Art. 3.
           Correzione di errori materiali dell'allegato A
                     alla deliberazione n. 5/04
  3.1.  Ai  commi  21.1  e 21.3 dell'allegato A alla deliberazione n.
5/04, dopo le parole «la quota parte», sono aggiunte le parole «della
componente CTR di cui al comma 17.1,».
  3.2.  Alla  lettera  f)  dei commi 24.2 e 24.3 dell'allegato A alla
deliberazione n. 5/04, sono soppresse le parole «e UC6».
  3.3. Al comma 40.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04, dopo
le  parole  «in  punti  di interconnessione» sono soppresse le parole
«ovvero in punti di immissione».
  3.4.  Al  comma 44.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04, la
formula  della  componente  CT «NM»  e'  sostituita  con  la seguente
formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 35  <----

  3.5. Al comma 52.3 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04, sono
soppresse le parole, lettere da a) a e)».
  3.6.  Al  comma 53.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 50/4. le
parole   «componenti   UC5  e  UC6»,  sono  sostituite  dalle  parole
«componenti UC3 e UC5 e UC6».
  3.7.  L'art.  57  dell'Allegato  A  alla  deliberazione n. 5/04, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  57 (Esazione delle componenti UC3 e UC5). - 57.1. Le imprese
distributrici,  versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine
di ciascun bimestre, il gettito delle componenti UC3, in relazione al
servizio  di  distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre
medesimo.
  57.2.  Gli  esercenti  il servizio di cui al comma 2.1. lettera c),
versano  alla  Cassa,  entro  sessanta  giorni dal termine di ciascun
bimestre,  il  gettito  delle componenti UC5 in relazione al servizio
erogato nel bimestre medesimo.».
  3.8.  Nella  tabella  14  dell'allegato  n.  1 dell'allegato A alla
deliberazione n. 5/04:
    il  valore 11,15 della componente \tau 3 espressa in centesimi di
euro/kWh  relativa  allo scaglione di consumo da 2641 a 3540 kWh/anno
e' sostituito con il valore 11,39 espresso in centesimi di euro/kWh;
    il  valore  9,28 della componente \tau 3 espressa in centesimi di
euro/kWh  relativa  allo scaglione di consumo da 3541 a 4440 kWh/anno
e' sostituito con il valore 9,52 espresso in centesimi di euro/kWh.
  3.9 Nella tabella 16 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, il
valore  1.440  della  componente \tau 2 della tariffa D3, espressa in
centesimi  di  euro/kW/pcr  anno,  e' sostituito con il valore 1.584,
espresso in centesimi di euro/kW/per anno.
  Di  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel  sito  internet  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it)  la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04,
e  la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, in attuazione di quanto
nelle   stesse   disposto,   nelle   versioni  allegate  al  presente
provvedimento.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas (www. autorita.energia.it) ad eccezione
degli allegati.
    Milano, 19 febbraio 2004
                                                 Il presidente: Ortis