Art. 6.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi