Art. 3.
  L'organismo    privato    autorizzato   «IS.ME.CERT.   -   Istituto
mediterraneo di certificazione agroalimentare» non puo' modificare la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di
controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di
controllo  per  la  denominazione  «Carciofo  di Paestum», cosi' come
depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.