Art. 3. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, i commi 5 e 6 sono soppressi e il comma 4 e' cosi sostituito: «4. Le procedure espropriative disposte dal Commissario delegato si svolgeranno con termini di legge ridotti della meta'. Nel caso di motivata e particolare urgenza e nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Commissario delegato potra' avvalersi delle deroghe di cui al successivo art. 2, comma 2. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, previa acquisizione del parere di competenza dell'Assessorato regionale del territorio ed ambiente - Dipartimento regionale e all'urbanistica, da acquisirsi anche in sede di conferenza di servizi. Nel caso in cui detto parere venga richiesto al di fuori della conferenza dei servizi, lo stesso dovra' essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale il parere stesso deve essere ritenuto come favorevolmente reso. Il Commissario delegato procede all'approvazione dei progetti di cui al presente comma anche previa convocazione di apposita conferenza dei servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le Amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi non si siano espresse, i pareri, i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce altresi' dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori». 2. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, e' cosi' integrato: articoli 174, 175, 191, 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 41; legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71, art. 3; legge regionale 11 aprile 1981, n, 65, art. 7; legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lettera e), comma 2, lettera b), d), f), h), i), l), ed m); art. 21, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, e successive modificazioni; legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37 e 38, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002 e' cosi sostituito: «2. Nei casi di particolare e motivata urgenza e di cui all'art. 1, comma 4, il Commissario delegato e' autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni: articoli 16, 17 comma 2, 18, 20 e 21, commi da 1 a 14, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302». 4. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma: «7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato - Sindaco di Palermo ai sensi della presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato ad aprire apposita contabilita' speciale di tesoreria secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».