Art. 1.
                        Soggetti interessati

    I periti industriali, che esercitano la libera professione, hanno
il  dovere  di  curare  ed  aggiornare  con continuita' le conoscenze
tecniche  e  giuridiche  necessarie per soddisfare le aspettative dei
cittadini e delle istituzioni.
    Il  regolamento,  conformemente  ai  compiti ed alle attribuzioni
riconosciute  al  Consiglio nazionale e ai collegi ed in aderenza con
gli   universali  principi  etici  e  morali  richiamati  dal  codice
deontologico,  individua  un  percorso  di  formazione  continua  che
consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e
perfezionare  le  proprie  conoscenze a garanzia della qualita' delle
prestazioni professionali.
    I   periti  industriali  che,  in  ottemperanza  alle  successive
disposizioni,   avranno  partecipato  alle  iniziative  formative  di
seguito  regolamentate potranno richiedere il rilascio della prevista
attestazione di adempimento di formazione continua.