Art. 2.
  1.   All'art.   1,  comma  1,  terzo  periodo,  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002,
dopo  le  parole  «ordinanza  di  sgombero»  sono  aggiunte le parole
«ovvero gravemente danneggiati».