Art. 2.
  Relativamente  alle  annualita'  2002 e 2003, la misura massima dei
permessi  non retribuiti e le relative indennita' sono stabilite come
da  allegata  tabella  3  che  forma  parte  integrante  del presente
decreto.
  In ogni caso, le indennita' previste spettano esclusivamente per le
ore di attivita' effettivamente svolte.