Art. 3. Attivita' che costituiscono formazione continua e quantificazione dei crediti Costituiscono attivita' di formazione professionale continua: 1) la partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, purche' riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 2 del presente regolamento; 2) la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici di durata non inferiore a tre ore, risultante da attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore. L'iter formativo puo' inoltre essere assolto con l'espletamento di attivita' comunque collegate alla cultura professionale quali: 1) la docenza in corsi di formazione, nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata; 2) l'attivita' di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata; 3) la redazione e pubblicazione di libri nelle aree di cui all'art. 2; 4) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle discipline di cui all'art. 2; 5) la risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria o per organizzazioni esterne purche' inerenti alle discipline di cui all'art. 2, comprovata da idonea documentazione; 6) il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamenti), nelle discipline di cui all'art. 2, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle universita' statali o riconosciute; 7) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purche' dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle discipline di cui all'art. 2, risultante da apposita attestazione; la partecipazione alle commissioni tecniche presso i collegi, gli organismi interprovinciali e il Consiglio nazionale; la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, EN, CTI ecc.); la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione; 8) partecipazione in qualita' di commissari per gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione; 9) l'attivita' professionale di particolare rilevanza; 10) la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31, che ottengono crediti CFU (crediti formativi universitari); 11) formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attivita' professionale. La quantificazione dei crediti e' riportata nello schema di «Attivita' di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi».