Art. 7.
  L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT  -  Istituto  mediterraneo di
certificazione  agroalimentare» immette anche nel sistema informativo
del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi
conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'
certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre
preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale
competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o
difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della
indicazione  geografica protetta «Peperoni di Senise» rilasciate agli
utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno
indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I
medesimi  elementi  conoscitivi  individuati dal presente articolo  e
dall'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione nel
cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della
indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise».