(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
             DI ORIGINE PROTETTA «MIELE DELLA LUNIGIANA»
                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La  denominazione  di origine protetta «Miele della Lunigiana» e'
riservata  alle  due  tipologie: miele di acacia e miele di castagno,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    2.1.  Si  definisce  «Miele  della Lunigiana» di acacia, il miele
prodotto su fioritura di Robinia pseudoacacia L.
    Si  definisce  «Miele  della  Lunigiana»  di  castagno,  il miele
prodotto su fioritura di Castanea sativa M.
    2.2. Caratteristiche del prodotto.
    2.2.1. «Miele della Lunigiana» di acacia.
    2.2.1.1. Caratteristiche organolettiche.
    Il  «Miele  della  Lunigiana»  di  acacia  presenta  le  seguenti
caratteristiche:
      si   mantiene   a   lungo  liquido  e  limpido;  puo'  tuttavia
presentare,  nella  parte  finale del periodo di commercializzazione,
una  parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una
cristallizzazione completa;
      consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
      colore:   molto   chiaro,   da  pressoche'  incolore  a  giallo
paglierino;
      odore:  leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile
a quello dei fiori;
      sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidita' e privo di
amarezza.  L'aroma  e'  molto  delicato, tipicamente vanigliato, poco
persistente e privo di retrogusto.
    2.2.1.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
    Oltre  ai  requisiti  previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della    Lunigiana»   di   acacia   deve   presentare   le   seguenti
caratteristiche:
      contenuto in acqua: non superiore a 18%;
      contenuto  in  idrossimetilfurfurale  (HMF): non superiore a 10
mg/kg al momento dell'invasettamento.
    2.2.1.3. Caratteristiche melissopalinologiche.
    Il  sedimento  del miele si presenta in genere povero di polline,
con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g
di miele.
    2.2.2. «Miele della Lunigiana» di castagno.
    2.2.2.1. Caratteristiche organolettiche.
    Il  «Miele  della  Lunigiana»  di  castagno  presenta le seguenti
caratteristiche:
      si  mantiene  per lungo tempo allo stato liquido; puo' tuttavia
presentare,  nella  parte  finale del periodo di commercializzazione,
una parziale ed irregolare cristallizzazione;
      colore: ambra scuro, spesso con tonalita' rossastra;
      odore: abbastanza forte e penetrante;
      sapore:   persistente,   con   componente  amara  piu'  o  meno
accentuata.
    2.2.2.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
    Oltre  ai  requisiti  previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della   Lunigiana»   di   castagno   deve   presentare   le  seguenti
caratteristiche:
      contenuto in acqua: non superiore a 18%;
      contenuto  in  idrossimetilfurfurale  (HMF):  non  superiore  a
10 mg/kg al momento dell'invasettamento.
    2.2.2.3. Caratteristiche melissopalinologiche.
    Il  sedimento  del  miele  si  presenta  ricco di polline, con un
numero  di  granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di
miele.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La   zona   di   produzione,   trasformazione,   elaborazione   e
condizionamento  del  «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno
e'  costituita  dalla  parte  di  territorio della provincia di Massa
Carrara individuato come segue:


comune di Pontremoli:          per intero
          Zeri                     "
          Mulazzo                  "
          Tresana                  "
          Podenzana                "
          Aulla                    "
          Fosdinovo                "
          Filattiera               "
          Bagnone                  "
          Villafranca in Lunigiana "
          Licciana Nardi           "
          Comano                   "
          Fivizzano                "
          Casola in Lunigiana      "

    Tale  areale,  in un unico corpo, si estende per circa ha 97.000,
cosi' come da cartografia allegata.
                               Art. 4.
                  Elementi che comprovano l'origine
    Gli   elementi   che   comprovano  l'origine  del  prodotto  sono
costituiti da:
      riferimenti  storici  che  attestano l'origine ed il legame nel
tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e
la  specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli
del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale;
utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e
per la fabbricazione locale delle candele;
      riferimenti  culturali  quali  i numerosi successi riscossi dai
mieli  lunigianesi  in  importanti  concorsi a carattere nazionale ed
internazionale;
      riferimenti  sociali  ed economici quali la presenza nella zona
da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti,
da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre
zone  e  regioni  italiane, richiamati dalla possibilita' di ottenere
miele di elevata qualita'.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
    5.1. Alveari e postazioni.
    Gli  alveari  di  produzione  possono  essere  «stanziali», cioe'
permanere  per  l'intero  arco  dell'anno  nella stessa postazione, o
«nomadi»,  ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per
tutto  il  periodo  delle fioriture interessate; le postazioni devono
essere   comunque   localizzate   nell'ambito  del  territorio  sopra
individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati
devono essere rigorosamente vuoti.
