Art. 4.
Accertamento    dello    stato   di   insolvenza   e   programma   di
                          ristrutturazione
  1. Il  tribunale,  ((con  sentenza  pubblicata  entro cinque giorni
dalla  comunicazione  del  decreto  di  cui  all'articolo 2, comma 2,
sentito  il  commissario  straordinario,  dichiara  ))  lo  stato  di
insolvenza  dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
((  1-bis.  Qualora  il tribunale accerti l'insussistenza dello stato
di  insolvenza,  ovvero  anche  di  uno  solo  dei requisiti previsti
dall'articolo  1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo
2,  comma  2.  Restano  in  ogni  caso  salvi  gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura )).
  2. Entro  centottanta  giorni  dalla data del decreto di nomina, il
commissario   straordinario  presenta  al  Ministro  delle  attivita'
produttive   il   programma   di  cui  all'articolo  54  del  decreto
legislativo  n.  270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo
27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. (( Contestualmente, il
commissario  presenta  al giudice delegato )) la relazione contenente
la  descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista
dall'articolo  28  del  decreto  legislativo  n. 270, (( accompagnata
dallo  stato  analitico  ed  estimativo delle attivita' e dall'elenco
nominativo  dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione )).
  3. Su  richiesta  motivata  del  commissario,  il  termine  per  la
presentazione  del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle
attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni.
  4. Qualora  il Ministro non autorizzi l'esecuzione del (( programma
di  ristrutturazione  ))  e  nel  caso  non sia possibile adottare il
programma   di   cessione  dei  ((  complessi  aziendali  ))  di  cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270,
il  tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la
conversione  della  procedura  di  amministrazione  straordinaria  in
fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.
          Riferimenti normativi:
              - Il   decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
          recante:     «Nuova     disciplina     dell'amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
          L'art. 8, comma 1, lettere a), d) ed e), e' il seguente:
              «1.   Con  la  sentenza  dichiarativa  dello  stato  di
          insolvenza il tribunale:
                a) nomina il giudice delegato per la procedura;
                b)-c) (Omissis);
                d) assegna  ai  creditori  e  ai  terzi,  che vantano
          diritti    reali    mobiliari    su    beni   in   possesso
          dell'imprenditore,  un  termine  non  inferiore  a  novanta
          giorni  e  non  superiore  a  centoventi  giorni dalla data
          dell'ammissione  della  sentenza  per  la  presentazione in
          cancelleria delle domande;
                e) stabilisce   il   luogo,   il   giorno   e   l'ora
          dell'adunanza  in  cui,  nel  termine  di  trenta giorni da
          quello  indicato  nella lettera d), si procedera' all'esame
          dello stato passivo davanti al giudice delegato;».
              - Il   decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
          recante:     «Nuova     disciplina     dell'amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
          L'art. 54 e' il seguente:
              «Art.  54  (Predisposizione  del  programma).  -  1. Il
          commissario   straordinario,   entro   i   sessanta  giorni
          successivi al decreto di apertura della procedura, presenta
          al  Ministero  dell'industria  un programma redatto secondo
          uno  degli  indirizzi  alternativi  indicati  nell'art. 27,
          comma 2.
              2.   Il  termine  previsto  dal  comma  1  puo'  essere
          prorogato  dal Ministero dell'industria, per una sola volta
          e  per  non  piu' di sessanta giorni, se la definizione del
          programma risulta di particolare complessita'.
              3.    Della   presentazione   del   programma   e   del
          provvedimento  di  proroga  del  relativo  termine  e' data
          notizia,  entro  tre giorni, al tribunale che ha dichiarato
          lo   stato   di   insolvenza,   a   cura   del  commissario
          straordinario.
            4.  La  mancata  presentazione  del programma nel termine
          originario  o  prorogato  costituisce  causa  di revoca del
          commissario.»
              - Per  l'art.  27,  comma  2,  lettera  b)  del decreto
          legislativo  8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art.
          1.
              - Il   decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
          recante:     «Nuova     disciplina     dell'amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
          L'art. 28 e' il seguente:
              «Art.  28  (Relazione del commissario giudiziale). - 1.
          Entro  trenta  giorni  dalla  dichiarazione  dello stato di
          insolvenza,    il    commissario-giudiziale   deposita   in
          cancelleria   una   relazione   contenente  la  descrizione
          particolareggiata  delle  cause dello stato di insolvenza e
          una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni
          previste   dall'art.   27   ai  fini  dell'ammissione  alla
          procedura di amministrazione straordinaria.
              2.  Alla  relazione sono allegati lo stato analitico ed
          estimativo   delle  attivita'  e  l'elenco  nominativo  dei
          creditori  con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
          cause di prelazione.
              3.  Nel  medesimo  termine  indicato  nel  comma  1, il
          commissario  giudiziale  trasmette copia della relazione al
          Ministero  dell'industria,  depositando  in  cancelleria la
          prova dell'avvenuta ricezione.
              4.  Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e'
          affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
              5.  L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro
          interessato   hanno  facolta'  di  prendere  visione  della
          relazione e di estrarne copia».
              - Per  l'art.  27,  comma  2,  lettera  a)  del decreto
          legislativo  8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art.
          1.
              - Il   decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
          recante:     «Nuova     disciplina     dell'amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
          L'art. 70 e' il seguente:
            «Art.  70  (Conversione al termine della procedura). - 1.
          Il  tribunale, su richiesta del commissario straordinario o
          d'ufficio,   dispone  la  conversione  della  procedura  di
          amministrazione straordinaria in fallimento:
                a) quando,  essendo stato autorizzato un programma di
          cessione  dei  complessi  aziendali,  tale cessione non sia
          ancora  avvenuta,  in  tutto  o in parte, alla scadenza del
          programma, salvo quanto previsto dall'art. 66;
                b) quando,  essendo stato autorizzato un programma di
          ristrutturazione,  l'imprenditore  non  abbia recuperato la
          capacita'    di    soddisfare   regolarmente   le   proprie
          obbligazioni alla scadenza del programma».