Art. 6.
          Trasformazione della SACE in societa' per azioni
  1. L'Istituto  per  i  servizi  assicurativi  del  commercio estero
(SACE)  e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di
SACE  S.p.a.  -  Servizi  assicurativi  del  commercio  estero o piu'
brevemente  SACE  S.p.a.  con  decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE
S.p.a.  succede  nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
  2. Le  azioni  della  SACE  S.p.a.  sono  attribuite  al  Ministero
dell'economia  e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi
sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5
dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 143, e
successive modificazioni.
  3. I  crediti  di cui (( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto
legislativo  ))  31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni,   esistenti   alla  data  del  31 dicembre  2003,  sono
trasferiti  alla  SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I
crediti  medesimi  sono  iscritti  nel  bilancio della SACE S.p.a. al
valore  indicato  nella  relativa  posta del conto patrimoniale dello
Stato.   Ulteriori   trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
partecipazioni  societarie  dello  Stato  a  favore della SACE S.p.a.
possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  determina  anche il
relativo  valore  di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e
conferimenti   di   cui  al  presente  comma  non  si  applicano  gli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
  4.  Le  somme  recuperate  riferite  ai  crediti di cui al comma 3,
detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati  indennizzati,  sono
trasferite  in  un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale  dello  Stato  intestato  alla  SACE  S.p.a.,  unitamente ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
  5.  Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e'
pari  alla  somma  del  netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura  di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
(( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto legislativo )) 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai
sensi del comma 3.
  6.  Dalla  data  indicata  nel  comma 1  e'  soppresso  il Fondo di
dotazione  di  cui  al  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive  modificazioni  e integrazioni. Ai fini della contabilita'
dello  Stato,  le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente
acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  non rientranti
nell'ambito  di  applicazione  di  altre  disposizioni normative sono
riferite  al  capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo
e' intestato alla SACE S.p.a.
  7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  deroga agli
articoli da  2342  a  2345  del codice civile, con proprio decreto di
natura  non  regolamentare,  su  proposta  dell'organo amministrativo
della  SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del
bilancio  di  esercizio  relativo  all'anno  2004, puo' rettificare i
valori  dell'attivo  e  del  passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza  e  qualificazione professionale nel campo della revisione
contabile.
  8. L'approvazione  dello  statuto  e la nomina dei componenti degli
organi  sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a.
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali,  la  SACE S.p.a.  e'  amministrata  dagli  organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
  9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2,  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 143, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  come  definite  dal  CIPE  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma 3,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  e  successive  modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi
non   di  mercato.  Gli  impegni  assunti  dalla  SACE  S.p.a.  nello
svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione
del  bilancio  dello  Stato  distintamente  per le garanzie di durata
inferiore  e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  puo',  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri  e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni  che  per  natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi
connessi  o  paesi  di  destinazione  non  beneficiano della garanzia
statale.  La  garanzia  dello  Stato resta in ogni caso ferma per gli
impegni  assunti  da  SACE  precedentemente all'entrata in vigore dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
  10. Le  garanzie  gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in
base  alle  leggi  22 dicembre  1953,  n. 955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio  1967,  n.  131,  24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime
leggi e dal medesimo decreto legislativo.
  11. Alle  attivita'  che  beneficiano della garanzia dello Stato si
applicano  le  disposizioni  di cui (( all'articolo 2, )) comma 3, ((
all'articolo 8,   ))   comma 1,  e  ((  all'articolo 24  del  decreto
legislativo  ))  31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni.
  12. La  SACE  S.p.a.  puo'  svolgere  l'attivita' assicurativa e di
garanzia  dei  rischi  di  mercato  come  definiti  dalla  disciplina
dell'Unione  europea.  L'attivita' di cui al presente comma e' svolta
con  contabilita'  separata  rispetto  alle attivita' che beneficiano
della  garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per
azioni.  In  quest'ultimo  caso la partecipazione detenuta dalla SACE
S.p.a.   non   puo'  essere  inferiore  al  30%  e  non  puo'  essere
sottoscritta  mediante  conferimento  dei  crediti di cui al comma 3.
L'attivita'  di  cui  al  presente comma non beneficia della garanzia
dello Stato.
