Art. 11. Disciplina di gestione della formazione continua I soggetti organizzatori, dovranno garantire la regolarita' della gestione in qualita' della formazione, che puo' essere riassunta in: 1) definizione delle esigenze di formazione; 2) progettazione e pianificazione della formazione; 3) erogazione della formazione; 4) valutazione dei risultati della formazione utilizzando tutti gli strumenti cartacei o informatici, che documentino: il soggetto formatore; il titolo dell'intervento formativo; la durata in ore; il periodo di svolgimento; i patrocini acquisiti; la presenza e la frequenza dei partecipanti; l'attestazione dei relatori e ogni altra informazione utile a determinare la qualita' dell'evento formativo. I collegi per gli eventi organizzati sul proprio territorio (anche non promossi o patrocinati da CNPI/Opificium), sono tenuti a darne comunicazione preventiva al consiglio nazionale che, oltre a fissarne i crediti formativi, provvedera' alla pubblicita' degli stessi sulla stampa di categoria, al fine di consentirne la partecipazione del maggior numero di periti industriali. Le comunicazioni dei collegi a CNPI/Opificium, al fine di ottenere una corretta valutazione dei crediti, debbono contenere per ciascun evento organizzato tutti i riferimenti sopraelencati ai punti 1, 2, 3 e 4.