Art. 3.
Attivita' che costituiscono formazione continua e quantificazione dei
                               crediti

    Costituiscono attivita' di formazione professionale continua:
      1)   la  partecipazione  a  corsi  di  formazione,  master  e/o
seminari,   risultante   dall'attestato   rilasciato   dal   soggetto
formatore,  purche'  riconducibili  alle  aree  e discipline previste
dall'art. 2 del presente regolamento;
      2)  la  partecipazione  a convegni di aggiornamento ed incontri
tecnici  anche  monotematici  di  durata  non  inferiore  a  tre ore,
risultante  da  attestato  di  partecipazione rilasciato dal soggetto
organizzatore.
    L'iter  formativo  puo' inoltre essere assolto con l'espletamento
di attivita' comunque collegate alla cultura professionale quali:
      1)  la  docenza in corsi di formazione, nelle discipline di cui
all'art. 2, regolarmente attestata;
      2) l'attivita' di relatore in convegni con tematiche rientranti
nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata;
      3)  la  redazione  e  pubblicazione  di libri nelle aree di cui
all'art. 2;
      4)  la  redazione  di  articoli su  riviste specializzate nelle
discipline di cui all'art. 2;
      5)  la risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria
o  per organizzazioni esterne purche' inerenti alle discipline di cui
all'art. 2, comprovata da idonea documentazione;
      6)   il  superamento  di  esami  universitari  (laurea,  master
universitari,  perfezionamenti),  nelle discipline di cui all'art. 2,
risultanti  da  apposita  documentazione rilasciata dalle universita'
statali o riconosciute;
      7)  la  partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza
della  categoria,  quali  gruppi di lavoro, commissioni di studio, in
Italia  o  all'estero,  purche'  dedicati  all'approfondimento  degli
aspetti  tecnici  delle  discipline  di cui all'art. 2, risultante da
apposita  attestazione;  la  partecipazione alle commissioni tecniche
presso  i  collegi,  gli  organismi  interprovinciali  e il Consiglio
nazionale;  la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali
di normazione (ad esempio, CEI, UNI, EN, CTI ecc.); la partecipazione
a  corsi  tecnico-scientifici  di  organismi di ricerca, istruzione e
formazione;
      8)  partecipazione  in  qualita' di commissari per gli esami di
abilitazione per l'esercizio della professione;
      9) l'attivita' professionale di particolare rilevanza;
      10)  la  partecipazione  ai  corsi  gestiti  dai  consorzi IFTS
istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31, che
ottengono crediti CFU (crediti formativi universitari);
      11)  formazione  svolta  a  favore  di praticanti o tirocinanti
universitari nell'ambito della propria attivita' professionale.
    La  quantificazione  dei  crediti  e'  riportata  nello schema di
«Attivita'   di   formazione  continua  e  attribuzione  dei  crediti
formativi».