  13. Le  attivita'  della  SACE S.p.a.  che  non  beneficiano  della
garanzia  dello  Stato  sono  soggette  alla  normativa in materia di
assicurazioni  private,  incluse  le  disposizioni  di cui alla legge
12 agosto 1982, n. 576.
  14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in   casi   direttamente   e   strettamente  collegati  all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  di garanzia ovvero per consentire un
piu'  efficace  recupero  degli  indennizzi  erogati.  La SACE S.p.a.
concorda  con  la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.a.),  di  cui  alla  legge  24 aprile  1990,  n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
  15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE  S.p.a.  puo'  avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla   rappresentanza   e   difesa   in   giudizio   dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
  16. Il  controllo  della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  17. Sulla  base  di  una  apposita relazione predisposta dalla SACE
S.p.a.,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
  18. Gli  utili  di  esercizio  della  SACE S.p.a.,  di cui e' stata
deliberata  la  distribuzione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione
di  una  quota  pari  al 10 per cento degli stessi che e' versata nel
conto  corrente  di  Tesoreria di cui (( all'articolo 7, comma 2-bis,
del  decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le
finalita' ivi previsti.
  19. La  trasformazione  prevista  dal comma 1 e il trasferimento di
cui  al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui  all'articolo 7,  commi 3  e 4,  del  ((  decreto  legislativo ))
31 marzo  1998,  n.  143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione  di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio  di amministrazione della SACE, con particolare riferimento
ad  ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle
operazioni  medesime  per i soggetti menzionati nel presente comma. I
crediti  trasferiti  ai  sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato  oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di  obbligazioni  di  cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici
instaurati  in  relazione  alle  stesse,  costituiscono  a  tutti gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via
prioritaria  al  servizio  delle  operazioni  sopra indicate. Su tale
patrimonio  separato  non  sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione  alle  operazioni  di  cartolarizzazione  e di emissione di
obbligazioni  di  cui  sopra.  La separazione patrimoniale si applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a.
  20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa'  previsti  dalla  normativa  vigente. La pubblicazione tiene
altresi'  luogo  della  pubblicita' prevista (( dall'articolo 2362 ))
del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo ))
17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da
tasse  e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione
della  SACE  nella  SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla
prima,   incluse   le   operazioni  di  determinazione,  sia  in  via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non
concorrono  alla  formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti  nel  bilancio  della  medesima  SACE S.p.a. in seguito alle
predette  operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle  imposte  sui redditi e della imposta regionale sulle attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
  21. Dalla  data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in  leggi,  regolamenti  e  provvedimenti  vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. (( Nell'articolo 1,
))  comma 2,  della  legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: vantati
dallo   Stato   italiano  sono  sostituite  dalle  seguenti:  di  cui
all'articolo 2 della presente legge.
  22. Alla  SACE  S.p.a.  si  applica  il  ((  decreto legislativo ))
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
  23. L'articolo 7,   comma 2-bis   del  ((  decreto  legislativo  ))
31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e'
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1 gennaio 2004:
  2-bis.  Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE   inseriti   negli   accordi   bilaterali   intergovernativi  di
ristrutturazione  del  debito,  stipulati  dal Ministero degli affari
esteri  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
affluite  sino  alla  data  di  trasformazione  della SACE nella SACE
S.p.a.  nell'apposito  conto  corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze,   Dipartimento   del  tesoro,  restano  di  titolarita'  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente  per  finanziare  la  sottoscrizione  di aumenti di capitale
della  SACE  S.p.a.  e  per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti  dalla  SACE S.p.a.,  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti,
nonche'  per  ogni  altro  scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita'  della  SACE  S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero,   anche   in   collaborazione  o  coordinamento  con  le
istituzioni  finanziarie  internazionali, nel rispetto delle esigenze
di   finanza  pubblica.  Gli  stanziamenti  necessari  relativi  agli
utilizzi  del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e  iscritti  nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
  24.  Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2  e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2,  3  e  4,  e  12  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono  abrogati,  ma
continuano  ad  essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto  della  SACE S.p.a.  La  titolarita'  e le disponibilita' del
conto  corrente  acceso  presso  la Tesoreria centrale dello Stato ai
sensi  dell'articolo 8,  comma 3,  del  decreto  legislativo 31 marzo
1998,  n.  143,  sono  trasferite  alla  SACE S.p.a., con funzioni di
riserva,  a  fronte  degli  impegni  assunti  che  beneficiano  della
garanzia dello Stato.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   143,   e   successive
          modificazioni  (Disposizioni  in  materia  di commercio con
          l'estero,  a  norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e
          dell'articolo  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il
          seguente:
              5.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto dal
          presidente,  dal  vice  presidente  e  da sette membri, dei
          quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  uno  dal  Ministro degli
          affari   esteri,   uno  dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   uno  dal  Ministro  del
          commercio  con  l'estero, uno dal Ministro per le politiche
          agricole  ed  uno  dall'Istituto nazionale per il commercio
          estero.  I  componenti del consiglio di amministrazione, ad
          eccezione  del  vice  presidente, sono nominati con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  su designazione rispettivamente
          dei  Ministri  competenti e del presidente dell'ICE. Con la
          stessa  procedura  sono  nominati  i  membri  supplenti  di
          ciascun membro effettivo.
