Art. 3.
  1.  Il  Consorzio  autorizzato non puo' modificare la denominazione
sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il
piano  dei  controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG
«Asti»,  cosi'  come  depositati  presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il
personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata, la
composizione   del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  3.  Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.