Art. 9. 1. In relazione alle particolari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo aereo unificato del dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2004. 2. Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica in campo aeronautico nell'attivita' propedeutica e successiva all'affidamento dei servizi di gestione della propria flotta aerea, tenuto conto delle situazioni emergenziali in atto richiamate nelle premesse della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con qualificati esperti del settore, ed a costituire apposito gruppo di supporto che rivesta carattere tecnico di elevata specializzazione, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Dipartimento medesimo. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile saranno definiti la composizione ed i compiti del medesimo gruppo di supporto tecnico. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2004 Il Presidente: Berlusconi