              -  Il  comma  2  dell'art.  7  del  gia' citato decreto
          legislativo n. 143/1998 e' il seguente:
              2.  A  decorrere  dalla  data  di perfezionamento degli
          accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del
          debito,   stipulati   dal  Ministero  degli  affari  esteri
          d'intesa  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  il  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica   diviene
          cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti
          negli  accordi  medesimi.  Il  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  e'  altresi'
          surrogato  nei  diritti dei creditori verso il debitore, in
          conseguenza  dell'attivazione della garanzia statale di cui
          all'articolo  6,  comma  2.  Il  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica puo' delegare
          all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al
          presente  comma,  inclusi quelli derivanti dalla precedente
          gestione della sezione.
                -  Il  testo  dell'art.  2  del  gia'  citato decreto
          legislativo 143/1998 e' il seguente:
              Art.  2  (Funzioni).  -  1. L'Istituto e' autorizzato a
          rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
          rischi  di  carattere  politico,  catastrofico,  economico,
          commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
          o  indirettamente  secondo  quanto  stabilito  ai sensi del
          comma  3,  gli operatori nazionali nella loro attivita' con
          l'estero    e   di   internazionalizzazione   dell'economia
          italiana.  Le  garanzie  e  le assicurazioni possono essere
          rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da
          esse  concessi  ad  operatori  nazionali o alla controparte
          estera,   destinati   al   finanziamento   delle   suddette
          attivita',  nonche'  per  i crediti dalle stesse concessi a
          Stati  e  banche  centrali  destinati al rifinanziamento di
          debiti di tali Stati.
              2.    L'istituto    puo'    concludere    accordi    di
          riassicurazione  e  di  coassicurazione  con enti o imprese
          italiani,  autorizzati  ai sensi del decreto del Presidente
          della  Repubblica  13  febbraio  1959, n. 449, e successive
          modificazioni  e  integrazioni, nonche' con enti od imprese
          esteri ed organismi internazionali.
              3.  Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
          sono  definite  con delibera del Comitato interministeriale
          per  la programmazione economica, su proposta del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          di  concerto  con  il Ministero del commercio con l'estero,
          tenendo  anche  conto degli accordi internazionali, nonche'
          della  normativa  e  degli indirizzi dell'Unione europea in
          materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di  mercato e di
          armonizzazione  dei sistemi comunitari di assicurazione dei
          crediti  all'esportazione  gestiti  con  il  sostegno dello
          Stato.
              -  Il titolo della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e' il
          seguente:   Disposizioni   sull'assicurazione  dei  crediti
          all'esportazione,   soggetti   a   rischi  speciali  e  sul
          finanziamento  dei  crediti  a  medio  termine derivanti da
          esportazioni  relative  a  forniture  speciali  (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299).
              -  Il  titolo  della  legge 5 luglio 1961, n. 635 e' il
          seguente:    Disposizioni    sull'assicurazione    e    sul
          finanziamento  dei  crediti  alle  esportazioni  di merci e
          servizi,  alla  esecuzione  di  lavori  all'estero, nonche'
          all'assistenza  ai  paesi  in  via di sviluppo) (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1961, n. 185).
              -  Il titolo della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e' il
          seguente:    Disposizioni    sull'assicurazione    e    sul
          finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle esportazioni di
          merci   e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori  all'estero
          nonche'   all'assistenza   ai  Paesi  in  via  di  sviluppo
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 maggio 1967, n.
