Art. 2.
  1.  Ferme  restando  le obbligazioni dei soggetti concessionari, il
Commissario delegato e' autorizzato:
    a) ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito
smaltimento  dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di
combustibile  derivato dai rifiuti, avviandoli verso impianti ubicati
presso  altre  regioni,  previa intesa con i presidenti delle regioni
medesime,  che  si  determinano  anche  in  deroga  alle disposizioni
previste    dai    rispettivi    statuti    regionali,    in   attesa
dell'approvazione del piano di cui alla successiva lettera b);
    b) a   definire  un  piano  straordinario  di  emergenza  per  lo
smaltimento   dei   rifiuti  non  ancora  conferiti  nell'ambito  del
territorio   della   regione   Campania,  recante  indicazioni  sulla
quantita' e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre regioni, da
approvarsi  da  parte  del  Governo  d'intesa  con  la Conferenza dei
presidenti  delle  regioni  entro  tre  giorni dall'entrata in vigore
della presente ordinanza;
    c) ad  utilizzare,  per  quanto  riguarda  la  frazione  organica
stabilizzata, i sovvalli ed il combustibile derivato dai rifiuti, per
le  predette  finalita'  di  utilizzo e smaltimento, siti ed impianti
ubicati  nel  territorio  regionale, anche adottando provvedimenti di
requisizione  temporanea  ed  occupazioni  d'urgenza, quantificando e
corrispondendo i conseguenti indennizzi omnicomprensivi sulla base di
stime  da  definirsi  in  ragione  del  valore  indicato  nell'ultima
dichiarazione  o  denuncia  presentata  ai fini dell'imposta comunale
sugli  immobili,  asseverate da giuramento, effettuate da un collegio
di  tecnici professionisti indicati, entro tre giorni dallarichiesta,
dai  presidenti  dei  competenti  consigli  degli  ordini,  ovvero da
dipendenti  pubblici  aventi specifiche professionalita' nominati dal
commissario delegato;
    d) ad  assicurare  il  trasporto  dei  rifiuti di cui al presente
articolo  avvalendosi di soggetti convenzionati o da convenzionare e,
qualora  tali soggetti non vi provvedano nei tempi stabiliti, a porre
in  essere  gli  interventi  finalizzati  a  consentire  il  predetto
trasporto,  ferme restando le iniziative di rivalsa nei confronti dei
soggetti inadempienti;
    e) ad   emettere   provvedimenti   finalizzati  a  consentire  il
differimento,  con  decorrenza  dalla  data di relativa adozione, dei
termini di deposito del combustibile derivato dai rifiuti nei siti di
stoccaggio,  nei  limiti  necessari  per  far  fronte  al particolare
contesto emergenziale in atto;
    f) a  prorogare, se necessario, ed in via temporanea, l'esercizio
delle  discariche  attive,  eventualmente  autorizzando l'apertura di
quelle  non piu' in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie
residue,  nei limiti necessari per far fronte al particolare contesto
emergenziale in atto;
    g) ad    assumere    le    piu'    utili    iniziative    dirette
all'individuazione,   su   base   provinciale,  ed  alla  conseguente
utilizzazione, di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti;
    h) ad  assicurare,  nella  individuazione dei siti, la piu' ampia
comunicazione  delle  iniziative  intraprese,  acquisendo l'avviso di
apposita  Consulta  costituita  dal  presidente della provincia e dai
sindaci dei territori interessati;
    i) ad adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare
la  raccolta  differenziata  per  dare  attuazione  a quanto previsto
dall'art.  39  del  decreto  legislativo n. 22 del 1997, e successive
modifiche.
  2. I Prefetti territorialmente competenti provvedono, per quanto di
specifica  competenza  in ordine alla necessaria collaborazione delle
Forze   dell'ordine,  ad  assicurare  la  puntuale  attuazione  delle
determinazioni commissariali.
  3.  Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza e
di  quelle  citate  in  premessa,  il  Commissario delegato opera nel
rigoroso  rispetto  delle  misure  giurisdizionali  assunte  e  delle
iniziative  giudiziarie  in  atto,  nonche'  di  quelle eventualmente
adottate  o  da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della
presente  ordinanza,  esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le
eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti
concessionari inadempienti.