
telematicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;  il
software  di  cui  al  comma  5  assicura che gli stessi dati vengano
rilasciati  ai  programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle
strutture   di  erogazione  di  servizi  sanitari,  fatta  eccezione,
relativamente  al  codice  fiscale  dell'assistito,  per le farmacie,
pubbliche  e  private.  Il predetto software assicura altresi' che in
nessun  caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o
conservato  in  ambiente  residente,  presso le farmacie, pubbliche e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai
sensi  del  comma  8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita'   esclusivamente   automatiche,  li  inserisce  in  archivi
distinti  e  non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente  separato,  rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al  codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute,  adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti
pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li detengono, trasmettono al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, con modalita' telematica,
nei  trenta  giorni  successivi  alla data di emanazione del predetto
provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle regioni e
alle  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari, l'allineamento
dell'archivio  dei  codici  fiscali  con quello degli assistiti e per
disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e
al nomenclatore ambulatoriale.
  10.  Al  Ministero  dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare  i  dati  rilevati  dalla TC degli assistiti; allo stesso e'
consentito  trattare  gli  altri  dati  di cui al comma 7 per fornire
periodicamente  alle  regioni  gli schemi di liquidazione provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli  archivi  di  cui  al  comma  9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo,  anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali  di  ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti   alla   periodica  liquidazione  definitiva  delle  somme
spettanti,  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione   di   servizi  sanitari.  Con  protocollo  approvato  dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e dalle
regioni,  sentito  il  Garante  per la protezione dei dati personali,
sono  stabiliti  i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che
possono  essere  trasmessi  al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
  11.  L'adempimento  regionale,  di  cui  all'articolo  52, comma 4,
lettera   a),   della   legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  ai  fini
dell'accesso  all'adeguamento  del finanziamento del SSN per gli anni
2003,  2004  e  2005, si considera rispettato dall'applicazione delle
disposizioni   del  presente  articolo.  Tale  adempimento  s'intende
rispettato  anche  nel  caso in cui le regioni e le province autonome
dimostrino  di  avere  realizzato direttamente nel proprio territorio
sistemi   di  monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche  nonche'  di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e
di  efficienza  ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  risultino  non  inferiori a quelli
realizzati  in  attuazione  del  presente  articolo.  Con effetto dal
1 gennaio  2004,  tra  gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai
fini  dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo
agli  anni  2004  e  2005,  e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti   che   garantiscono   la   trasmissione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  da  parte  delle  singole  aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
  12.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di  50  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo
speciale  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del Ministro per
l'innovazione   e   le   tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  per  il  successivo  e
progressivo   assorbimento,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio  dello  Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di
cui  all'articolo  52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
))
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  del  decreto  del  Ministro  della sanita'
          11 luglio   1988,   n.  350  (Disciplina  dell'impiego  nel
          Servizio  sanitario nazionale del ricettario standardizzato
          a   lettura   automatica)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 agosto 1988, n. 192.
              - Il   testo   dell'art.  87  del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
          dati personali) e' il seguente:
              Art.  87  (Medicinali  a  carico del Servizio sanitario
          nazionale). - 1.  Le  ricette  relative  a  prescrizioni di
          medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
          nazionale  sono  redatte secondo il modello di cui al comma
          2,   conformato   in   modo   da   permettere  di  risalire
          all'identita'  dell'interessato  solo in caso di necessita'
          connesse al controllo della correttezza della prescrizione,
          ovvero  a  fini  di  verifiche  amministrative  o per scopi
          epidemiologici  e  di  ricerca,  nel  rispetto  delle norme
          deontologiche applicabili.
              2.  Il  modello  cartaceo  per le ricette di medicinali
          relative  a  prescrizioni  di  medicinali  a  carico, anche
          parziale,  del  Servizio  sanitario  nazionale, di cui agli
          allegati  1,  3,  5  e 6 del decreto ministeriale 11 luglio
          1988,  n.  350 del Ministro della sanita', e al capitolo 2,
          paragrafo  2.2.2.  del  relativo  disciplinare  tecnico, e'
          integrato  da  un  tagliando  predisposto  su  carta  o con
          tecnica  di  tipo  copiativo  e  unito  ai bordi delle zone
          indicate nel comma 3.
              3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone
          del modello predisposte per l'indicazione delle generalita'
          e  dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
          visione  solo per effetto di una momentanea separazione del
          tagliando  medesimo  che  risulti  necessaria  ai sensi dei
          commi 4 e 5.
              4.  Il  tagliando  puo' essere momentaneamente separato
          dal  modello  di  ricetta,  e  successivamente riunito allo
          stesso,  quando  il  farmacista  lo ritiene indispensabile,
          mediante  sottoscrizione  apposta  sul  tagliando,  per una
          effettiva    necessita'   connessa   al   controllo   della
          correttezza  della  prescrizione, anche per quanto riguarda
          la corretta fornitura del farmaco.
              5.  Il  tagliando  puo' essere momentaneamente separato
          nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi
          per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
          prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
          indagini  epidemiologiche  o di ricerca in conformita' alla
          legge,  quando e' indispensabile per il perseguimento delle
          rispettive finalita'.
              6.  Con  decreto  del Ministro della salute, sentito il
          Garante,  puo'  essere  individuata una ulteriore soluzione
          tecnica  diversa  da  quella  indicata  nel comma 1, basata
          sull'uso  di  una  fascetta  adesiva  o  su  altra  tecnica
          equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
              - Il   testo   dell'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) e' il seguente:
              Art.   17   (Oggetto). - 1.   I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) (lettera   soppressa   dall'art.   1,  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.  (Comma  soppresso  dall'art.  11,  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 452).