          80).
              -  Il  titolo  della legge 24 maggio 1977, n. 227 e' il
          seguente:    Disposizioni    sull'assicurazione    e    sul
          finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle esportazioni di
          merci   e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori  all'estero
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale   (pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          27 maggio 1977, n. 143).
              -  Il  testo  dell'articolo  24 del gia' citato decreto
          legislativo 143/1998 e' il seguente:
              Art.   24.   (Indirizzo   strategico   e  coordinamento
          operativo).   -   1.   E'  costituita  presso  il  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          una   commissione   permanente   per   il  coordinamento  e
          l'indirizzo   strategico  della  politica  commerciale  con
          l'estero,  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  per  sua delega dal Ministro del commercio con
          l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  degli affari esteri, del
          commercio  con  l'estero,  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione
          tiene  luogo,  nella  materia  del  commercio con l'estero,
          degli  organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma
          3,  del  decreto  legislativo  5 dicembre  1997, n. 430. Le
          deliberazioni  della  commissione sono sottoposte all'esame
          del  CIPE  ed  hanno  corso  qualora il CIPE non le esamini
          entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione
          delibera   su  proposta  del  Ministro  del  commercio  con
          l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e'
          costituita,  senza  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,
          un'apposita  struttura  per il supporto tecnico istruttorio
          nelle materie di competenza della commissione.
              2.  La  commissione,  fatte salve le attribuzioni delle
          amministrazioni  competenti in materia comunitaria, nonche'
          le  attribuzioni  del  Ministero  degli  affari  esteri  in
          materia   di   politica   internazionale  e  le  specifiche
          competenze  delle amministrazioni dello Stato e delle altre
          amministrazioni  pubbliche, puo', al fine di razionalizzare
          l'impiego   delle  risorse,  emanare  direttive  intese  ad
          indicare  priorita',  nonche'  definire parametri e criteri
          operativi  comuni  per  le  amministrazioni, gli enti e gli
          organismi operanti nel settore.
              3.   La  commissione  permanente  di  cui  al  comma  1
          stabilisce  le  modalita'  e i criteri per il coordinamento
          dell'attivita'  delle  amministrazioni,  enti  ed organismi
          operanti  nel  settore  del  commercio  con l'estero, fatte
          salve  le  specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A
          tale  fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e
          presiede  riunioni  di coordinamento fra rappresentanti dei
          Ministeri  interessati,  presidenti  o  direttori  generali
          dell'ICE,  della  SIMEST  S.p.a.,  della  FINEST  S.p.a. di
          INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3
          della  legge  28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i
          servizi   assicurativi   del  commercio  con  l'estero.  La
          commissione   promuove   altresi'   la  costituzione  e  la
          diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e
          gli  operatori  del  settore  ai  fini  della fruizione dei
          servizi  e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi
          delle vigenti disposizioni.
              -  Il  titolo della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' il
          seguente:   Riforma  della  vigilanza  sulle  assicurazioni
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n.
          229).
              -  Il  titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' il
          seguente:  Norme  sulla  promozione  della partecipazione a
          societa'  ed  imprese  miste  all'estero  (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101).
              - Il titolo del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
          6,  e'  il  seguente:  Trasferimento  delle licenze e delle
          autorizzazioni    dell'impianto    di   fabbricazione   del
          combustibile   nucleare   di   proprieta'  di  FN  -  Nuove
          Tecnologie  e  Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e
          distacco  del  relativo  personale.  (Ordinanza  n. 6/2003)
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2003, n.
          157).
              -  L'art.  1 della legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure
          per  la  riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso
          reddito  e  maggiormente indebitati), cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              Art.  1  (Finalita'  e ambito di applicazione). - 1. La
          presente  legge  rende  operative  le  intese raggiunte dai
          Paesi   creditori   in   sede   multilaterale  in  tema  di
          trattamento  del debito estero dei Paesi in via di sviluppo
          a  piu'  basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre
          favorisce  e promuove misure destinate alla riduzione della
          poverta' delle popolazioni di tali Paesi.
