Art. 3.
                   Modifiche alla normativa ISVAP
  1.  In  deroga  alle  disposizioni  contenute nelle circolari ISVAP
numeri 71  del  26 marzo  1987  e  336  del 17 giugno 1998 le imprese
cessano di trasmettere all'ISVAP i prospetti della composizione delle
gestioni  interne  separate  relativi  al  I,  II e III trimestre del
periodo  di  osservazione di ciascuna gestione separata ed i relativi
elenchi  analitici  delle attivita'. Restano ferme le disposizioni in
materia di trasmissione all'Istituto dei prospetti della composizione
delle  attivita'  al  IV  trimestre,  unitamente  al  dettaglio delle
attivita', al rendiconto ed alla certificazione annuale.
  2.  Ad integrazione di quanto previsto nella circolare ISVAP n. 344
del  2 ottobre  1998,  la  relazione di cui all'art. 24, comma 3, del
decreto   legislativo   n.  174/1995  evidenzia,  per  ogni  gestione
separata,  l'ammontare delle riserve tecniche distinte per livello di
garanzia  offerta  e  per  struttura  dell'impegno  finanziario. Tali
informazioni  sono  riportate  anche  per i contratti non collegati a
gestioni  separate  che  contengono garanzie di rendimento minimo, ad
eccezione  di  quelli  con  specifica provvista di attivi di cui agli
articoli 5 e 7 del provvedimento ISVAP 6 novembre 1998, n. 1036.G.
  3.  I  dati  di cui al comma precedente sono trasmessi anche in via
informatica unitamente al bilancio di esercizio.