    5.2. Produzione.
    Gli  alveari  destinati  alla produzione sono condotti secondo le
seguenti indicazioni:
      le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioe' a
favi mobili e a sviluppo verticale;
      gli  alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche
e  agli  interventi  terapeutici necessari al preventivo contenimento
delle   malattie  secondo  le  disposizioni  del  Servizio  sanitario
nazionale;
      l'eventuale  nutrizione  artificiale  deve essere sospesa prima
della  posa  dei  melari  e  comunque deve essere effettuata solo con
zucchero e acqua;
      i  favi  dei  melari  devono  essere  vuoti e puliti al momento
dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata;
al  momento  dell'immissione  dei melari bisogna utilizzare l'escludi
regina  o  altro  idoneo  strumento  per evitare l'ovideposizione nel
melario;
      il  prelievo  dei melari avverra' dopo che le api saranno state
allontanate  dagli  stessi con un metodo che preservi la qualita' del
prodotto  (ad  es.  con  apiscampo o soffiatore); e' vietato l'uso di
sostanze repellenti.
    5.3. Estrazione e lavorazione.
    Per  beneficiare della Denominazione di origine protetta il miele
deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalita':
      i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione
del  miele  devono  ricadere nell'ambito territoriale di produzione e
rispondere alle norme legislative vigenti;
      tutta    l'attrezzatura    utilizzata    per   la   smielatura,
conservazione,  lavorazione  del miele deve essere fatta di materiale
per  uso  alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
      l'estrazione  deve  essere fatta con smielatori centrifughi; la
filtrazione  deve  essere  fatta  con filtro permeabile agli elementi
figurati  del  miele;  successivamente alla filtrazione il miele deve
essere posto in recipienti per la decantazione;
      ove  si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici
(trasferimento,  invasettamento,  ecc.)  il  trattamento termico deve
essere  limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni
suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C;
    5.4. Confezionamento.
    Sono  consentite  esclusivamente confezioni in vetro con chiusura
twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g.
    Il  confezionamento  del prodotto deve avvenire nell'ambito della
zona  di  cui all'art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica
delimitata,  al  pari  delle  altre  fasi  del  processo  produttivo,
costituisce  una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed
e' giustificata dai seguenti motivi:
      a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il
confezionamento  in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di
alterazione  delle  caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche
che  potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili   spostamenti  e  variazioni  di  condizioni  fisiche  ed
ambientali;
      b) per  garantire  il  controllo  e  la  rintracciabilita'  del
prodotto,  in  modo  da  rendere  efficace  l'attivita'  di controllo
esercitata  dall'organismo  autorizzato in tutte le fasi del processo
produttivo,   prevista  obbligatoriamente  all'art.  7  del  presente
disciplinare (ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 2081/1992).
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Il  «Miele  della  Lunigiana»  presenta  un  profondo  legame con
l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
    L'areale della zona di produzione e' costituito da un unico corpo
e   corrisponde  interamente  al  territorio  dell'attuale  Comunita'
montana  della  Lunigiana  i  cui confini geografici coincidono quasi
interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani
che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.
    Il   «Miele   della  Lunigiana»  e'  prodotto  in  un  territorio
complessivamente  omogeneo  caratterizzato  da  un  ambiente naturale
sostanzialmente intatto.
    Il   territorio  lunigianese  presenta  un'ampia  diffusione  sul
territorio  di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di
acacia  che  garantiscono,  come  si  evince  da  studi  scientifici,
produzioni  costanti  e  uniformi  e  fioriture  tali  da  consentire
importanti  produzioni  sicuramente monofloreali e competitive per le
caratteristiche organolettiche.
    La  predetta  connessione  con  l'ambiente  determina un prodotto
peculiare,  le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il
miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli
analoghi di altre zone.
    Il  legame  con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti
cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:
      iscrizione  ad  un  apposito  elenco  tenuto  dall'organismo di
controllo di cui al successivo art. 7;
      denuncia   all'organismo  di  controllo  del  numero  di  arnie
possedute e della produzione annuale di miele;
      tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare   di  produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato
autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    Le  indicazioni  relative  alla  designazione e presentazione del
prodotto   confezionato   sono  quelle  previste  dalla  legislazione
vigente.  Oltre  a  quelle previste, in etichetta devono comparire le
seguenti indicazioni:
      1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
      2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
      3)  logo della D.O.P., ai sensi del regolamento CEE n. 1726/98:
tale  logo  puo'  essere  inserito  o nell'etichetta o nel sigillo da
apporre alla confezione;
      4)  il termine minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e
9  della  direttiva  2000/13/CE  deve essere indicato con la seguente
dicitura  «da  consumarsi  preferibilmente entro fine ...», corredata
dall'indicazione  del  mese  e  dell'anno; in ogni caso tale data non
deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.
    Possono   altresi'   figurare   in  etichetta  altre  indicazioni
facoltative  a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere
nutrizionale.