              2.  I  crediti (di cui all'art. 2 della presente legge)
          nei  confronti  dei  Paesi  in  via  di sviluppo eleggibili
          esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione
          Internazionale  per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le
          modalita'  di  cui  all'art.  3,  a condizione che il Paese
          interessato  si  impegni  a rispettare i diritti umani e le
          liberta'  fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo
          di   risoluzione  delle  controversie  e  a  perseguire  il
          benessere  ed  il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo
          in particolare la riduzione della poverta'.
              3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi
          all'iniziativa   multilaterale   Programma   HIPC  (Heavily
          Indebted  Poor  Countries),  l'annullamento del debito puo'
          essere   concesso   in  misura,  condizioni,  tempi  e  con
          meccanismi   diversi  da  quelli  concordati  fra  i  Paesi
          creditori in sede multilaterale.
              4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui
          ai  commi  precedenti si applicano, ai fini della riduzione
          del  debito,  i  livelli  e  le condizioni concordati fra i
          Paesi creditori in sede multilaterale..
              -  Il titolo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
          173,  e' il seguente: Attuazione della direttiva 91/674/CEE
          in  materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
          assicurazione  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          21 giugno 1997, n. 143, S.O.).
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del gia' citato
          decreto legislativo n. 143/1998 come modificato dalla legge
          qui pubblicata, con decorrenza dal 1 gennanio 2004:
              Art.  7  (Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto). -
          1.  Dalla  data  del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel
          rapporto  assicurato o garantito nei limiti della quota per
          la  quale  e'  stato  liquidato  l'indennizzo od onorata la
          garanzia.   Con  il  consenso  del  titolare  del  rapporto
          assicurato  o  garantito, l'Istituto e' altresi' costituito
          mandatario,  senza  obbligo  di rendiconto, per l'eventuale
          restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque
          connesso  ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali
          siano  state  onorate  le garanzie prestate, fermo restando
          l'obbligo   dell'Istituto   di  fornire,  ai  titolari  del
          rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito,
          ogni  opportuna informazione e di rimettere tempestivamente
          le  somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per
          ogni  altro  diritto  discendente  o  comunque  connesso ai
          sinistri  indennizzati o ai crediti per i quali siano state
          onorate le garanzie prestate.
              2. (Comma abrogato).
              2-bis.   Le   somme  recuperate,  riferite  ai  crediti
          indennizzati  dalla  SACE inseriti negli accordi bilaterali
          intergovernativi  di ristrutturazione del debito, stipulati
          dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, affluite sino alla data di
          trasformazione  della  SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
          conto  corrente  acceso  presso la Tesoreria centrale dello
          Stato,   intestato   al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  Dipartimento  del  tesoro, restano di titolarita'
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze, Dipartimento
          del  tesoro.  Questi  e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle
          disponibilita'  di  tale  conto  corrente per finanziare la
          sottoscrizione  di  aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
          per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
          SACE  S.p.A.,  ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
          per  ogni  altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
          dell'attivita'  della  SACE  S.p.A. nonche' con l'attivita'
          nazionale    sull'estero,   anche   in   collaborazione   o
          coordinamento     con     le     istituzioni    finanziarie
          internazionali,  nel  rispetto  delle  esigenze  di finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e   iscritti   nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
              3. (Comma abrogato).
              4. (Comma abrogato)..
              -   Il  testo  dell'art.  1  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  143/1998,  che verra' abrogato a decorrere dal
          1 gennaio 2004, e' il seguente:
              Art.  1  (Disposizioni  generali).  -  1.  E' istituito
          l'Istituto  per i servizi assicurativi del commercio estero
          (SACE), di seguito denominato Istituto.
              2.  L'Istituto  ha  sede  in  Roma  ed  ha personalita'
          giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e
          di  gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica ed
          adempie   alle   proprie   funzioni,   secondo  criteri  di
          efficienza  ed economicita', sulla base delle deliberazioni
          adottate  dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in
          apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.
              -   Il  testo  dell'art.  4  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  143/1998,  che verra' abrogato a decorrere dal
          1 gennaio 2004, e' il seguente:
              Art.  4  (Organi).  - 1. L'ordinamento dell'Istituto e'
          disciplinato  dallo  statuto,  che  ne determina i principi
          generali di organizzazione e di funzionamento.
              2.  Lo  statuto e' emanato con decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
              3. Sono organi dell'Istituto:
                a) il presidente;
                b) il consiglio di amministrazione;
                c) il comitato esecutivo;
                d) il collegio dei revisori;
                e) il comitato consultivo;
                f) il direttore generale.
