Art. 3.
  L'organismo privato autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» non
puo'  modificare  la  denominazione  sociale,  il  proprio statuto, i
propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita', le
modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati
nell'apposito  piano  di  controllo per la denominazione «Miele della
Lunigiana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.