Art. 7.
  L'organismo  autorizzato  «Cermet - Certificazione e ricerca per la
qualita'  -  Soc. cons. a r.l.» immette anche nel sistema informativo
del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi
conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'
certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre
preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale
competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o
difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della
denominazione  di  origine  protetta  «Colline  di  Romagna» riferita
all'olio  extravergine  di  oliva  rilasciate  agli  utilizzatori. Le
modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi
conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono
simultaneamente   resi   noti  anche  alla  regione  nel  cui  ambito
territoriale  ricade  la  zona  di  produzione della denominazione di
origine  protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine
di oliva.