Art. 3.
  1.  Il Commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo
espletamento   delle   attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza,
istituisce  una  Commissione  tecnico-scientifica  composta  da sette
esperti,  di  cui  due  designati  dal  Dipartimento della protezione
civile,  uno  dei quali con funzioni di presidente, uno dalla regione
Campania,   uno   dal   Ministero  della  salute,  uno  dal  Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  uno  dal  rettore
dell'Universita'  di  Napoli  «Federico  II»  ed  uno dal Commissario
delegato.  In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente
della  Commissione  sono  svolte dal secondo componente designato dal
Dipartimento della protezione civile.
  2.  I  compensi  ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti
della Commissione sono determinati nel provvedimento di nomina e sono
posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.
  3.   Il  Commissario  delegato  anche  avvalendosi  dei  consulenti
operanti presso la struttura commissariale e' autorizzato ad assumere
ogni  utile  iniziativa  finalizzata  all'accertamento  del  corretto
adempimento  delle  obbligazioni  assunte da parte dei contraenti. Il
Commissario  delegato  e'  altresi'  autorizzato  ad avvalersi di tre
unita'  di  personale  in  quiescenza delle Forze di polizia a cui e'
riconosciuto  un  compenso  mensile  commisurato  a 100 ore di lavoro
straordinario,  nonche'  ad  avvalersi  di  personale  della pubblica
amministrazione,  individuato  dal medesimo Commissario delegato, per
l'espletamento  di  attivita'  di  lavoro straordinario da espletarsi
presso  la  struttura  commissariale,  nel  limite massimo di 100 ore
mensili.
  4. Con propria determinazione il Commissario delegato istituisce un
Nucleo  operativo  di supporto composto da dodici unita' di personale
appartenente  all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, alla
Polizia   di   Stato,   designati  dalle  rispettive  istituzioni  di
appartenenza,  e  resi  disponibili  entro tre giorni dalla richiesta
formulata dal commissario delegato. I compensi ed i rimborsi spese da
corrispondere   ai   predetti   componenti   sono   determinati   con
provvedimento  del  Commissario  delegato  e posti a carico dei fondi
assegnati al Commissario delegato.
  5.  Al  fine di assicurare nel tempo un compiuto monitoraggio delle
emissioni delle strutture destinate allo stoccaggio e smaltimento dei
rifiuti, e per garantire adeguati livelli di salubrita' dell'ambiente
per  la tutela delle collettivita' locali, il Commissario delegato si
avvale   del   Centro  europeo  per  l'ambiente  e  la  salute  della
Organizzazione  mondiale  della sanita', stipulando all'uopo apposite
convenzioni anche per definire gli aspetti finanziari.
  6.  Il  Commissario  delegato e' coadiuvato da personale tecnico ed
amministrativo  del  Dipartimento della protezione civile individuato
con determinazione del Capo del dipartimento medesimo.