Art. 4.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il presidente
della regione Calabria - commissario delegato predispone entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana i cronoprogrammi delle
attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta
giorni  dalla  scadenza  di ciascun trimestre, la regione comunica al
Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato di avanzamento dei
programmi,  evidenziando  e  motivando  gli  eventuali  scostamenti e
indicando  le  misure  che  si  intendono  adottare per ricondurre la
realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il
rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i
documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
  3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma
2,  che  per  l'espletamento  della propria attivita' si avvale di un
nucleo  operativo  all'uopo  costituito,  e'  stabilita  dal Capo del
Dipartimento   della   protezione  civile  utilizzando  personale  in
servizio   presso  il  Dipartimento  stesso  nonche'  due  unita'  di
personale  designate, l'una dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  l'altra  dalla  regione Calabria. Per le medesime
finalita',  il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile e'
inoltre  autorizzato  ad avvalersi della collaborazione di personale,
nel   limite  di  quattro  unita',  anche  appartenente  a  pubbliche
amministrazioni e ad enti pubblici.