Art. 4-ter.
                      Accertamento del passivo
((   1. L'accertamento del passivo e' improntato a criteri di massima
celerita'  e  speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui
all'articolo  53  del  decreto  legislativo n. 270 e, ove depositati,
sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di
cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6.
  2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in
cancelleria  dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo
4-bis, comma 6, secondo periodo.
  3. In  deroga  a  quanto  previsto dagli articoli 98 e seguenti del
regio  decreto  16  marzo  1942, n. 267, l'opposizione al decreto che
dichiara  esecutivo  lo  stato  passivo  e'  proposta  con reclamo al
tribunale,  ai  sensi  dell'articolo  26  del medesimo regio decreto,
entro  venti  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  2. Il
tribunale decide con decreto in camera di consiglio )).
          Riferimenti normativi:
              - Il   decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
          recante:     «Nuova     disciplina     dell'amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
          L'art. 53 e' il seguente:
              «Art.    53    (Accertamento   del   passivo).   -   1.
          L'accertamento   del  passivo  prosegue  sulla  base  delle
          disposizioni  della  sentenza  dichiarativa  dello stato di
          insolvenza,   secondo   il   procedimento   previsto  dagli
          articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito
          al curatore il commissario straordinario.
              2. Se  e' ammessa all'amministrazione straordinaria una
          societa' con soci illimitatamente responsabili si applicano
          altresi' le disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e
          quinto comma, della legge fallimentare».
              - Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n. 267, recante
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa.»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 1998 e' il seguente:
              «Art.  98  (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi
          con  riserva). -  I creditori esclusi o ammessi con riserva
          possono   fare   opposizione,  entro  quindici  giorni  dal
          deposito  dello  stato  passivo in cancelleria, presentando
          ricorso al giudice delegato.
              Il  giudice  fissa con decreto l'udienza in cui tutti i
          creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a
          lui,  nonche'  il  termine per la notificazione al curatore
          del ricorso e del decreto.
              Almeno  cinque  giorni  prima  dell'udienza i creditori
          devono  costituirsi.  Se  il  creditore non si costituisce,
          l'opposizione si reputa abbandonata.
              Possono intervenire in causa gli altri creditori».
              - Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n. 267, recante
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa.»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81. L'art. 26 e' il seguente:
              «Art.   26  (Reclamo  contro  il  decreto  del  giudice
          delegato).  -  Contro i decreti del giudice delegato, salvo
          disposizione  contraria,  e'  ammesso  reclamo al tribunale
          entro  tre  giorni dalla data del decreto, sia da parte del
          curatore,  sia  da  parte  del  fallito,  del  comitato dei
          creditori e di chiunque vi abbia interesse.
              Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.
              Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto».