Art. 5. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato - dott. Corrado Catenacci e' autorizzato a derogare, oltre alle disposizioni previste, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, ed a quelle indicate all'art. 4 dell'ordinanza n. 2425 del 1996, all'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 1998, all'art. 18 dell'ordinanza n. 2948 del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3031 del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3032 del 1999, all'art. 6 dell'ordinanza n. 3060 del 2000, all'art. 17 dell'ordinanza n. 3100 del 2000, nonche' all'art. 4 dell'ordinanza n. 3286 del 9 maggio 2003, anche alle seguenti ulteriori norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 ed 11 e successive modificazioni; legge 30 novembre 1950, n. 996; legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 21 e 22, e successive modificazioni; legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, 402 articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 2, 13, 15, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49 e 54 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46; decreto legislativo n. 36 del 2003, articoli 2, 5, 8, 9, 10; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi. 2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono soppressi, l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, nonche' tutte le disposizioni previste nelle ordinanze di protezione civile citate in premessa in contrasto con le disposizioni previste dalla presente ordinanza.