Art. 2.
 Verifica ed adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali

  1.  Dopo  un  biennio  di applicazione, si procedera' alla verifica
dell'attuazione   del   presente   decreto  e  all'adeguamento  delle
retribuzioni fissate nella unita tabella.
  2.    L'adeguamento    delle   retribuzioni   convenzionali   sara'
successivamente effettuato a scadenze triennali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 2003
                         Il Ministro: Maroni