(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
            STATUTO DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO
                 STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

                              Titolo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                               Oggetto
    1. Per  la  gestione  del Parco geominerario storico e ambientale
della  Sardegna  riconosciuto dall'UNESCO, e' costituito il Consorzio
di  cui  all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388  ed  all'art.  4 del decreto ministeriale del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il
Ministro  delle  attivita' produttive ed il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca  del  16 ottobre  2001,  prot.
DEC/SCN/999,   adottato   d'intesa  con  la  regione  autonoma  della
Sardegna.
    2. Il  Consorzio  e'  assimilato  agli  enti  di  cui  alla legge
9 maggio 1989, n. 168, recante norme per «l'Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica».
    3. Il  Consorzio  ha  personalita' giuridica di diritto pubblico,
autonomia  ordinamentale,  normativa, amministrativa e finanziaria ed
e'  sottoposto  alla  vigilanza  dei  Ministeri dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  per  i beni e le attivita' culturali, delle
attivita'   produttive,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e della regione autonoma della Sardegna. La vigilanza e' resa
in  conferenza  obbligatoria  di  servizio  ai  sensi  dell'art. 14 e
seguenti   della   legge   7 agosto   1990,   n.   241  e  successive
modificazioni.
    4. Il   presente   statuto   definisce  le  finalita'  del  Parco
geominerario  e detta le norme per organizzazione, il funzionamento e
la  gestione unitaria del Parco in un rapporto di coinvolgimento e di
partecipazione  delle comunita' locali interessate e nel rispetto del
principio di sussidiarieta'.
                               Art. 2.
                           Sede del Parco
    1. Il  Consorzio  ha  sede  presso l'ufficio di presidenza che e'
stabilito  nel  territorio  del  comune  di  Iglesias,  salva diversa
successiva determinazione unanime del consiglio direttivo, sentita la
Comunita' del Parco.
    2. Sono   individuate   preliminarmente   come   aree  del  Parco
geominerario,  sulla  base  delle valenze storico culturali: a) Monte
Arci,  b)  Orani  -  Guzzurra  - Sos Enattos, c) Funtana Raminosa, d)
Argentiera  -  Nurra  -  Gallura, e) Sarrabus - Gerrei, f) Sulcis, g)
Iglesiente, h) Guspinese - Arburese.
    3. Il  consiglio  direttivo  potra'  individuare  sedi distaccate
d'area, sentita la Comunita' del Parco.
    Tale individuazione e' sottoposta a verifica almeno quinquennale.
                               Art. 3.
                       Competenze territoriali
    1. Il   Consorzio   esercita   le   competenze  attribuite  dalle
disposizioni  di  cui al precedente art. 1 e dal presente statuto sui
territori  e i siti del Parco geominerario storico e ambientale della
Sardegna  come  indicati  e/o delimitati dalle cartografie annesse al
decreto ministeriale 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco.
    2. Eventuali modificazioni alla perimetrazione del territorio del
Parco  potranno  essere apportate in funzione della volonta' espressa
dagli  enti locali interessati, con decreto interministeriale, previa
intesa  con  la  regione,  e  comportano l'immediato adeguamento alla
nuova perimetrazione della competenza territoriale del Consorzio.
                               Art. 4.
                         Valori da tutelare
    1. Nell'ambito  dei territori e dei siti del Parco, il Consorzio,
nel  rispetto  dei  presupposti  che  hanno consentito di ottenere il
riconoscimento dell'UNESCO, persegue la tutela dei seguenti valori:
      a) il  contesto  geologico-strutturale  con le sue peculiarita'
giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;
      b) l'insieme   delle   testimonianze   storiche   e   culturali
dell'attivita' mineraria comprendenti:
        il   patrimonio   tecnico   scientifico   legato  alle  opere
dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria;
        il   patrimonio   archeologico  industriale  delle  strutture
sotterranee    e    superficiali   piu'   rappresentative   e   delle
infrastrutture,   con   particolare   riferimento   ai   sistemi   di
collegamento e di trasporto;
        il  patrimonio  documentale  delle opere, degli insediamenti,
delle  tradizioni,  degli  usi,  dei  costumi  e  delle vicende umane
dell'attivita' mineraria;
      c) i   siti   e   gli  habitat  di  interesse  naturalistico  e
ambientale,   con  particolare  riferimento  al  paesaggio  culturale
generato dall'uomo per l'espletamento dell'attivita' mineraria;
      d) i   reperti   archeologici   e   storico-culturali  connessi
all'espletamento dell'attivita' mineraria.
                               Art. 5.
                              Finalita'
    1. Il  Consorzio  allo  scopo di promuovere la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio geominerario cosi' come individuato nel
precedente  art.  4,  ha  il  compito,  nel  rispetto  della gestione
unitaria del Parco di perseguire le seguenti finalita':
      a) recuperare  e  conservare  per fini ambientali, scientifici,
formativi, culturali e turistici i cantieri, le strutture minerarie e
i  siti  geologici  con  particolare riguardo a quelli ambientalmente
piu'  compromessi  ed  a  quelli piu' rappresentativi sotto l'aspetto
tecnico-scientifico e storico culturale;
      b) recuperare  e  conservare  e  gestire in strutture museali e
archivistiche  il  patrimonio  di  archeologia  industriale  e quello
documentale,  librario  e  fotografico di interesse conoscitivo della
storia e della cultura mineraria;
      c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale
generato  dall'attivita' mineraria compatibilmente con il risanamento
ambientale dei siti;
      d) proteggere  e conservare le zone di interesse archeologico e
i  valori  antropici  delle attivita' umane connesse all'espletamento
delle attivita' minerarie;
      e) promuovere  e  sostenere  attivita'  educative,  ricreative,
sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
      f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo
sostenibile  attivita'  di  formazione  e  di  ricerca  scientifica e
tecnologica  nei  settori delle georisorse, dei materiali innovativi,
dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso
la  costituzione,  con  l'universita' dell'Isola e con altri soggetti
pubblici  e  privati,  di  centri  di  formazione  e  di  ricerca  di
eccellenza di livello internazionale;
      g) collaborare  con  gli  enti  locali  e  con  le  istituzioni
competenti  al  fine di concorrere, alla creazione nel territorio del
Parco  di  un  nuovo  processo  integrato di sviluppo sostenibile nei
settori   del  turismo  ecologico,  dell'artigianato  tradizionale  e
innovativo  locale, dell'agricoltura e della zootecnia specializzata,
biologica  e  di  qualita'  e  della trasformazione industriale delle
materie  prime  locali, anche attraverso la realizzazione di adeguate
opere infrastrutturali;
      h) sviluppare,  d'intesa  con  gli  enti consorziati, azioni di
marketing, di promozione e sostegno dei territori interessati;
      i) curare   d'intesa   con   gli   enti   locali  preposti,  il
coordinamento  degli  interventi  di bonifica, di riabilitazione e di
recupero  dei  compendi immobiliari ex minerari di cui agli specifici
piani previsti dalle norme vigenti.
    2. Nell'ambito  delle  sue  finalita'  e competenze, il Consorzio
assicura  la gestione unitaria dei territori e dei siti del Parco nei
quali  sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali dei
singoli   e  delle  collettivita'  sociali  e,  comunque,  tutti  gli
interventi e attivita' gia' regolati secondo legge.
                               Art. 6.
                        Patrimonio ed entrate
    1. Il patrimonio del Consorzio e' costituito da:
      a) i beni immobili e mobili trasferiti dagli enti consorziati;
      b) i  beni  immobili  e  mobili derivanti da acquisti, permute,
donazioni e lasciti;
      c) ogni  diritto  che  venga acquisito dal Consorzio o a questo
devoluto.
    2. Costituiscono  entrate  del  Consorzio  del  Parco,  oltre  ai
finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:
      a) i   contributi   ordinari  e  straordinari  della  Comunita'
europea,  nonche'  di  enti ed organismi internazionali, dello Stato,
della  regione  autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni e
di altri enti pubblici statali e locali;
      b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di
cui  alla  legge  2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed
integrazioni;
      c) i  redditi  patrimoniali  derivanti  anche da dismissione di
beni  ed  attivita'  a  soggetti  privati,  o  da  forme di accordi e
concessioni di utilizzazione dei medesimi;
      d) i  diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture
museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
      e) i  contributi  eventuali  dei privati che svolgono attivita'
promozionali,   turistiche,   industriali,   artigianali,   agricole,
commerciali, promosse dal Consorzio del Parco;
      f) i  proventi  delle  sanzioni derivanti da inosservanza delle
norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;
      g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del
Consorzio del Parco.
                               Art. 7.
                       Quote di partecipazione
    1. Le  quote  di  partecipazione  dei  singoli  enti al Consorzio
corrispondono a quelle stabilite nella richiamata intesa come risulta
dalla tabella A allegata al presente statuto.
    2. Le  quote  di  partecipazione al Consorzio assumono rilievo al
fine  di  determinare  le decisioni della Comunita' del Parco secondo
quanto previsto al successivo art. 18.
    3. La quota di partecipazione dei singoli comuni, stabilita nella
misura   complessiva   del   51%,   e'   ripartita   in   proporzione
all'estensione  e al valore storico-ambientale del territorio di ogni
singolo  comune  inserito  nell'area di delimitazione del Parco ed e'
espressa in percentuale.
    4. Nella  tabella  B, allegata al presente statuto e' indicata la
ripartizione delle quote di partecipazione di ogni singolo comune.
    5. La  quota  di partecipazione delle singole province, stabilita
nella  misura  complessiva  del  39%,  e'  ripartita  in  proporzione
all'estensione  e al valore storico-ambientale del territorio di ogni
singola  provincia,  inteso,  come  la  sommatoria  dei territori dei
comuni  della  stessa  provincia, inserita nell'area di delimitazione
del Parco ed e' espressa in percentuale.
    6. Nella  tabella  C, allegata al presente statuto e' indicata la
ripartizione delle quote di partecipazione di ogni singola provincia.
    7. La  quota di partecipazione delle universita' di Cagliari e di
Sassari e' stabilita nella misura del 5%.
    8. La  quota  di  partecipazione delle istituzioni private aventi
scopi  e  finalita' sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco
e'  stabilita nella misura complessiva del 5%. La stessa e' ripartita
in  maniera  proporzionale  tra  le  diverse  istituzioni private che
aderiscono  al Consorzio. La quota di ciascuna istituzione privata si
ridurra'   proporzionalmente   in  relazione  all'ingresso  di  nuove
istituzioni private.
                               Art. 8.
              Rapporti tra Enti consorziati e Consorzio
    1. Il  consiglio  direttivo, tramite il suo presidente, trasmette
agli  enti consorziati, trenta giorni prima dell'esame da parte della
Comunita'  del  parco,  come  previsto  nel  successivo  art.  19, le
proposte  relative  al  Bilancio preventivo e al conto consuntivo, al
piano  territoriale  di coordinamento, economico-sociale di gestione,
al  regolamento,  alla  pianta  organica  e alle proposte di modifica
degli stessi atti.
    2. Il  consiglio  direttivo promuove altresi' ogni altra forma di
partecipazione  e di coinvolgimento degli enti consorziati per quanto
riguarda   gli  aspetti  fondamentali  dell'attivita'  del  Consorzio
stesso.
                               Art. 9.
