Art. 3.
  1.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, i commi 5 e 6 sono soppressi e
il  comma  4  e'  cosi  sostituito:  «4.  Le  procedure espropriative
disposte dal Commissario delegato si svolgeranno con termini di legge
ridotti della meta'. Nel caso di motivata e particolare urgenza e nei
casi  di  cui  all'art.  2,  comma  1, il Commissario delegato potra'
avvalersi  delle  deroghe  di  cui  al successivo art. 2, comma 2. La
predetta  approvazione  sostituisce,  ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni   e  concessioni  di  competenza  di  organi  statali,
regionali,  provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico generale, previa acquisizione del
parere  di  competenza  dell'Assessorato  regionale del territorio ed
ambiente  -  Dipartimento  regionale e all'urbanistica, da acquisirsi
anche  in sede di conferenza di servizi. Nel caso in cui detto parere
venga  richiesto  al di fuori della conferenza dei servizi, lo stesso
dovra'  essere  reso  entro  il  termine perentorio di quarantacinque
giorni  decorso  il  quale il parere stesso deve essere ritenuto come
favorevolmente reso. Il Commissario delegato procede all'approvazione
dei  progetti  di  cui al presente comma anche previa convocazione di
apposita  conferenza  dei servizi, da concludersi entro trenta giorni
dalla  indizione.  Qualora  entro  tale  termine  le  Amministrazioni
partecipanti  alla  conferenza  dei  servizi non si siano espresse, i
pareri,  i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di loro competenza
si   intendono  acquisiti  con  esito  positivo.  L'approvazione  dei
progetti  da  parte  del  Commissario  delegato  costituisce altresi'
dichiarazione  di  pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori».
  2.  L'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, e' cosi' integrato:
    articoli 174,   175,  191,  202,  203,  204  e  205  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 41;
    legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71, art. 3;
    legge regionale 11 aprile 1981, n, 65, art. 7;
    legge  regionale  11 dicembre  1991,  n.  48, art. 1, lettera e),
comma 2, lettera b), d), f), h), i), l), ed m);
    art.  21,  della  legge  regionale  13 settembre  1999,  n. 20, e
successive modificazioni;
    legge  regionale  2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche
ed integrazioni;
    legge  regionale  2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9,
12,  14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37 e
38, e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  Il  comma  2  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  n.  3255  del  29 novembre  2002  e'  cosi
sostituito:  «2.  Nei casi di particolare e motivata urgenza e di cui
all'art.  1,  comma  4,  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato a
derogare  alle seguenti disposizioni: articoli 16, 17 comma 2, 18, 20
e  21,  commi  da 1 a 14, del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno  2001  n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo
27 dicembre 2002, n. 302».
  4.  All'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente  comma:  «7.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo si
provvede  a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario
delegato  -  Sindaco di Palermo ai sensi della presente ordinanza. Il
Commissario  delegato  e' autorizzato ad aprire apposita contabilita'
speciale  di tesoreria secondo le modalita' previste dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».