Art. 2. 1. Ferme restando le obbligazioni dei soggetti concessionari, il Commissario delegato e' autorizzato: a) ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, avviandoli verso impianti ubicati presso altre regioni, previa intesa con i presidenti delle regioni medesime, che si determinano anche in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi statuti regionali, in attesa dell'approvazione del piano di cui alla successiva lettera b); b) a definire un piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti nell'ambito del territorio della regione Campania, recante indicazioni sulla quantita' e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre regioni, da approvarsi da parte del Governo d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; c) ad utilizzare, per quanto riguarda la frazione organica stabilizzata, i sovvalli ed il combustibile derivato dai rifiuti, per le predette finalita' di utilizzo e smaltimento, siti ed impianti ubicati nel territorio regionale, anche adottando provvedimenti di requisizione temporanea ed occupazioni d'urgenza, quantificando e corrispondendo i conseguenti indennizzi omnicomprensivi sulla base di stime da definirsi in ragione del valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, asseverate da giuramento, effettuate da un collegio di tecnici professionisti indicati, entro tre giorni dallarichiesta, dai presidenti dei competenti consigli degli ordini, ovvero da dipendenti pubblici aventi specifiche professionalita' nominati dal commissario delegato; d) ad assicurare il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo avvalendosi di soggetti convenzionati o da convenzionare e, qualora tali soggetti non vi provvedano nei tempi stabiliti, a porre in essere gli interventi finalizzati a consentire il predetto trasporto, ferme restando le iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti; e) ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire il differimento, con decorrenza dalla data di relativa adozione, dei termini di deposito del combustibile derivato dai rifiuti nei siti di stoccaggio, nei limiti necessari per far fronte al particolare contesto emergenziale in atto; f) a prorogare, se necessario, ed in via temporanea, l'esercizio delle discariche attive, eventualmente autorizzando l'apertura di quelle non piu' in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue, nei limiti necessari per far fronte al particolare contesto emergenziale in atto; g) ad assumere le piu' utili iniziative dirette all'individuazione, su base provinciale, ed alla conseguente utilizzazione, di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti; h) ad assicurare, nella individuazione dei siti, la piu' ampia comunicazione delle iniziative intraprese, acquisendo l'avviso di apposita Consulta costituita dal presidente della provincia e dai sindaci dei territori interessati; i) ad adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare la raccolta differenziata per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche. 2. I Prefetti territorialmente competenti provvedono, per quanto di specifica competenza in ordine alla necessaria collaborazione delle Forze dell'ordine, ad assicurare la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali. 3. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza e di quelle citate in premessa, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti.