Art. 11.
          Disciplina di gestione della formazione continua

    I soggetti organizzatori, dovranno garantire la regolarita' della
gestione in qualita' della formazione, che puo' essere riassunta in:
      1) definizione delle esigenze di formazione;
      2) progettazione e pianificazione della formazione;
      3) erogazione della formazione;
      4) valutazione dei risultati della formazione utilizzando tutti
gli strumenti cartacei o informatici, che documentino:
        il soggetto formatore;
        il titolo dell'intervento formativo;
        la durata in ore;
        il periodo di svolgimento;
        i patrocini acquisiti;
        la presenza e la frequenza dei partecipanti;
        l'attestazione dei relatori e ogni altra informazione utile a
determinare la qualita' dell'evento formativo.
    I  collegi  per  gli  eventi  organizzati  sul proprio territorio
(anche  non  promossi o patrocinati da CNPI/Opificium), sono tenuti a
darne  comunicazione  preventiva  al consiglio nazionale che, oltre a
fissarne  i  crediti  formativi,  provvedera'  alla pubblicita' degli
stessi   sulla  stampa  di  categoria,  al  fine  di  consentirne  la
partecipazione del maggior numero di periti industriali.
    Le  comunicazioni  dei  collegi  a  CNPI/Opificium,  al  fine  di
ottenere  una corretta valutazione dei crediti, debbono contenere per
ciascun evento organizzato tutti i riferimenti sopraelencati ai punti
1, 2, 3 e 4.