Art. 3. 1. Il Commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, istituisce una Commissione tecnico-scientifica composta da sette esperti, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dalla regione Campania, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal rettore dell'Universita' di Napoli «Federico II» ed uno dal Commissario delegato. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal secondo componente designato dal Dipartimento della protezione civile. 2. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della Commissione sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato anche avvalendosi dei consulenti operanti presso la struttura commissariale e' autorizzato ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata all'accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei contraenti. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi di tre unita' di personale in quiescenza delle Forze di polizia a cui e' riconosciuto un compenso mensile commisurato a 100 ore di lavoro straordinario, nonche' ad avvalersi di personale della pubblica amministrazione, individuato dal medesimo Commissario delegato, per l'espletamento di attivita' di lavoro straordinario da espletarsi presso la struttura commissariale, nel limite massimo di 100 ore mensili. 4. Con propria determinazione il Commissario delegato istituisce un Nucleo operativo di supporto composto da dodici unita' di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, designati dalle rispettive istituzioni di appartenenza, e resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta formulata dal commissario delegato. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai predetti componenti sono determinati con provvedimento del Commissario delegato e posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato. 5. Al fine di assicurare nel tempo un compiuto monitoraggio delle emissioni delle strutture destinate allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, e per garantire adeguati livelli di salubrita' dell'ambiente per la tutela delle collettivita' locali, il Commissario delegato si avvale del Centro europeo per l'ambiente e la salute della Organizzazione mondiale della sanita', stipulando all'uopo apposite convenzioni anche per definire gli aspetti finanziari. 6. Il Commissario delegato e' coadiuvato da personale tecnico ed amministrativo del Dipartimento della protezione civile individuato con determinazione del Capo del dipartimento medesimo.