              4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nominato  con  decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica. Il vice
          presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero
          del  commercio  con  l'estero,  nominato  con  decreto  del
          Ministro  del  commercio  con l'estero. Le nomine di cui al
          presente  comma  possono  essere effettuate anche in deroga
          all'art.  7,  lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978,
          n.  14,  e  successive  modificazioni.  Il presidente ha la
          rappresentanza  legale dell'Istituto, convoca e presiede il
          consiglio  di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle
          sue  delibere  e svolge le specifiche funzioni ed attivita'
          di  interesse  generale  dell'Istituto ad esso delegate dal
          consiglio di amministrazione.
              5.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto dal
          presidente,  dal  vice  presidente  e  da sette membri, dei
          quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  uno  dal  Ministro degli
          affari   esteri,   uno  dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   uno  dal  Ministro  del
          commercio  con  l'estero, uno dal Ministro per le politiche
          agricole  ed  uno  dall'Istituto nazionale per il commercio
          estero.  I  componenti del consiglio di amministrazione, ad
          eccezione  del  vice  presidente, sono nominati con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  su designazione rispettivamente
          dei  Ministri  competenti e del presidente dell'ICE. Con la
          stessa  procedura  sono  nominati  i  membri  supplenti  di
          ciascun membro effettivo.
              6. Il consiglio di amministrazione:
                a) emana  le direttive di carattere generale relative
          all'attivita' dell'Istituto;
                b) determina,  in particolare, le condizioni generali
          di   ammissibilita'   alla   garanzia   e   alla  copertura
          assicurativa;
                c) procede  alla  valutazione  del rischio relativo a
          ciascun   Paese,  sulla  base  delle  direttive  del  CIPE,
          definendo  sul  piano  tecnico gli eventuali limiti massimi
          degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;
                d) stabilisce   le  condizioni  per  il  rilascio  di
          garanzie,  nonche' di assicurazione e riassicurazione, e le
          condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;
                e) approva i bilanci dell'Istituto;
                f) adotta  il  regolamento  di  amministrazione  e di
          contabilita'   dell'Istituto,  conformandosi,  quanto  alle
          norme  sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in
          materia di impresa;
                g) formula proposte di modifica della delibera di cui
          all'articolo 2, comma 3, e dello statuto;
                h)    delibera    l'emissione   di   obbligazioni   e
          l'assunzione di mutui e prestiti;
                i) delibera  transazioni  e  cessioni  di crediti nel
          quadro   delle  iniziative  di  recupero  degli  indennizzi
          erogati;
                l) delibera  sugli  altri  argomenti  che il presente
          decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.
              7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed
          i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante.
          Il  Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma
          6,  lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati
          rilievi  per  il  riesame  entro dieci giorni dalla data di
          ricezione;   trascorso   tale   termine,  le  delibere  non
          restituite si intendono approvate.
              8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del
          consiglio  di  amministrazione  e  da tre membri scelti dal
          consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e
          determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il
          comitato esecutivo:
                a) delibera,  su  proposta del direttore generale, in
          ordine alle singole richieste di concessione della promessa
          di   garanzia   o   di   assunzione  della  garanzia  e  di
          liquidazione degli indennizzi;
                b)  svolge  ogni  altra  attivita' e funzione ad esso
          attribuita dal consiglio di amministrazione.
              9.  Il  comitato  esecutivo puo' delegare le competenze
          proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.
              10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri
          di  comprovata  esperienza  nelle  materie  attinenti  alle
          attivita'  dell'Istituto,  rappresentanti  degli  operatori
          economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          del   credito   e  delle  altre  categorie  interessate.  I
          componenti   del  comitato  consultivo  sono  nominati  con
          decreto   del  Ministro  del  commercio  con  l'estero,  di
          concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, del tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Il
          comitato  consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso
          sottoposti   dal   consiglio   di  amministrazione  e  puo'
          formulare proposte.
              11.  Il  collegio  dei revisori, composto da tre membri
          effettivi  e  tre  supplenti iscritti all'albo dei revisori
          contabili,  svolge i compiti previsti dal codice civile per
          i  sindaci.  Il  presidente  ed  i  membri del collegio dei
          revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della programmazione economica. Un membro
          effettivo  ed  uno  supplente  sono designati dal Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro
          effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del
          commercio con l'estero.