               Denominazione-emblema-marchio del Parco
    1. Il  Consorzio,  in  tutti  i  suoi  atti, si identifica con la
denominazione   di   «Consorzio  del  Parco  geominerario  storico  e
ambientale  della  Sardegna»,  con  l'emblema approvato dal consiglio
direttivo.
    2. Il  Consorzio  ha  diritto  all'uso  esclusivo  della  propria
denominazione e del proprio emblema.
    3. Il Consorzio puo' concedere, a mezzo di specifiche convenzioni
e  sulla  base  di  uno specifico regolamento che verra' adottato dal
consiglio,  l'uso  del proprio nome e del proprio emblema a servizi e
prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino
le finalita' del Parco.
    4. L'emblema  viene  adottato  come  marchio  collettivo ai sensi
dell'art.  2  del  regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 come emendato
dal  decreto  legislativo  4 dicembre  1992,  n.  480.  Tale marchio,
costituito  da  due segni stilizzati sovrapposti, raffiguranti quello
superiore  le  montagne  e quello inferiore il mare, con al centro la
scritta  Parco  geominerario  storico e ambientale della Sardegna con
carattere  litografh  light  maiuscolo,  potra' essere utilizzato per
designare  tutti  i  prodotti  e  i servizi specificati nell'articolo
richiamato  in  epigrafe e in particolare al punto 1 dello stesso, da
tutti coloro che nell'esercizio della propria attivita' perseguono le
finalita'  enunciate  nell'art.  5  del presente statuto o purche' ne
perseguano comunque le finalita'.
    5. Gli  utilizzatori del marchio dovranno adoperarsi perche' esso
designi  prodotti  e servizi di alta qualita' al fine di accrescere e
migliorare sempre di piu' l'immagine del Parco.
    6. Il  Consorzio  non consentira' che il marchio venga utilizzato
da terzi estranei e si impegna a perseguire eventuali contraffattori.
    7. Se  uno  dei  soggetti  ammessi  all'uso  del  marchio dovesse
utilizzarlo  in  modo  non conforme ai fini statutari o nuocendo alla
sua  immagine, il presidente del Consorzio del Parco prendera' misure
idonee  alla tutela del marchio stesso. Dette misure penalizzanti non
potranno comunque eccedere l'inibizione dell'uso del marchio.

                              Titolo II
                    PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
                              Art. 10.
                Caratteristiche della partecipazione
    1. Il  Consorzio  valorizza  le  libere  forme  associative  e le
organizzazioni di volontariato.
    2. Le   modalita'   di   convocazione,   di   ordinamento   e  di
funzionamento   degli  istituti  della  partecipazione  previsti  nel
presente titolo sono stabilite con regolamento adottato dal consiglio
direttivo;  tale  regolamento  deve  assicurare il pieno rispetto dei
principi di partecipazione.
                              Art. 11.
                            Consultazione
    1. Il  consorzio  promuove  e  favorisce  forme  di consultazione
finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.
                              Art. 12.
                    Istanze, petizioni e proposte
    1. Il   Consorzio  riconosce  e  garantisce  ai  cittadini,  alle
associazioni  ed  ai  soggetti  collettivi  in  genere. il diritto di
istanza, petizione e proposta.
    2. Contenuto,   modalita'  e  termini  per  la  presentazione  di
istanze,  petizioni  e proposte, nonche' i termini per la definizione
delle  medesime,  sono  stabiliti dal regolamento che verra' adottato
dal consiglio direttivo.
                              Art. 13.
                       Pubblicita' degli atti
    1. Al  fine  di garantire la pubblicita' degli atti del Consorzio
sono  istituiti  presso la sede del Consorzio e nelle sedi distaccate
d'area appositi spazi da destinare ad albo per la pubblicazione degli
atti previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.
    2. La  pubblicita'  degli  atti  deve garantire l'accessibilita',
l'integrita' e la facilita' di lettura.
    3. Il direttore del Parco assicura che gli atti vengano affissi e
certifica l'avvenuta pubblicazione.
    4. Tutti  gli  atti  del  consorzio sono pubblici ad eccezione di
quelli riservati per espressa indicazione di legge o dei regolamenti.
    5. Il  consorzio  adotta  le forme necessarie per la creazione di
mezzi   informativi  che  possono  raggiungere  con  capillarita'  la
cittadinanza, rendendo pubblici i propri atti.
    6. Il  diritto di accesso ai documenti amministrativi, i modi per
l'esercizio   di   tali  diritti,  le  determinazioni  amministrative
inerenti e la relativa tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla
normativa generale in materia di trasparenza e pubblicita' degli atti
amministrativi  e  dei  connessi  documenti salvo quanto indicato dal
regolamento  circa  le  modalita'  di  accesso  ed i costi e tempi di
estrazione  delle  copie  degli atti che sara' adottato dal consiglio
direttivo.

                             Titolo III
          DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI DEL CONSORZIO
                              Art. 14.
                          Principi generali
    1. In  esecuzione  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421 e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed  integrazioni  il  sistema organizzativo del Consorzio si basa sul
principio  della  separazione  tra  i compiti di direzione politica e
programmatica e funzione di gestione.
    2. Gli   organi   direttivi   del  Consorzio,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze previste dal presente statuto, definiscono gli
obiettivi  e  i  programmi da attuare e verificano la rispondenza dei
risultati  della  gestione  amministrativa  alle  direttive  generali
impartite.
    3. Al  direttore  del  Parco  spettano le funzioni di gestione ad
esso  attribuite  ai  sensi  dell'art.  21 del presente statuto. Tali
funzioni potranno essere delegate dal direttore ai responsabili delle
sedi  distaccate  i quali ultimi rispondono al direttore di tutti gli
atti compiuti nell'esercizio della delega.