              - Il  testo  dell'art.  63  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente:
              Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
          sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
          l'ammontare   dei   ricavi   e  degli  altri  proventi  che
          concorrono  a  formare il reddito e l'ammontare complessivo
          di tutti i ricavi e proventi.
              2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
                a) non  si  tiene conto delle sopravvenienze attive e
          degli   interessi   di   mora  accantonati  a  norma  degli
          articoli 55  e  71,  dei  proventi soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo  di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
          saldi  di  rivalutazione  monetaria che per disposizione di
          legge speciale non concorrono a formare il reddito;
                b) i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di
          valute  estere  si computano per la sola parte che eccede i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
                c) le   plusvalenze   realizzate   si  computano  per
          l'ammontare  che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
          reddito dell'esercizio;
                d) i  dividendi e gli interessi di provenienza estera
          si   computano   per   l'intero   ammontare  anche  se  per
          convenzione  internazionale o per disposizione di legge non
          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
                e) i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  57 si
          computano nella misura ivi stabilita;
                f) le  rimanenze  di  cui  agli  articoli 59  e 60 si
          computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati
          nell'esercizio;
                g) i  proventi  dell'allevamento  di  animali, di cui
          all'art.  78,  si  computano  nell'ammontare ivi stabilito,
          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
              3.  Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
          altri  proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
          usufrutto  o  pegno  a  decorrere dal 28 novembre 1984 o da
          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
          dalla  stessa  data, gli interessi passivi non sono ammessi
          in  deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
          degli  interessi  o  proventi esenti. Gli interessi passivi
          che  eccedono  tale  ammontare  sono deducibili a norma dei
          commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
          previsto,  dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
          corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
          in deduzione.
              4.   Gli   interessi   passivi   non   computati  nella
          determinazione  del  reddito  a norma del presente articolo
          non  danno  diritto  alla deduzione dal reddito complessivo
          prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.
              - Il  testo  dei  commi  4 e 9 dell'art. 52 della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2003), e' il seguente:
              Art. 52 (Razionalizzazione della spesa sanitaria).
              (Omissis).
              4.  Tra  gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai
          sensi  dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n.   112,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento  del
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni
          2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
                a) l'attivazione    nel    proprio   territorio   del
          monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche,  farmaceutiche,
          specialistiche  e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter
          e  5-quater  dell'art.  87 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388;   la   relativa  verifica  avviene  secondo  modalita'
          definite  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano;
                b) l'adozione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
          l'erogazione   delle  prestazioni  che  non  soddisfano  il
          principio di appropriatezza organizzativa e di economicita'
          nella  utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto
          4.3  dell'Accordo  22 novembre  2001 tra Governo, regioni e
          province  autonome,  pubblicato  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  23 gennaio 2002; la
          relativa  verifica  avviene  secondo  modalita' definite in
          sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) l'attuazione   nel   proprio   territorio,   nella
          prospettiva    dell'eliminazione    o   del   significativo
          contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative,
          senza  maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato,
          dirette  a  favorire  lo  svolgimento,  presso gli ospedali
          pubblici,   degli   accertamenti   diagnostici  in  maniera
          continuativa,  con  l'obiettivo  finale della copertura del
          servizio  nei  sette giorni della settimana, in armonia con
          quanto  previsto dall'accordo tra il Ministro della salute,
          le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
          del  14 febbraio  2002,  sulle  modalita'  di  accesso alle
          prestazioni   diagnostiche   e   terapeutiche  e  indirizzi
          applicativi   sulle  liste  di  attesa.  A  tale  fine,  la
          flessibilita'  organizzativa  e  gli  istituti contrattuali
          della  turnazione  del  lavoro straordinario e della pronta
          disponibilita',  potranno  essere utilizzati, unitamente al
          recupero  di  risorse  attualmente utilizzate per finalita'
          non  prioritarie,  per  ampliare notevolmente l'offerta dei
          servizi,  con  diminuzione  delle  giornate  complessive di
          degenza.   Annualmente   le   regioni   predispongono   una
          relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei
          presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
                d) l'adozione  di  provvedimenti diretti a prevedere,
          ai   sensi   dell'art.   3,   comma   2,  lettera  c),  del
          decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, la
          decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di
          mancato   raggiungimento  dell'equilibrio  economico  delle
          aziende  sanitarie  e  ospedaliere,  nonche'  delle aziende
          ospedaliere autonome.
              9.   Anche   al  fine  di  potenziare  il  processo  di
          attivazione  del  monitoraggio  delle prescrizioni mediche,
          farmaceutiche,  specialistiche  e  ospedaliere,  di  cui al
          comma  4,  lettera  a),  di  contenere  la spesa sanitaria,
          nonche'   di  accelerare  l'informatizzazione  del  sistema
          sanitario  e  dei  relativi  rapporti  con i cittadini e le
          pubbliche  amministrazioni  e  gli  incaricati dei pubblici
          servizi,  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
          Ministro  della salute, il Ministro dell'interno, e sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          propri  decreti  di  natura non regolamentare stabilisce le
          modalita'  per  l'assorbimento, in via sperimentale e senza
          oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio dello Stato, della
          tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei
          servizi  e  per  la  progressiva  utilizzazione della carta
          medesima ai fini sopra descritti..