Art. 6. Trasformazione della SACE in societa' per azioni 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o piu' brevemente SACE S.p.a. con decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE S.p.a. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione. 2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni. 3. I crediti di cui (( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al valore indicato nella relativa posta del conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.a. possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile. 4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.a., unitamente ai proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato. 5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui (( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3. 6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo e' intestato alla SACE S.p.a. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile. 8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003. 9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate. 10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo. 11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui (( all'articolo 2, )) comma 3, (( all'articolo 8, )) comma 1, e (( all'articolo 24 del decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. 12. La SACE S.p.a. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.a. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato. 13. Le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a. concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente comma. 15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.a. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima. 18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e' stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel conto corrente di Tesoreria di cui (( all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalita' ivi previsti. 19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a. 20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo della pubblicita' prevista (( dall'articolo 2362 )) del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo )) 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.a. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a. 21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. (( Nell'articolo 1, )) comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: vantati dallo Stato italiano sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 2 della presente legge. 22. Alla SACE S.p.a. si applica il (( decreto legislativo )) 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. 23. L'articolo 7, comma 2-bis del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1 gennaio 2004: 2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.a. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a. La titolarita' e le disponibilita' del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.a., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato. Riferimenti normativi: - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: 5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo. - Il comma 2 dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 143/1998 e' il seguente: 2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' altresi' surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione. - Il testo dell'art. 2 del gia' citato decreto legislativo 143/1998 e' il seguente: Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Istituto e' autorizzato a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attivita', nonche' per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati. 2. L'istituto puo' concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' con enti od imprese esteri ed organismi internazionali. 3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato. - Il titolo della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e' il seguente: Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299). - Il titolo della legge 5 luglio 1961, n. 635 e' il seguente: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai paesi in via di sviluppo) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1961, n. 185). - Il titolo della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e' il seguente: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1967, n. 80). - Il titolo della legge 24 maggio 1977, n. 227 e' il seguente: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143). - Il testo dell'articolo 24 del gia' citato decreto legislativo 143/1998 e' il seguente: Art. 24. (Indirizzo strategico e coordinamento operativo). - 1. E' costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione. 2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche' le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, puo', al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore. 3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresi' la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni. - Il titolo della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' il seguente: Riforma della vigilanza sulle assicurazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229). - Il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' il seguente: Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101). - Il titolo del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e' il seguente: Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e distacco del relativo personale. (Ordinanza n. 6/2003) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2003, n. 157). - L'art. 1 della legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della poverta' delle popolazioni di tali Paesi. 2. I crediti (di cui all'art. 2 della presente legge) nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalita' di cui all'art. 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della poverta'. 3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale Programma HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale. 4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.. - Il titolo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' il seguente: Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1997, n. 143, S.O.). - Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 143/1998 come modificato dalla legge qui pubblicata, con decorrenza dal 1 gennanio 2004: Art. 7 (Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto). - 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate. 2. (Comma abrogato). 2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 3. (Comma abrogato). 4. (Comma abrogato).. - Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004, e' il seguente: Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. E' istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto. 2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi. - Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004, e' il seguente: Art. 4 (Organi). - 1. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento. 2. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 3. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il collegio dei revisori; e) il comitato consultivo; f) il direttore generale. 4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'art. 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione. 5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo. 6. Il consiglio di amministrazione: a) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Istituto; b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilita' alla garanzia e alla copertura assicurativa; c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese; d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonche' di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi; e) approva i bilanci dell'Istituto; f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa; g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo 2, comma 3, e dello statuto; h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza. 7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. 8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo: a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi; b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione. 9. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto. 10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attivita' dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo' formulare proposte. 11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero. 12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale e' preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo. - Il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato dal 1 gennaio 2004, e' il seguente: Art. 5 (Durata e compensi dei componenti degli organi). - 1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 3. La carica di direttore generale e' incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attivita' dell'Istituto. - Il testo dell'art. 6 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: Art. 6 (Fondo di dotazione e altre norme finanziarie). 1. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004); 1-bis. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004). 2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004). 3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004). 4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono esere tenuti presso banche. - Il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: Art. 8. (Piano previsionale degli impegni assicurativi). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. 2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004). 3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004). 4. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).. - Il testo dell'art. 9 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004, e' il seguente: Art. 9 (Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria). - 1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa. - Il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004, e' il seguente: Art. 10 (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Istituto. - Il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: Art. 11 (Disposizioni concernenti il personale). - 1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione. 2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004). 3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004). 4. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).. - Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorre dal 1 gennaio 2004, e' il seguente: Art. 12 (Rappresentanza in giudizio). - 1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.