    4. Per quanto non previsto dalla legge o dal presente statuto, il
regolamento  del  personale  -  adottato  dal  consiglio  direttivo -
specifica,   nel   rispetto   delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti,  gli  atti  riservati  alla  competenza  degli  organi di
indirizzo, di programmazione e di controllo del Consorzio e quelli di
competenza  del  direttore  del  Parco  e dei responsabili delle sedi
distaccate d'area.
    5. Il   regolamento   del   personale  detta  la  disciplina  per
l'avocazione  agli  organi del Consorzio degli atti di competenza del
direttore  del Parco, dei responsabili delle sedi distaccate d'area e
per  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  in  caso  di  omissione o
ritardo.
    6. In  attesa  dell'emanazione del regolamento del personale, gli
organi  del  Consorzio  e  il direttore del Parco emanano gli atti ed
esercitano   i   compiti   di   rispettiva   competenza,  secondo  le
attribuzioni  espressamente  previste  dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993.
    7. L'avviso   di   convocazione   delle   riunioni  degli  organi
collegiali del Consorzio deve essere inviato con lettera raccomandata
almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
    8. In  caso  di  urgenza,  la  riunione potra' essere indetta con
preavviso  di  almeno  ventiquattrore da spedirsi tramite telegramma,
telefax o posta elettronica.
                              Art. 15.
                   Organi del Consorzio del Parco
    1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del
Consorzio del Parco:
      a) il presidente del Parco;
      b) il consiglio direttivo del Parco;
      c) la comunita' del Parco;
      d) il collegio dei revisori dei conti.
    2. E' organo di gestione del Consorzio del Parco il direttore del
Parco  e,  per  le  attivita'  delegate  i  responsabili  delle  sedi
distaccate d'area del Parco.
    3. E'  organo  consultivo  del  Consorzio  del  Parco il comitato
tecnico-scientifico.
                              Art. 16.
                 Presidente del Consorzio del Parco
    1 - Il presidente del Consorzio del Parco e' nominato con decreto
del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con   i   Ministri  delle  attivita'  produttive,  dell'istruzione  e
attivita'  ricerca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.
    2  -  Il  presidente  del Parco dura in carica per quattro anni e
puo' essere rinominato per un solo ulteriore mandato.
    3   -  Il  Presidente  del  Consorzio  del  Parco  ha  la  legale
rappresentanza  del  Consorzio,  sta  in  giudizio  nei  procedimenti
giurisdizionali  di  qualsiasi  natura  e  promuove  le  azioni  e  i
provvedimenti  urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi
del  Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica
del  consiglio  direttivo  nella prima seduta successiva all'adozione
degli stessi.
    4 - Il presidente del Parco:
      a) convoca e presiede il consiglio direttivo;
      b) impartisce  al direttore del Parco le direttive generali per
l'azione amministrativa e la gestione;
      c) promuove  specifiche  azioni di coordinamento per assicurare
l'unitarieta' degli indirizzi di gestione del Parco nell'ambito delle
diverse aree;
      d) esplica  le  funzioni  che gli sono attribuite dal consiglio
direttivo;
      e) verifica  la  rispondenza  dei risultati della gestione alle
direttive   generali   e  agli  atti  programmatici,  riferendone  al
consiglio direttivo;
      f) partecipa  alle  adunanze  della  Comunita'  del Parco senza
diritto di voto.
                              Art. 17.
                    Consiglio direttivo del Parco
    1. Il consiglio direttivo del Parco e' cosi' composto:
      a) dal presidente del Consorzio del Parco;
      b) da  sedici componenti, di cui quattro in rappresentanza e su
proposta  dei  Ministeri  di  cui  all'art.  16,  comma 1, quattro in
rappresentanza  e  su proposta della regione autonoma della Sardegna,
quattro  su proposta e in rappresentanza delle province facenti parte
della  Comunita'  del  Parco, quattro in rappresentanza e su proposta
dei comuni facenti parte la Comunita' del Parco.
    2. Il  presidente  e i membri del consiglio direttivo sono scelti
fra  persone  di  comprovata  esperienza professionale e nominati con
decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto  con i Ministri delle attivita' produttive, dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  istruzione,  per  i  beni  e le
attivita'   culturali,  d'intesa  con  il  presidente  della  regione
autonoma Sardegna.
    3. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i singoli
componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.
                              Art. 18.
                Attribuzioni del consiglio direttivo
    1. Il      consiglio      direttivo     determina     l'indirizzo
politico-amministrativo,  programmatico  e gestionale del Consorzio e
ne   controlla  l'attuazione;  delinea  l'attivita'  complessiva  del
Consorzio improntandola ai principi del buon andamento, imparzialita'
e  legalita'  di  cui  all'art.  97  della Costituzione, oltreche' ai
criteri di economicita', efficacia e pubblicita' ai sensi della legge
7 agosto  1990,  n.  241, e delle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti.
    2. In   particolare  sono  affidate  al  consiglio  direttivo  le
seguenti competenze:
      a) adottare  il  regolamento  del  Parco di cui all'art. 14 del
decreto  ministeriale  SCN/990,  previo  parere  della  Comunita' del
Parco;
      b) adottare gli altri regolamenti da sottoporre al parere della
Comunita' del Parco;
      c) emanare  direttive  generali di coordinamento per assicurare
l'unitarieta' degli indirizzi di gestione del Parco;
      d) emanare  le  direttive generali necessarie al raggiungimento
delle finalita' statutarie;
      e) coordinare l'attivita' di ricerca e di pubbliche relazioni;
      f) adottare  il  bilancio  preventivo e le sue variazioni ed il
conto   consuntivo  del  Consorzio  da  sottoporre  al  parere  della
Comunita' del Parco;
      g) adottare  il  piano  territoriale di coordinamento, il piano
economico-sociale  di  gestione,  il regolamento e la pianta organica
del  Consorzio  del Parco da sottoporre al parere della Comunita' del
Parco e curare, successivamente, la loro attuazione;
      h) deliberare  su  tutte  le  materie  che  sono delegate dalla
Comunita' del Parco;
      i) nominare il direttore del Parco.
    3. I  componenti del consiglio direttivo preliminarmente adottano
il  regolamento  relativo  al  compimento  delle proprie attivita' ed
attribuzioni.   Nell'ambito   del   regolamento   sono  tra  l'altro,
disciplinati:
      il  caso  delle  dimissioni  o  delle anticipata cessazione del
mandato di uno dei componenti;
      le modalita' di convocazione del consiglio direttivo;
      il numero legale per la validita' delle sedute del consiglio;
      le  modalita'  di  verbalizzazione,  pubblicazione  e controllo
delle delibere del consiglio;
      le ipotesi nelle quali le sedute sono segrete.
    Il  regolamento  di  cui  sopra e' comunicato ai Ministeri e alla
regione autonoma della Sardegna
                              Art. 19.
                         Comunita' del Parco
    1. La  Comunita'  del  Parco  e' composta da un rappresentante di
ogni ente che aderisce al Parco.
    2. I  comuni  e  le  province  che  aderiscono  al Consorzio sono
rappresentate  rispettivamente  dal  sindaco e dal presidente o da un
suo delegato. Gli altri enti da un soggetto appositamente nominato.
    3. Il rappresentante del comune portatore della quota associativa
piu'  alta  o,  a parita' di quote, il rappresentante piu' anziano di
eta',  convoca  la  Comunita' del Parco per il suo insediamento entro
trenta  giorni  dall'avvenuta  comunicazione  delle  nomine  di tutti
rappresentanti  degli  enti  consorziati  che  devono essere inviate,
oltre  che  alla sede legale del Consorzio anche a tutti gli enti che
hanno partecipato all'atto costitutivo del Consorzio.
    4. Nella  prima  seduta  la  Comunita'  del Parco, preso atto del
proprio   insediamento,   elegge   il   proprio   presidente   tra  i
rappresentanti  dei comuni ed il proprio vice presidente scelti tra i
rappresentanti delle province.
    5. La  Comunita'  del  Parco  si  riunisce  su  convocazione  del
presidente della stessa Comunita'. Di ciascuna adunanza viene redatto
il verbale a cura del segretario.
    6. La  Comunita'  del  Parco  non  puo' validamente deliberare in
prima  convocazione  se  non sia presente un numero di componenti che
rappresentino  almeno  il  51%  delle  quote  di  rappresentanza  nel
Consorzio.
    7. In seconda convocazione la Comunita' del Parco puo' deliberare
quando  e'  presente 1/3 dei componenti, purche' rappresentino almeno
il 34% delle quote di rappresentanza nel Consorzio.
    8. Le  votazioni  della Comunita' del Parco sono palesi, fuorche'
per le deliberazioni riguardanti le persone.
    9. I componenti della Comunita' del Parco durano in carica per un
periodo  corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha
espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.
    10. Alla Comunita' del Parco spettano le seguenti attribuzioni:
      a) dare  parere in merito ai programmi annuali e pluriennali di
attivita' e di investimenti;
      b) dare  parere  in  merito  al  bilancio  preventivo,  le  sue
variazioni e il conto consuntivo;
      c) dare parere in merito al piano territoriale di coordinamento
del Parco;
      d) dare parere in merito al piano economico-sociale del Parco;
      e) da  parere  sul  regolamento  del  Parco,  su  proposta  del
consiglio direttivo;
      f) dare parere in merito alla pianta organica del personale del
Consorzio e le relative variazioni;
      g) dare  parere sulle indennita' di carica, gettoni di presenza
e  rimborsi  spese dei componenti gli organi del Consorzio nei limiti
previsti dalla legge;
      h) dare  parere  sulla  partecipazione  del  consorzio ad enti,
societa', consorzi ed associazioni;
      i) proporre   agli  enti  consorziati  eventuali  modifiche  da
apportare  al  presente  statuto,  con  deliberazione  assunta con la
maggioranza  dei  componenti la Comunita' del Parco che rappresentino
al meno i due terzi delle quote consortili.
                              Art. 20.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita il riscontro
contabile  sugli  atti  del  Consorzio secondo le modalita' stabilite
nell'apposito  regolamento  di  contabilita'  adottato  dal consiglio
direttivo.
    2. Il  collegio  dei revisori dei conti, nominato con decreto del
presidente   della   regione  autonoma  della  Sardegna  su  proposta
dell'assessore  regionale  della difesa dell'ambiente d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e' composto da:
      un  membro  effettivo  con funzioni di presidente designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze;
      un  membro  effettivo  e uno supplente designati dal presidente
della regione autonoma della Sardegna;
      un  membro  effettivo  e uno supplente designati dall'assessore
regionale della difesa dell'ambiente.
    3. I   membri  del  collegio  debbono  essere  iscritti  all'albo
ufficiale dei revisori dei conti.
    4. Il  collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo ed
esame   degli   atti  con  le  modalita'  stabilite  da  un  apposito
regolamento  formato dal consiglio direttivo secondo i principi della
legge  9 maggio 1989, n. 168, e secondo i principi della contabilita'
di Stato.
                              Art. 21.
                         Direttore del Parco
    1. Il direttore del Parco e' l'organo responsabile della gestione
del  Parco  e  risponde  dell'esercizio  delle  sue  attribuzioni  al
consiglio   direttivo.   Ad  esso  spetta  l'adozione  degli  atti  e
provvedimenti   amministrativi  e  di  diritto  privato,  nonche'  la
gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di  controllo,  sulla base delle direttive impartite dal presidente e
dal consiglio direttivo.
