Art. 3. Ripartizione delle quote 1. I quantitativi di riferimento inerenti le aziende che accedono al programma di abbandono di cui all'art. 1, affluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 119/2003. Le regioni procedono alla riassegnazione dei predetti quantitativi ai produttori che ne facciano richiesta, previo versamento a cura dei produttori medesimi di un importo per ogni chilogrammo di quota pari a quello indicato, per le diverse zone omogenee all'art. 1, comma 1. La riassegnazione e' effettuata secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003 e nel rispetto delle zone omogenee di provenienza dei quantitativi di riferimento che hanno formato oggetto di abbandono. 2. L'AGEA provvede a definire le modalita' di versamento degli importi di cui al comma 1 dandone comunicazione alle regioni. 3. Ai fini dell'assegnazione dei quantitativi ripartiti dalla riserva nazionale, derivanti dall'applicazione di cui all'art. 1, le regioni verificano che il richiedente: a) ha provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto anche nelle ulteriori modalita' di cui all'art. 10, comma 34 e seguenti, della legge n. 119/2003; b) non ha ceduto a titolo oneroso, disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4-bis, della legge n. 119/2003. 4. Nel caso in cui i quantitativi ripartiti tra le regioni, non vengano assegnati entro novanta giorni dalla data di ripartizione, gli stessi riaffluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti, secondo le modalita' stabilite dall'art. 10, comma 20, terzo periodo, della legge n. 119/2003. 5. Le quote ripartite ai sensi del comma 4 vengono riassegnate dalle regioni con le modalita' di cui ai commi 1 e 3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive registro n. 1, foglio n. 322