Art. 6. 1. I contributi concessi per l'autonoma sistemazione e di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2003 dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3282, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004, nel limite dei finanziamenti disponibili negli appositi capitoli del bilancio della regione Toscana.