    2. Al direttore del Parco spetta in particolare:
      a) formulare  proposte  al  presidente  per  la  definizione di
obiettivi  e  di  programmi  a  carattere  unitario  e in ordine alle
necessita' di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
      b) pianificare,  l'attivita'  e  l'uso  delle  risorse  per  il
raggiungimento    degli    obiettivi    assegnati,   coordinando   la
realizzazione  dei  risultati, promuovendo l'efficacia e l'efficienza
delle strutture;
      c) adottare  gli  atti e i provvedimenti di diretta competenza,
secondo le attribuzioni specificate dal regolamento del personale;
      d) verificare  l'attivita'  dei responsabili preposti alle sedi
distaccate  d'area  ed  esercitare  i  poteri  sostitutivi in caso di
inerzia ingiustificata degli stessi;
      e) individuare  le  modalita'  di  organizzazione interna delle
strutture  organizzative  e adottare gli atti per la mobilita' tra le
strutture   del   Consorzio,  nonche'  provvedere  direttamente  alla
gestione  del personale assegnato alle strutture di competenza, anche
in relazione ai provvedimenti disciplinari;
      f) attribuire  i  trattamenti economici accessori per quanto di
competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
      g) coordinare, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la comunicazione interna e i processi di formazione;
      h) proporre,  nei  confronti  dei  dipendenti, l'adozione delle
misure   conseguenti   all'accertamento  di  responsabilita'  penali,
civili, amministrativo-contabili e disciplinari;
      i) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate
in  relazione  e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza,
in  coerenza  con  le  attribuzioni  specificate  dal regolamento del
personale e dal regolamento di contabilita';
      l) emettere  i  provvedimenti  di determinazione ed ingiunzione
del   pagamento   delle   sanzioni  amministrative,  pecuniarie,  che
competono al Consorzio del Parco;
      m) esercitare il potere di promuovere e resistere alle liti, di
conciliare  e di transigere, nei limiti delle funzioni attribuite dal
regolamento del personale;
      n) rappresentare il Consorzio nei casi in cui sia espressamente
delegato dal presidente.
    3. Per l'esercizio delle attivita' tecniche e operative di cui al
comma  2,  che precede, il direttore del Parco puo' avvalersi, previa
deliberazione  del consiglio direttivo tramite la stipula di apposite
convenzioni,   di  strutture  specialistiche  esterne  di  emanazione
pubblica con particolare riferimento agli enti e all'Universita'.
    4. Il  direttore  del Parco e' responsabile attivita' di gestione
del  Parco  e  risponde  al  presidente ed al consiglio direttivo dei
risultati e della gestione.
    5. Il  direttore  e' nominato dal consiglio direttivo tra persone
di  sperimentata  competenza  ed  esperienza  maturata  in  incarichi
dirigenziali nel settore pubblico o privato.
                              Art. 22.
               Comitato tecnico-scientifico del Parco
    1. Il   comitato   tecnico-scientifico   del  Parco  ha  funzioni
propositive  e  consultive  ed e' nominato con decreto del presidente
della  regione  autonoma  della  Sardegna  su proposta dell'assessore
regionale   della  difesa  dell'ambiente  sentito  il  rappresentante
regionale  dell'Universita'  e  i  rettori  dell'Isola.  I membri del
comitato   sono   scelti  fra  docenti  universitari  ed  esperti  di
sperimentata  competenza  ed esperienza nelle materie di cui all'art.
12,  secondo  comma,  del  decreto del 16 ottobre 2001 istitutivo del
Parco.
    2. Il  comitato  tecnico-scientifico  del  Parco e' costituito da
sette componenti ivi compreso il presidente del Parco.
    3. Il  comitato  tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il
proprio parere sulle proposte di:
      programmi annuali e pluriennali di ricerca;
      programmi annuali e pluriennali di investimento;
      piano territoriale di coordinamento del Parco;
      piano economico-sociale di gestione;
      regolamento del Parco.
    4. Il  comitato  tecnico-scientifico  esprime  inoltre il proprio
parere  su  ogni  altra  questione  afferente  la  gestione del Parco
sottopostagli dal presidente e dal direttore del Parco.
    5. Il  comitato  tecnico-scientifico e' presieduto dal presidente
e, in sua assenza, da un suo delegato.

                              Titolo IV
                ORDINAMENTO DEL PERSONALE E ORGANICO
                              Art. 23.
                          Principi generali
    1. L'organizzazione  degli  uffici  e  i  rapporti di lavoro e di
impiego del personale del Consorzio sono disciplinati dal regolamento
del  personale  approvato  dal  consiglio  direttivo  su proposta del
direttore  del Parco nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3
dell'art. 1 del presente statuto.
    2. Al   direttore   del  Parco,  e  ai  responsabili  delle  sedi
distaccate  d'area  nei  limiti  della  delega,  spetta  la  gestione
finanziaria,  tecnica  e amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli  atti  che  impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi  poteri  di  spesa,  di organizzazione delle risorse umane e
strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei
relativi risultati.
                              Art. 24.
                Disposizioni in materia di personale
    1. Il  regolamento  del  personale determina il numero, i livelli
funzionali  e  i  profili  professionali  del  personale  costituente
l'organico degli uffici centrali e periferici del Consorzio.
    2. Per  l'esecuzione  in  amministrazione  diretta  di  lavori  e
servizi  necessari  al  conseguimento  delle  finalita' del Parco, e'
consentito eccezionalmente l'impiego di personale operaio assunto con
contratto  di  diritto  privato  e fuori dalla dotazione organica, in
osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

                              Titolo V
       STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL PARCO
                              Art. 25.
                   Statuto e regolamento del Parco
    1. Ai fini dell'approvazione e dell'adozione del presente statuto
e  del regolamento del Parco si applica la disciplina stabilita negli
articoli 14 e 15 del decreto istitutivo del Parco.
