IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visti  gli  articoli 3 e 4 del decreto legislativo Capo Provvisorio
dello  Stato  16  luglio  1947,  n. 708, ratificato con modificazioni
dalla   legge   29 novembre   1952,  n.  2388,  recante  disposizioni
concernenti  l'Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i
lavoratori   dello   spettacolo,   che   individuano   i   lavoratori
obbligatoriamente  iscritti  all'Ente  e,  ai  fini del finanziamento
delle  prestazioni erogate dal predetto Ente, prevedono il versamento
di  appositi  contributi  stabiliti in percentuale della retribuzione
percepita da ciascuno iscritto per le attivita' espletate;
  Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto legislativo Capo
Provvisorio  dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 che, fra le categorie
da  iscrivere obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo, menziona i cantanti
lirici e di musica leggera;
  Visto   l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31 dicembre  1971,  n.  1420, recante norme in materia di
assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i
superstiti  gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per  i  lavoratori  dello spettacolo, che dispone che con decreto del
Ministro   del   lavoro,  sentite  le  Organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale,  possono  essere stabilite, ai fini del calcolo dei
contributi,  tabelle  di  retribuzioni  medie  e  convenzionabili per
particolari categorie di lavoratori dello spettacolo;
  Visto  l'art.  43,  comma  3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato, che ha posto quale finalita' da perseguire
la riduzione del contenzioso contributivo riguardante le categorie di
cui  al  citato art. 3 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ivi compresa la categoria dei cantanti;
  Rilevato  che solo per alcune figure professionali, impegnate nelle
incisioni  fonografiche  per  la  produzione  di  dischi  e  di altri
supporti del suono, vengono fissate ad opera dei contratti collettivi
i  compensi  spettanti  per  lo  svolgimento di tale attivita' e che,
invece,  per  la categoria dei cantanti, di cui all'elenco recato dal
decreto  legislativo  Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708,  ugualmente  impegnata  nelle predette incisioni, e' consolidata
l'assenza  di  una  contrattazione  collettiva  di determinazione dei
compensi   spettanti,   con  conseguente  incertezza  circa  la  base
contributiva da applicare;
  Rilevato,  inoltre,  che  e'  diffusa la prassi di non determinare,
nemmeno  a  livello di pattuizioni individuali, compensi in relazione
alle  attivita'  prestate  nelle  sale  di  incisione  dalla predetta
categoria  di lavoratori, privilegiandosi in alternativa, nell'ambito
di rapporti comunque a titolo oneroso, forme di compensi di carattere
variabile  a  realizzazione  procrastinata  e  comunque non collegati
direttamente alle attivita' prestate ai fini delle incisioni;
  Considerato  che,  stante  la situazione di fatto sopra illustrata,
risulta  anche  compromessa  l'applicazione  del  meccanismo  di  cui
all'art.  1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni,  in  legge  7 dicembre  1989,  n. 389, che consente di
individuare  la base imponibile facendo riferimento alla retribuzione
prevista  dal  contratto  collettivo  ovvero  da  accordi o contratti
individuali   qualora  ne  derivi  una  base  imponibile  di  importo
superiore;
  Considerato che solo la predeterminazione di compensi convenzionali
per  la  categoria dei cantanti puo' garantire certezza circa la base
su cui applicare i contributi per il finanziamento dell'assicurazione
sociale gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i  lavoratori  dello  spettacolo,  nonche' maggiore tempestivita' nel
pagamento   e  nella  riscossione  dei  contributi,  con  conseguente
prevenzione del contenzioso;
  Ritenuta   la   necessita'  di  provvedere  alla  fissazione  delle
retribuzioni  convenzionali  per  la  categoria  dei  cantanti di cui
all'elenco  recato  dal  decreto  legislativo  Capo Provvisorio dello
Stato  16 luglio 1947, n. 708, quale base imponibile su cui applicare
le aliquote contributive per la medesima categoria;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Retribuzioni convenzionali

  1.  A  decorrere  dall'anno  2004,  ai fini dell'assolvimento degli
obblighi  contributivi,  le  retribuzioni convenzionali da prendere a
base  per  il  calcolo  dei  contributi, dovuti all'Ente nazionale di
previdenza  e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la
categoria   dei   cantanti  di  cui  all'elenco  recato  dal  decreto
legislativo  Capo  Provvisorio  dello  Stato  16 luglio 1947, n. 708,
relativamente  alle  attivita' prestate nelle sale di incisione, sono
stabilite  nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce
parte integrante del presente decreto.