Art. 6.
  1.  I  contributi  concessi  per  l'autonoma  sistemazione e di cui
all'art.  3,  comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al
31 dicembre  2003  dall'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  18 aprile 2003 n. 3282, possono essere
concessi  fino  al  31 dicembre  2004,  nel  limite dei finanziamenti
disponibili  negli  appositi  capitoli  del  bilancio  della  regione
Toscana.