Art. 1. Soggetti interessati I periti industriali, che esercitano la libera professione, hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuita' le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle istituzioni. Il regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute al Consiglio nazionale e ai collegi ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali. I periti industriali che, in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno partecipato alle iniziative formative di seguito regolamentate potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento di formazione continua.