Art. 5.
  1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato
-  dott.  Corrado  Catenacci  e'  autorizzato  a derogare, oltre alle
disposizioni   previste,   rispettivamente,   all'art.  2,  comma  1,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in data
11 febbraio  1994,  ed a quelle indicate all'art. 4 dell'ordinanza n.
2425  del  1996, all'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 1998, all'art.
18 dell'ordinanza n. 2948 del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3031
del  1999,  all'art.  5  dell'ordinanza  n. 3032 del 1999, all'art. 6
dell'ordinanza  n.  3060 del 2000, all'art. 17 dell'ordinanza n. 3100
del  2000,  nonche'  all'art.  4  dell'ordinanza n. 3286 del 9 maggio
2003,  anche alle seguenti ulteriori norme, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico:
    legge  20 marzo  1865,  n.  2248,  articoli 7  ed 11 e successive
modificazioni;
    legge 30 novembre 1950, n. 996;
    legge  5 gennaio  1994,  n.  36,  articoli 3,  5,  6,  21 e 22, e
successive modificazioni;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241  e  successive  modificazioni,
articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater;
    decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n. 358, coordinato con le
modifiche  introdotte  dal  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, 402
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
    decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157, coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
    decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, articoli 2, 13, 15,
17,  27,  28,  29,  30,  31, 32, 33, 49 e 54 e successive modifiche e
integrazioni,
    decreto   legislativo   11 maggio  1999,  n.  152,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42,
43, 44, 45, 46;
    decreto legislativo n. 36 del 2003, articoli 2, 5, 8, 9, 10;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
cosi'   come   modificato   ed   integrato  dal  decreto  legislativo
27 dicembre   2002,   n.   302,  nei  limiti  strettamente  necessari
all'attuazione degli interventi.
  2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono
soppressi,  l'art.  2,  comma  1,  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3286 del 9 maggio 2003, nonche' tutte le
disposizioni  previste nelle ordinanze di protezione civile citate in
premessa  in  contrasto  con  le disposizioni previste dalla presente
ordinanza.