Art. 3. Modifiche alla normativa ISVAP 1. In deroga alle disposizioni contenute nelle circolari ISVAP numeri 71 del 26 marzo 1987 e 336 del 17 giugno 1998 le imprese cessano di trasmettere all'ISVAP i prospetti della composizione delle gestioni interne separate relativi al I, II e III trimestre del periodo di osservazione di ciascuna gestione separata ed i relativi elenchi analitici delle attivita'. Restano ferme le disposizioni in materia di trasmissione all'Istituto dei prospetti della composizione delle attivita' al IV trimestre, unitamente al dettaglio delle attivita', al rendiconto ed alla certificazione annuale. 2. Ad integrazione di quanto previsto nella circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998, la relazione di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995 evidenzia, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve tecniche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario. Tali informazioni sono riportate anche per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento ISVAP 6 novembre 1998, n. 1036.G. 3. I dati di cui al comma precedente sono trasmessi anche in via informatica unitamente al bilancio di esercizio.