    2. Allo  scopo  di  garantire il perseguimento delle finalita' di
cui  all'art.  5  e  il  rispetto delle caratteristiche proprie delle
diverse  aree  del  Parco,  il  regolamento  del  Parco  individua  e
disciplina  procedure,  modalita'  e condizioni per l'esercizio delle
attivita'  consentite entro il territorio del Parco in armonia con il
piano del Parco.
    3. Salvo  quanto previsto dall'art. 5, comma 2, nei territori del
Parco  sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere
la  salvaguardia  del  patrimonio  di  archeologia  industriale,  del
paesaggio  e  degli  ambienti  naturali tutelati come individuati dal
regolamento del Parco.
                              Art. 26.
            Piano territoriale di coordinamento del Parco
    1. Il   piano   territoriale   di   coordinamento  del  Parco  e'
subordinato   ai   PUC   e  tiene  conto  in  particolare  dei  piani
territoriali urbanistici, urbanistico-ambientali e di settore vigenti
nella  regione  Sardegna  operando  il coordinamento anche attraverso
strumenti informatici.
    2. Il  piano  territoriale di coordinamento del Parco deve essere
costantemente aggiornato agli strumenti urbanistici comunali.
    3. E' fatta salva la valutazione di impatto ambientale secondo le
procedure e competenze di rispettiva pertinenza statale e regionale.
    4. Lo  studio  di impatto ambientale deve seguire le procedure di
informazione e pubblicita'.
                              Art. 27.
          Il piano economico-sociale di gestione del Parco
    1. Il   piano   economico-sociale   di   gestione  del  Parco  e'
predisposto  per  favorire  le  finalita' di riconversione e sviluppo
produttivo  dei  territori ricompresi nella perimetrazione curando il
raccordo   e   l'inserzione   degli  interventi  previsti  nel  piano
territoriale di coordinamento.
    2. Il  piano  cura  il  coordinamento  di  tutti  gli  interventi
pubblici   previsti   dalle  leggi  statali  e  regionali  vigenti  e
disciplina   tempi   e  modalita'  di  realizzazione  allo  scopo  di
ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie ivi assegnate.
    3. Il  piano  favorisce  le  iniziative  economiche e sociali che
prevedono il concorso di risorse private, utilizzando ogni tecnica di
finanziamento  privato  ammissibile  e  regola  forme  e modalita' di
dismissione  degli immobili ed aree non utilizzabili per le finalita'
previste.
    4. Il  piano  analizza,  valuta  e  propone  forme e modalita' di
applicazione  ed  utilizzazione  degli  strumenti  di  programmazione
negoziata  di  cui  alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modifiche ed integrazioni.
    5. Il   piano   studia,   analizza  e  recepisce  gli  interventi
produttivi  privati  di rilevante interesse per le finalita' indicate
dal  presente statuto, elaborando le forme di concorso e/o di ausilio
finanziario   piu'   efficaci   per   il  successo  delle  iniziative
imprenditoriali private.
    6. Il  piano  individua  obiettivi,  tempi, modalita', procedure,
finanziamenti,   controlli   e  monitoraggi  per  gli  interventi  di
riassetto,  recupero,  riabilitazione  ambientale  nonche'  quelli di
recupero  dei  compendi  immobiliari  previsti  dalle  vigenti leggi;
individua  le  forme  piu'  appropriate  di  utilizzazione pubblica o
privata  delle  aree,  territori ed immobili recuperati, individuando
forme e modalita' di concessione, assegnazione e alienazione.
                              Art. 28.
                        Regime autorizzativo
    1. Il   rilascio  di  permessi  e  autorizzazioni  relative  alle
attivita'  previste  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di cui
all'art.   5,  comma 1,  del  presente  statuto,  ferme  restando  le
competenze  degli  enti  locali  territoriali  del proprio ambito, e'
sottoposto  al  preventivo  parere del consiglio direttivo sentito il
comitato tecnico-scientifico.
    2. Gli  enti  locali  territoriali possono demandare al Consorzio
del  Parco  il  rilascio  di  permessi  e  autorizzazioni  di propria
competenza.
                              Art. 29.
                   Amministrazione e contabilita'
    1. L'amministrazione,  i  bilanci e la contabilita' del Consorzio
sono  regolati  dall'art.  30  della  legge  20 marzo  1975,  n.  70,
dall'art.   13   del   decreto   istitutivo   e  dal  regolamento  di
contabilita',  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dai  commi 2 e 3
dell'art. 1 del presente statuto.
    2. Ai  fini  dell'attuazione  dell'art. 15 del decreto istitutivo
del  Parco  in materia di amministrazione e contabilita' si applicano
le   corrispondenti   disposizioni,   in   quanto   compatibili,  che
disciplinano l'attivita' della regione autonoma della Sardegna.
                              Art. 30.
                        Azione amministrativa
    1.  Ai fini del perseguimento delle finalita' del Parco, l'azione
amministrativa e' informata ai criteri di economicita', di efficacia,
efficienza,  di  pubblicita' e di partecipazione secondo le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
    2. In particolare, l'azione amministrativa si ispira al principio
di semplificazione regolato dal capo IV della legge n. 241 del 1990.
    3.  Al  fine  di  svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e
coordinato  o  di  effettuare  interventi  di reciproco interesse, il
Consorzio  puo'  adottare  forme collaborative e di coordinamento con
altri enti pubblici, ivi compresi accordi di programma, in osservanza
delle  leggi  statali  e  regionali  di riferimento applicabili nelle
proprie articolazioni territoriali.
                              Art. 31.
