Art. 2. Verifica ed adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali 1. Dopo un biennio di applicazione, si procedera' alla verifica dell'attuazione del presente decreto e all'adeguamento delle retribuzioni fissate nella unita tabella. 2. L'adeguamento delle retribuzioni convenzionali sara' successivamente effettuato a scadenze triennali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2003 Il Ministro: Maroni