Art. 4.
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
  Sulle  retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2004

                                           Il Ministro del lavoro
                                          e delle politiche sociali
                                                   Maroni
         Il Ministro
dell'economia e delle finanze
          Tremonti