                    Entrate e spese del Consorzio
    1.  Costituiscono  entrate  del  Consorzio  del  Parco,  oltre ai
finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:
      a) i   contributi   ordinari  e  straordinari  della  Comunita'
europea,  di  enti  ed  organismi  internazionali, dello Stato, della
regione  autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni ed altri
enti pubblici statali e locali;
      b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali di denaro di
cui  alla  legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed
integrazioni;
      c) i  redditi  patrimoniali  derivanti  anche da dismissione di
beni  ed  attivita'  a  soggetti  privati,  o  da  forme di accordi e
concessioni di utilizzazione dei medesimi;
      d) i  diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture
museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
      e) i  contributi  eventuali  dei privati che svolgono attivita'
turistiche,   industriali,   artigianali,   agricole,  commerciali  e
promozionali;
      f) i  proventi  delle  sanzioni derivanti da inosservanza delle
norme, regolamentari di sorveglianza e di salvaguardia;
      g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del
Consorzio del Parco.
    2. I contributi ordinari dello Stato sono posti a carico, secondo
le rispettive competenze ed iniziative, dello stato di previsione del
Ministero  dell'ambiente  e  del  Ministero  dei  beni e le attivita'
culturali.
    3.  Le uscite del Consorzio del Parco sono gestite in conformita'
dell'apposito  regolamento  di  contabilita'  approvato dal consiglio
direttivo.
    4.  Il bilancio e rendiconto, la disciplina delle entrate e delle
uscite,   la   regolamentazione   del   patrimonio  e  dell'attivita'
contrattuale  sono  oggetto  di  appositi  regolamenti in conformita'
delle norme di indirizzo previste dallo statuto.

                              Titolo VI
                            NORME FINALI
                              Art. 32.
                      Vigilanza e sorveglianza
    1.  La vigilanza sulla gestione delle aree e territori ricompresi
nel  perimetro  del Parco e' affidata a strutture di supporto secondo
quanto verra' disposto nel regolamento del Parco.
    2.  Il  direttore  del  Parco  invia ai Ministeri competenti e ai
corrispondenti  assessorati  della regione autonoma della Sardegna un
rapporto  semestrale su forme, efficacia ed esiti della vigilanza con
scadenza almeno annuale.
    3.  La  sorveglianza  sui  territori ricompresi nel perimetro del
Parco  e' affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
regione  autonoma  della  Sardegna  in  coordinamento  con  le  altre
strutture  di vigilanza operanti nel territorio tramite la stipula di
apposite convenzioni.
    4.  Nei territori del Parco geominerario storico ambientale della
Sardegna  ricompresi  in  aree  protette di rilevanza internazionale,
nazionale,   regionale,  provinciale  e  locale,  ovvero  costituenti
monumenti  naturali  di  interesse  comunitario  statale, regionale e
locale,  si  applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di
vigilanza  e  sorveglianza.  I  soggetti  incaricati devono curare il
coordinamento delle attivita' con le eventuali strutture di supporto.
                              Art. 33.
                  Illeciti, accertamenti e sanzioni
    1.  Il  Consorzio  approva  un  regolamento contenente obblighi e
divieti  relativi  ai  territori  ricompresi nella perimetrazione del
Parco  geominerario  storico  e  ambientale della Sardegna nonche' le
sanzioni   amministrative   per   i   corrispondenti  illeciti  e  il
procedimento  di  accertamento,  applicazione  ed  irrogazioni  delle
sanzioni.
    2.  Nelle  aree  ricomprese nel territorio del Parco che facciano
altresi'  parte di parchi e riserve naturali e nazionali, regionali e
locali,  come  pure  costituenti  monumenti  naturali  e  altre  aree
protette  di  rilevanza  ambientale  naturalistica,  si  applicano le
sanzioni   penali   vigenti   a   livello   statale   nonche'  quelle
amministrative  vigenti a livello statale o regionale, ivi compresi i
procedimenti  amministrativi  per  l'accertamento  degli illeciti, la
loro repressione e l'applicazione e irrogazione delle sanzioni.
                              Art. 34.
                       Revisione dello statuto
    1.  La  revisione  parziale  o  totale  del presente statuto deve
essere  deliberata  osservando  le medesime procedure previste per la
sua approvazione.
                              Art. 35.
                        Norme di salvaguardia
    1.  Resta  ferma la validita' degli atti emanati dagli organi del
Consorzio  e  dalle  relative strutture organizzative precedentemente
all'entrata  in  vigore  del  presente  statuto;  tali atti rimangono
soggetti alle disposizioni del presente statuto.
    2.  Entro  sessanta  giorni  dalla entrata in vigore del presente
statuto,  il Consorzio approva misure provvisorie di salvaguardia che
restano efficaci.
                              Art. 36.
            Rete nazionale, comunitaria e internazionale
                  dei siti e dei parchi geominerari
    1.  Il  Consorzio  del  Parco,  anche avvalendosi delle strutture
specialistiche  esterne  di  cui  all'art.  21,  comma 3 del presente
statuto,  si  propone  quale  soggetto  di  rilevazione, immissione e
trasmissione  dati  dei  siti e dei parchi geominerari e ambientali a
livello nazionale, comunitario e internazionale al fine di realizzare
e  gestire,  tramite  la  rete  telematica internazionale, un sistema
informativo   per   l'interscambio   e   la  cooperazione  a  livello
internazionale  con particolare riferimento all'area geoculturale del
bacino del Mediterraneo.
    2.  Il  Consorzio  del  Parco  promuove, in collaborazione con le
strutture  regionali  e statali competenti in materia di rapporti con
l'Unione   europea,   l'istituzione  nell'ambito  della  rete  «2000»
dell'Unione europea di una specifica sotto-rete dedicata ai siti e ai
parchi  geominerari  e  ambientali  situati  nel territorio dei Paesi
membri.

         ---->   Vedere Tabelle a pag. 17 della G.U.  <----