Art. 2.
  1.  Il  Consorzio di tutela autorizzato del vino «Asti», di seguito
denominato    Consorzio    autorizzato,    dovra'   assicurare   che,
conformemente  alle  attivita'  schematizzate  nel piano di controllo
approvato,  il  processo produttivo ed il prodotto certificato con la
DOCG   «Asti»   rispondano   ai   requisiti  stabiliti  nel  relativo
disciplinare  di  produzione  approvato con il decreto indicato nelle
premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
    a) la  regione,  le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  le  province  e  i  comuni competenti per territorio di
produzione della DOCG «Asti» sono tenuti a mettere a disposizione del
Consorzio  autorizzato  ogni utile documentazione, in particolare gli
albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le
certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici;
    b) preliminarmente   all'avvio   degli   adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,   le   camere  di  commercio,  I.A.A.  competenti  per
territorio   di   produzione  sono  tenute  a  verificare  l'avvenuto
pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita'
di  controllo,  da  parte  dei  produttori richiedenti l'attribuzione
dell'attestazione  della DOCG in questione per le relative partite di
uve  e  di  vino,  in  conformita'  ai  limiti indicati nel prospetto
tariffario  depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
    c) la  regione,  le  province  e  la  camere di commercio, I.A.A.
competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato  le  funzioni  ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio
1992,  n.  164,  e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di
gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare le
camere   di   commercio,   I.A.A.   possono   delegare  il  Consorzio
autorizzato,  conformemente  al disposto dell'art. 16, comma 3, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG
«Asti»,  le  ricevute  di  produzione  delle uve al conduttore che ha
presentato la relativa denuncia;
    d) le  ditte  imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o
altri  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  cinque  litri  i
contrassegni  di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito
del parere di conformita'.