Art. 5. Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo 1. Il Ministro (( delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza )), puo' autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario (( straordinario )) qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo. 2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario (( richiede )) al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo. (( 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro )).