Art. 4. Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione 1. Il tribunale, ((con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara )) lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. (( 1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura )). 2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. (( Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato )) la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, (( accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione )). 3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni. 4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del (( programma di ristrutturazione )) e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei (( complessi aziendali )) di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270. Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 8, comma 1, lettere a), d) ed e), e' il seguente: «1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b)-c) (Omissis); d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;». - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 54 e' il seguente: «Art. 54 (Predisposizione del programma). - 1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27, comma 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'. 3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario. 4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.» - Per l'art. 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1. - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 28 e' il seguente: «Art. 28 (Relazione del commissario giudiziale). - 1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario-giudiziale deposita in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. 2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. 3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione. 4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere. 5. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia». - Per l'art. 27, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1. - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 70 e' il seguente: «Art. 70 (Conversione al termine della procedura). - 1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento: a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'art. 66; b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma».