Art. 4-ter. Accertamento del passivo (( 1. L'accertamento del passivo e' improntato a criteri di massima celerita' e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6. 2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 6, secondo periodo. 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo e' proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio )). Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 53 e' il seguente: «Art. 53 (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario. 2. Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con soci illimitatamente responsabili si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 1998 e' il seguente: «Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva). - I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonche' il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata. Possono intervenire in causa gli altri creditori». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 26 e' il seguente: «Art. 26 (Reclamo contro il decreto del giudice delegato). - Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, e' ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto».