Art. 3.
  L'organismo  autorizzato  «Cermet - Certificazione e ricerca per la
qualita'  -  Soc.  cons. a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con
gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato
risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle
confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata  la denominazione
«Colline  di  Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva, venga
apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali  ai  sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n.
2081/92».