Art. 2.
  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
«Bioagricoop  Soc.  Coop.  a  r.l.»  del  rispetto delle prescrizioni
previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai
sensi  del  comma  4  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999 qualora
l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,
con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14
individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.