Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  di  tutela  del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»
I.G.P.  sono  ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000,
n.  410,  di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei
costi   derivanti  delle  attivita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette
incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della I.G.P.
«Vitellone   Bianco   dell'Appennino   Centrale»   appartenenti  alla
categoria  «allevatori  e  macellatori»  nella filiera carni fresche,
individuata  all'art.  4,  lettera e)  del  decreto  12 aprile  2000,
recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle
I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.