              12.  Il  direttore generale dell'Istituto, nominato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del
          commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio
          di   amministrazione   e  del  comitato  esecutivo,  vigila
          sull'esecuzione  delle  deliberazioni del comitato stesso e
          sulla  gestione  complessiva  dell'Istituto.  Il  direttore
          generale   e'   preposto   ai   servizi   ed   agli  uffici
          dell'Istituto  e  cura  la  gestione del personale. Svolge,
          inoltre,  le  funzioni  a  lui  attribuite  dallo statuto e
          quelle delegate dal comitato esecutivo.
              -   Il  testo  dell'art.  5  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  143/1998,  che  verra'  abrogato dal 1 gennaio
          2004, e' il seguente:
              Art. 5 (Durata e compensi dei componenti degli organi).
          -  1.  I  componenti  degli organi durano in carica quattro
          anni e possono essere riconfermati.
              2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e
          gli  emolumenti  del  direttore  generale  sono fissati con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del
          commercio con l'estero.
              3. La carica di direttore generale e' incompatibile con
          l'assunzione  di  altri  incarichi  presso  enti pubblici o
          privati,  fatti  salvi gli incarichi a carattere temporaneo
          autorizzati  dal Ministro vigilante che non determinano una
          situazione   di  conflitto  di  interessi  con  l'attivita'
          dell'Istituto.
              -   Il  testo  dell'art.  6  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              Art.  6 (Fondo di dotazione e altre norme finanziarie).
          1. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004);
              1-bis. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
              2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
              3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
              4.  Le  liquidita'  dell'Istituto sono tenute presso la
          Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti
          infruttiferi,  ad  eccezione  delle  somme  necessarie allo
          svolgimento  dell'attivita'  corrente  che,  entro i limiti
          autorizzati  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica, possono esere
          tenuti presso banche.
              -   Il  testo  dell'art.  8  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              Art.    8.    (Piano    previsionale    degli   impegni
          assicurativi).  -  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
          CIPE,  su  proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          del  commercio con l'estero, delibera il piano previsionale
          degli  impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di
          internazionalizzazione  e dei flussi di esportazione, della
          rischiosita'  dei  mercati  e  dell'incidenza  sul bilancio
          dello  Stato.  La  legge di approvazione del bilancio dello
          Stato  definisce  i limiti globali degli impegni assumibili
          in  garanzia  ai  sensi  dell'art.  2, distintamente per le
          garanzie  di  durata  inferiore  e superiore a ventiquattro
          mesi.
              2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
              3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
              4. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004)..
              -   Il  testo  dell'art.  9  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  143/1998,  che verra' abrogato a decorrere dal
          1 gennaio 2004, e' il seguente:
              Art.  9 (Controllo della Corte dei conti sulla gestione
          finanziaria).  - 1. Il controllo sulla gestione finanziaria
          dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
          della  legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
          all'art. 12 della legge stessa.
              -  Il  testo  dell'art.  10  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  143/1998,  che verra' abrogato a decorrere dal
          1 gennaio 2004, e' il seguente:
              Art.  10  (Relazione  al  Parlamento).  -  1.  Entro il
          30 settembre  di  ogni  anno  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  trasmette al
          Parlamento     una    relazione    sull'attivita'    svolta
          dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di
          valutazione   sull'attivita'  svolta  nell'anno  in  corso,
          nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  comunica  al Parlamento entro il
          30 giugno    di    ogni   anno   il   bilancio   consuntivo
          dell'Istituto.
              -  Il  testo  dell'art.  11  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              Art.  11  (Disposizioni concernenti il personale). - 1.
          Al  personale  dell'Istituto  si  applicano  le  norme  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del personale
          dipendente dalle imprese di assicurazione.
              2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
              3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
              4. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004)..
              -  Il  testo  dell'art.  12  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  143/1998,  che verra' abrogato a decorre dal 1
          gennaio 2004, e' il seguente:
              Art.  12  (Rappresentanza in giudizio). - 1. L'Istituto
          si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura dello Stato ai
          sensi  dell'art.  43  del  testo  unico approvato con regio
          decreto   30   ottobre   1933,   n.   1611,   e  successive
          modificazioni.