Art. 3.
                      Ripartizione delle quote
  1.  I  quantitativi di riferimento inerenti le aziende che accedono
al  programma  di  abbandono  di  cui  all'art.  1, affluiscono nella
riserva  nazionale  e  sono  ripartiti  tra  le  regioni  secondo  le
modalita'  di  cui  all'art.  3, comma 3, della legge n. 119/2003. Le
regioni  procedono  alla  riassegnazione dei predetti quantitativi ai
produttori  che  ne  facciano richiesta, previo versamento a cura dei
produttori  medesimi di un importo per ogni chilogrammo di quota pari
a  quello indicato, per le diverse zone omogenee all'art. 1, comma 1.
La  riassegnazione e' effettuata secondo i criteri di cui all'art. 3,
comma  4,  della legge n. 119/2003 e nel rispetto delle zone omogenee
di  provenienza  dei  quantitativi  di  riferimento che hanno formato
oggetto di abbandono.
  2.  L'AGEA  provvede  a  definire  le modalita' di versamento degli
importi di cui al comma 1 dandone comunicazione alle regioni.
  3.  Ai  fini  dell'assegnazione  dei  quantitativi  ripartiti dalla
riserva  nazionale, derivanti dall'applicazione di cui all'art. 1, le
regioni verificano che il richiedente:
    a) ha  provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto
anche  nelle  ulteriori  modalita'  di  cui  all'art.  10, comma 34 e
seguenti, della legge n. 119/2003;
    b) non  ha  ceduto a titolo oneroso, disgiuntamente dall'azienda,
in  tutto  o  in  parte  la propria quota conseguendo nel contempo un
esubero  produttivo,  tenuto  conto  di  quanto previsto dall'art. 3,
comma 4-bis, della legge n. 119/2003.
  4.  Nel  caso  in  cui i quantitativi ripartiti tra le regioni, non
vengano  assegnati  entro  novanta giorni dalla data di ripartizione,
gli   stessi   riaffluiscono   nella  riserva  nazionale  per  essere
ripartiti,  secondo  le  modalita'  stabilite dall'art. 10, comma 20,
terzo periodo, della legge n. 119/2003.
  5.  Le  quote  ripartite  ai  sensi del comma 4 vengono riassegnate
dalle regioni con le modalita' di cui ai commi 1 e 3.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2004
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri  delle  attivita'
   produttive   registro n. 1, foglio n. 322