Art. 2. 1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Bardolino, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare che, conformemente alle attivita' schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Bardolino Superiore» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Bardolino Superiore» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura puo' delegare il Consorzio autorizzato conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Bardolino Superiore», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita'.