Art. 2.
  1.  Il  Consorzio  di  tutela  autorizzato  del  vino Bardolino, di
seguito  denominato  Consorzio  autorizzato,  dovra'  assicurare che,
conformemente  alle  attivita'  schematizzate  nel piano di controllo
approvato,  il  processo produttivo ed il prodotto certificato con la
DOCG  «Bardolino  Superiore»  rispondano  ai  requisiti stabiliti nel
relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato
nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
    a) la  regione,  la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  la  provincia  e  i comuni competenti per territorio di
produzione  della  DOCG «Bardolino Superiore» sono tenuti a mettere a
disposizione  del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in
particolare  gli  albi  dei  vigneti  e  i relativi aggiornamenti, le
denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici
ed organolettici;
    b) preliminarmente   all'avvio   degli   adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  competente  per  territorio  di  produzione  e' tenuta a
verificare  l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi   all'attivita'   di  controllo,  da  parte  dei  produttori
richiedenti  l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione
per  le  relative  partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti
indicati  nel  prospetto  tariffario  depositato  presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali;
    c)  la regione, la provincia e la camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  competenti  per territorio di produzione
possono  delegare  al  Consorzio  autorizzato  le  funzioni  ad  esse
attribuite  dalla  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  e dal decreto
ministeriale  n.  256/1997  in materia di gestione e di controlli nel
settore  dei  V.Q.P.R.D.;  in  particolare  la  camera  di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  puo'  delegare  il Consorzio
autorizzato  conformemente  al  disposto dell'art. 16, comma 3, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG
«Bardolino  Superiore»,  le  ricevute  di  produzione  delle  uve  al
conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
    d)  le  ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o
altri  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  cinque  litri  i
contrassegni  di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito
del parere di conformita'.