Art. 9.
  1.  In  relazione  alle  particolari  condizioni  di  particolare e
gravoso  impegno  del personale militare, comunque in servizio presso
il Centro operativo aereo unificato del dipartimento della protezione
civile,  connesse  alle  numerose  emergenze  in  atto sul territorio
nazionale  richiamate  in premessa, le disposizioni previste all'art.
3,  comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2004.
  2.  Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica in campo
aeronautico  nell'attivita' propedeutica e successiva all'affidamento
dei  servizi  di  gestione  della  propria flotta aerea, tenuto conto
delle situazioni emergenziali in atto richiamate nelle premesse della
presente  ordinanza,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato  a stipulare sei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa,  con  qualificati  esperti del settore, ed a costituire
apposito  gruppo di supporto che rivesta carattere tecnico di elevata
specializzazione,   indispensabile   per   il   raggiungimento  degli
obiettivi  istituzionali del Dipartimento medesimo. Con provvedimento
del Capo del Dipartimento della protezione civile saranno definiti la
composizione ed i compiti del medesimo gruppo di supporto tecnico.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 marzo 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi