Art. 5.
        Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo
  1. Il Ministro (( delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione
dello stato di insolvenza )), puo' autorizzare operazioni di cessione
e  di  utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa
richieste   dal   commissario   (( straordinario   ))  qualora  siano
finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
  2. Fino  all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il
commissario  straordinario (( richiede )) al Ministro delle attivita'
produttive  l'autorizzazione  al  compimento delle operazioni o delle
categorie   di   operazioni  necessarie  per  la  salvaguardia  della
continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.
((  2-bis.  L'autorizzazione  di cui al comma 2 non e' necessaria per
gli  atti  non  eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore
individuale sia inferiore a 250.000 euro )).